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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8209 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16958/2025
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Dragone ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Annibale Marchese 10presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 2 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 15467/24) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale aveva negato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, limitandosi a riconoscere lo status di portatore di handicap in stiuazioen di gravità CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da
Vasculopatia cerebrale aterosclerotica in esiti di ictus ischemico, con depressione endoreattiva, saltuarie crisi epilettiche e temporanei episodi di parziale orientamento T/S, in trattamento farmacologico, in assenza di declino cognitivo.
➢ Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA e aneurisma aorta ascendente trattato con impianto protesico endovascolare, in controllo clinico-emodinamico.
➢ Obesità di 2° grado con Diabete mellito nid e OSAS associate.
➢ Artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali poco significative. Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità che non determina il diritto all'indennità di accompagnamento.
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195
c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito si osserva che poi le doglianze di cui al ricorso non sono in grado di superare le considerazioni del ctu che ha evidenziato come nel corso della visita medico-legale, si è constatata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea a riposo e da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali e l'esistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori, pur se il periziato ha palesato discreti deficit mnesici e moderata deflessione del tono umorale
Non può che rigettarsi il ricorso vertente sull'accompagnamento mentre, in assenza di qualsiasi contestazione, va confermato il riconoscimento dell'handicap in stato di gravità
L'accoglimento solo in parte dell'originaria domanda ed il rigetto della presente fase di opposizione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite,. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione di parte ricorrente e per l'effetto dichiara il ricorrente portatore di handicap in stato di gravità dalla domanda amministrativa e titolare di 100% di invalidità senza diritto all'indennità di accompagnamento;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16958/2025
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Dragone ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Annibale Marchese 10presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 2 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 15467/24) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dell'handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale aveva negato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, limitandosi a riconoscere lo status di portatore di handicap in stiuazioen di gravità CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da
Vasculopatia cerebrale aterosclerotica in esiti di ictus ischemico, con depressione endoreattiva, saltuarie crisi epilettiche e temporanei episodi di parziale orientamento T/S, in trattamento farmacologico, in assenza di declino cognitivo.
➢ Cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di IMA e aneurisma aorta ascendente trattato con impianto protesico endovascolare, in controllo clinico-emodinamico.
➢ Obesità di 2° grado con Diabete mellito nid e OSAS associate.
➢ Artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali poco significative. Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità che non determina il diritto all'indennità di accompagnamento.
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario,
e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di osservazioni critiche deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195
c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Nel merito si osserva che poi le doglianze di cui al ricorso non sono in grado di superare le considerazioni del ctu che ha evidenziato come nel corso della visita medico-legale, si è constatata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea a riposo e da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali e l'esistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori, pur se il periziato ha palesato discreti deficit mnesici e moderata deflessione del tono umorale
Non può che rigettarsi il ricorso vertente sull'accompagnamento mentre, in assenza di qualsiasi contestazione, va confermato il riconoscimento dell'handicap in stato di gravità
L'accoglimento solo in parte dell'originaria domanda ed il rigetto della presente fase di opposizione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite,. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione di parte ricorrente e per l'effetto dichiara il ricorrente portatore di handicap in stato di gravità dalla domanda amministrativa e titolare di 100% di invalidità senza diritto all'indennità di accompagnamento;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio