Art. 3. Rappresentanti delle amministrazioni in seno
all'organismo paritetico 1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) Ministero dell'interno;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
g) Ministero della cultura;
h) regione Lazio;
i) Roma Capitale;
l) Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
all'organismo paritetico 1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) Ministero dell'interno;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
g) Ministero della cultura;
h) regione Lazio;
i) Roma Capitale;
l) Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.