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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rutigliano - Piazza Kennedy 70018 Rutigliano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190051030160502 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190051030160502 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso tempestivo, proponeva opposizione avverso la Avverso cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 01420190051030160502 notificata in data 20.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione BA e relativa a due avvisi di accertamento ICI anno 2010 e anno 2011 emessi dal Comune di Rutigliano.
Censura gli atti per:
per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
per decadenza essendo decorsi i termini per la notificazione della Cartella di pagamento quale titolo esecutivo e la prescrizione della imposta;
nullità della cartella per carenza di motivazione.
Si è costituito il Comune di Rutigliano producendo la copia delle relate di notifiche degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'ICI dovuta per le annualità 2010 e 2011 in relazione a 13 unità immobiliari, compiute nei confronti di Nominativo_2, de cuius dell'odierno ricorrente, presso l'indirizzo residenza di quest'ultima, accertamenti non impugnati.
Pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio AD e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, c.d. principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Considerando la data di notifica degli atti di accertamento così come provato dal Comune resistente, dalla data di notifica a quella di notifica della cartella esattoriale qui impugnata è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali: invero, per i crediti per tributi locali, la S.C. (Cass. 4283/2010), confermando un orientamento consolidato, ha richiamato il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
C.c., strutturandosi i tributi locali come prestazioni periodiche con cadenza annuale, aventi connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. In mancanza di prova della notifica di validi atti interruttivi, il credito per imposte si è estinto per prescrizione.
Consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le spese vanno compensate con il Comune atteso che la causa estintiva interveniva dopo la notifica degli avvisi di accertamento e per comportamento addebitabile solo ad AD.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna DE alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €1200,00 oltre rimborso C.U. rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Spese con il Comune di Rutigliano interamente compensate.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
AS OL
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rutigliano - Piazza Kennedy 70018 Rutigliano BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190051030160502 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190051030160502 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso tempestivo, proponeva opposizione avverso la Avverso cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 01420190051030160502 notificata in data 20.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione BA e relativa a due avvisi di accertamento ICI anno 2010 e anno 2011 emessi dal Comune di Rutigliano.
Censura gli atti per:
per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
per decadenza essendo decorsi i termini per la notificazione della Cartella di pagamento quale titolo esecutivo e la prescrizione della imposta;
nullità della cartella per carenza di motivazione.
Si è costituito il Comune di Rutigliano producendo la copia delle relate di notifiche degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'ICI dovuta per le annualità 2010 e 2011 in relazione a 13 unità immobiliari, compiute nei confronti di Nominativo_2, de cuius dell'odierno ricorrente, presso l'indirizzo residenza di quest'ultima, accertamenti non impugnati.
Pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio AD e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, c.d. principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
Considerando la data di notifica degli atti di accertamento così come provato dal Comune resistente, dalla data di notifica a quella di notifica della cartella esattoriale qui impugnata è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali: invero, per i crediti per tributi locali, la S.C. (Cass. 4283/2010), confermando un orientamento consolidato, ha richiamato il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
C.c., strutturandosi i tributi locali come prestazioni periodiche con cadenza annuale, aventi connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. In mancanza di prova della notifica di validi atti interruttivi, il credito per imposte si è estinto per prescrizione.
Consegue l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le spese vanno compensate con il Comune atteso che la causa estintiva interveniva dopo la notifica degli avvisi di accertamento e per comportamento addebitabile solo ad AD.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna DE alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €1200,00 oltre rimborso C.U. rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Spese con il Comune di Rutigliano interamente compensate.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
AS OL