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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1598/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3498/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3154/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IRES-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, appella la sentenza n. 3154/01/2020 della CTP di Siracusa che aveva accolto parzialmente il ricorso della società Resistente_1 S.R.L., annullando la ripresa relativa all'indebita detrazione IVA per € 94.688,53.
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. TY7033A01395/2015 per l'anno d'imposta 2011, con cui venivano contestate diverse violazioni, tra cui l'omessa applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge) su prestazioni rese da subappaltatori nel settore edile.
L'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo la violazione dell'art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/72.
Sostiene che la natura dei lavori (impianti idrici, antincendio e condizionamento "chiavi in mano") e le clausole contrattuali di subappalto evidenzino la prevalenza della prestazione di servizi sulla cessione di beni, rendendo obbligatorio il reverse charge.
2.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado aveva ritenuto che l'operazione fosse qualificabile come
"fornitura con posa in opera" (soggetta a regime ordinario) e non come subappalto, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio.
3.-La società Resistente_1,non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-L'appello è fondato e va accolto.
4.1.Sulla qualificazione dell'operazione e l'obbligo di reverse charge Dall'esame del contratto di subappalto e della documentazione in atti emerge chiaramente che l'attività svolta dalla subappaltatrice Società_1
s.r.l. non si limitava alla mera fornitura di beni, ma comprendeva la progettazione e l'installazione completa di impianti complessi (idrico, antincendio e condizionamento) presso un centro commerciale.
Secondo l'orientamento consolidato e la prassi dell'Amministrazione (Circ. 37/E/2015), si ha prestazione di servizi soggetta a inversione contabile quando la volontà contrattuale è diretta a un risultato nuovo e complesso in cui il "fare" (installazione e progettazione tecnica) prevale sul "dare" (consegna dei materiali).
Nel caso di specie:
-Il contratto definisce esplicitamente il rapporto come subappalto.
-Il corrispettivo era pattuito a forfait, senza distinzione tra materiali e manodopera.
-La prestazione richiedeva competenze professionali specifiche per la realizzazione "chiavi in mano" di impianti funzionali all'edificio.
Pertanto, l'operazione rientra pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter) del DPR n. 633/1972.
4.2 Sul diritto alla detrazione In conformità alla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, C-691/17) e di legittimità (Cass. 9505/2017), il diritto alla detrazione non sorge per il solo fatto dell'esposizione dell'imposta in fattura se la stessa è stata erroneamente versata al fornitore in violazione del regime di inversione contabile.
Ne consegue la legittimità del recupero d'imposta operato dall'Ufficio.
5.La sentenza di primo grado va dunque riformata, confermando integralmente la validità dell'avviso di accertamento impugnato.
In considerazione della mancata costituzione della società appellata e della particolarità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, conferma integralmente l'avviso di accertamento n. TY7033A01395/2015.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3498/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3154/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IRES-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70033A01395/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, appella la sentenza n. 3154/01/2020 della CTP di Siracusa che aveva accolto parzialmente il ricorso della società Resistente_1 S.R.L., annullando la ripresa relativa all'indebita detrazione IVA per € 94.688,53.
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. TY7033A01395/2015 per l'anno d'imposta 2011, con cui venivano contestate diverse violazioni, tra cui l'omessa applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge) su prestazioni rese da subappaltatori nel settore edile.
L'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo la violazione dell'art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/72.
Sostiene che la natura dei lavori (impianti idrici, antincendio e condizionamento "chiavi in mano") e le clausole contrattuali di subappalto evidenzino la prevalenza della prestazione di servizi sulla cessione di beni, rendendo obbligatorio il reverse charge.
2.-La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado aveva ritenuto che l'operazione fosse qualificabile come
"fornitura con posa in opera" (soggetta a regime ordinario) e non come subappalto, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio.
3.-La società Resistente_1,non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-L'appello è fondato e va accolto.
4.1.Sulla qualificazione dell'operazione e l'obbligo di reverse charge Dall'esame del contratto di subappalto e della documentazione in atti emerge chiaramente che l'attività svolta dalla subappaltatrice Società_1
s.r.l. non si limitava alla mera fornitura di beni, ma comprendeva la progettazione e l'installazione completa di impianti complessi (idrico, antincendio e condizionamento) presso un centro commerciale.
Secondo l'orientamento consolidato e la prassi dell'Amministrazione (Circ. 37/E/2015), si ha prestazione di servizi soggetta a inversione contabile quando la volontà contrattuale è diretta a un risultato nuovo e complesso in cui il "fare" (installazione e progettazione tecnica) prevale sul "dare" (consegna dei materiali).
Nel caso di specie:
-Il contratto definisce esplicitamente il rapporto come subappalto.
-Il corrispettivo era pattuito a forfait, senza distinzione tra materiali e manodopera.
-La prestazione richiedeva competenze professionali specifiche per la realizzazione "chiavi in mano" di impianti funzionali all'edificio.
Pertanto, l'operazione rientra pienamente nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter) del DPR n. 633/1972.
4.2 Sul diritto alla detrazione In conformità alla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, C-691/17) e di legittimità (Cass. 9505/2017), il diritto alla detrazione non sorge per il solo fatto dell'esposizione dell'imposta in fattura se la stessa è stata erroneamente versata al fornitore in violazione del regime di inversione contabile.
Ne consegue la legittimità del recupero d'imposta operato dall'Ufficio.
5.La sentenza di primo grado va dunque riformata, confermando integralmente la validità dell'avviso di accertamento impugnato.
In considerazione della mancata costituzione della società appellata e della particolarità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, conferma integralmente l'avviso di accertamento n. TY7033A01395/2015.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale