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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3455 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024,
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sansoni, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7852 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
02.07.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice condannare la società convenuta,
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 9.484,38, per i titoli di cui in narrativa e come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione ed interessi
di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emerge in corso di causa o che stabilirà
il Magistrato eventualmente anche in via equitativa”, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo non assolto da quest'ultimo l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine all'espletamento della prestazione lavorativa presso la società
convenuta oltre l'orario contrattualmente pattuito, non avendo fornito alcuna prova in merito al carattere continuativo del lavoro straordinario dedotto e alla specifica quantificazione delle ore svolte in eccedenza. Allo
stesso modo, l'istruttoria espletata non aveva consentito di ritenere fondato il diritto del ricorrente alla percezione dei buoni pasto nella giornata del sabato, non essendo emersa alcuna indicazione dei turni osservati dal ricorrente nelle giornate dedotte.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure in merito ai fatti di causa. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita rimanendo contumace in Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 04/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 11/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 04/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata.
Così deciso in Roma lì 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3455 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024,
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sansoni, elettivamente domiciliato come Parte_1
in atti
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7852 /2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
02.07.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice condannare la società convenuta,
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 9.484,38, per i titoli di cui in narrativa e come da conteggio analitico allegato, oltre rivalutazione ed interessi
di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emerge in corso di causa o che stabilirà
il Magistrato eventualmente anche in via equitativa”, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo non assolto da quest'ultimo l'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine all'espletamento della prestazione lavorativa presso la società
convenuta oltre l'orario contrattualmente pattuito, non avendo fornito alcuna prova in merito al carattere continuativo del lavoro straordinario dedotto e alla specifica quantificazione delle ore svolte in eccedenza. Allo
stesso modo, l'istruttoria espletata non aveva consentito di ritenere fondato il diritto del ricorrente alla percezione dei buoni pasto nella giornata del sabato, non essendo emersa alcuna indicazione dei turni osservati dal ricorrente nelle giornate dedotte.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure in merito ai fatti di causa. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Nonostante la regolare notifica non si è costituita rimanendo contumace in Controparte_1
giudizio.
All'udienza del 04/12/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 11/12/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 04/12/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata.
Così deciso in Roma lì 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.