Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.