CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ER GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 282 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 18/11/2025 TE,J03 ilirro La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti di IN ERluigi, per il delitto di cui all'art. 10-ter d. Igs 74/00 allo stesso ascritto quale legale rappresentante della VIAPIANA srl per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2016, per l'ammontare complessivo di euro 480.030,00, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/00 e statuizione di confisca ex art. 12-bis del medesimo d. Igs. 74/00 delle somme di denaro nella disponibilità del IN fino alla concorrenza di euro 480.030,00, oltre interessi e sanzioni "fatto salvo quanto già versato o che l'imputato si impegna a versare ai sensi dell'art. 12-bis comma 2." L'imputato IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo, avendo la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/00 in contrasto con le evidenze probatorie acquisite e negando l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 comma 3-bis d. I.gs 74/00, in carenza di idonea motivazione con riguardo ad entrambi i profili. Il ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che la Corte di appello non abbia tenuto conto del contesto economico - commerciale in cui la società operava tra il 2014 e il 2016, (caratterizzato da una crisi generale del settore tessile in cui la società operava, dai ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti, dalla iniziativa degli istituti di credito di interrompere l'erogazione di liquidità all'impresa con il meccanismo di sconto fatture in ragione del fallimento di talune imprese clienti e degli insoluti su fatture anticipate dalle banche) e neppure abbia valorizzato la vendita, da parte del IN, di bene personale con il cui ricavato finanziare la società, entrambi elementi che avevano già portato alla assoluzione in primo grado per analoghi fatti ascritti all'imputato con riferimento ad annualità precedenti (2014 e 2015), con due sentenze di primo grado una delle quali emessa dalla medesima persona fisica che aveva emesso la sentenza di primo grado nel presente procedimento. Deduce, al riguardo, che la Corte non avrebbe fatto buon governo della prova assunta, ex art. 603 c.p.p., con l'audizione del curatore della VIAPIANA srl. Con il secondo motivo, si duole, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., della violazione dell'art. 12-bis del d. Igs. 74/00 e della mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alla statuizione di conferma della confisca, deducendosi che la società VIAPIANA non abbia \ conseguito alcun profitto o vantaggio patrimoniale dalla ritenuta commissione del 2 reato oggetto di imputazione, negando che la società avesse incassato l'Iva dedotta nelle fatture emesse. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. Il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria con allegato certificato di morte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che il difensore dell'imputato ha trasmesso, con apposita memoria, il certificato di morte dell'imputato. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (sul punto, sez. 3, sent. n. 23906 del 12/05/2006 (dep. 09/06/2016), Patti, Rv 267384 - 01). Ne discende, in questa sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi estinto il reato per morte del reo. 2.Quanto alle statuizioni relative alla confisca disposta con la sentenza di primo grado e confermata in grado di appello, si osserva che la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato (sul punto, sez. 3, sent. n. 33429 del 04/03/2021 Cc. (dep. 09/09/2021), Ubi Banca, Rv. 282477 - 02). Ne discende che la disposta confisca va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca la disposta confisca. Così è deciso, 18/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 282 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 18/11/2025 TE,J03 ilirro La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti di IN ERluigi, per il delitto di cui all'art. 10-ter d. Igs 74/00 allo stesso ascritto quale legale rappresentante della VIAPIANA srl per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2016, per l'ammontare complessivo di euro 480.030,00, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/00 e statuizione di confisca ex art. 12-bis del medesimo d. Igs. 74/00 delle somme di denaro nella disponibilità del IN fino alla concorrenza di euro 480.030,00, oltre interessi e sanzioni "fatto salvo quanto già versato o che l'imputato si impegna a versare ai sensi dell'art. 12-bis comma 2." L'imputato IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo, avendo la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/00 in contrasto con le evidenze probatorie acquisite e negando l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 comma 3-bis d. I.gs 74/00, in carenza di idonea motivazione con riguardo ad entrambi i profili. Il ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che la Corte di appello non abbia tenuto conto del contesto economico - commerciale in cui la società operava tra il 2014 e il 2016, (caratterizzato da una crisi generale del settore tessile in cui la società operava, dai ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti, dalla iniziativa degli istituti di credito di interrompere l'erogazione di liquidità all'impresa con il meccanismo di sconto fatture in ragione del fallimento di talune imprese clienti e degli insoluti su fatture anticipate dalle banche) e neppure abbia valorizzato la vendita, da parte del IN, di bene personale con il cui ricavato finanziare la società, entrambi elementi che avevano già portato alla assoluzione in primo grado per analoghi fatti ascritti all'imputato con riferimento ad annualità precedenti (2014 e 2015), con due sentenze di primo grado una delle quali emessa dalla medesima persona fisica che aveva emesso la sentenza di primo grado nel presente procedimento. Deduce, al riguardo, che la Corte non avrebbe fatto buon governo della prova assunta, ex art. 603 c.p.p., con l'audizione del curatore della VIAPIANA srl. Con il secondo motivo, si duole, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., della violazione dell'art. 12-bis del d. Igs. 74/00 e della mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alla statuizione di conferma della confisca, deducendosi che la società VIAPIANA non abbia \ conseguito alcun profitto o vantaggio patrimoniale dalla ritenuta commissione del 2 reato oggetto di imputazione, negando che la società avesse incassato l'Iva dedotta nelle fatture emesse. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. Il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria con allegato certificato di morte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che il difensore dell'imputato ha trasmesso, con apposita memoria, il certificato di morte dell'imputato. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (sul punto, sez. 3, sent. n. 23906 del 12/05/2006 (dep. 09/06/2016), Patti, Rv 267384 - 01). Ne discende, in questa sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi estinto il reato per morte del reo. 2.Quanto alle statuizioni relative alla confisca disposta con la sentenza di primo grado e confermata in grado di appello, si osserva che la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato (sul punto, sez. 3, sent. n. 33429 del 04/03/2021 Cc. (dep. 09/09/2021), Ubi Banca, Rv. 282477 - 02). Ne discende che la disposta confisca va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca la disposta confisca. Così è deciso, 18/11/2025