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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9280 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19056 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione, riservata in decisione in data 09.09.2025,
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Cristina Taurasi,
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura allegata, CP_1 dall'avv. Rosaria Capozzi,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la sign. , - premesso di aver contratto Parte_2 Per_ matrimonio concordatario con in data 01.07.1995 dal quale nascevano due figli, (il CP_1 09.12.1996) ed (il 27.10.1999), - esponeva che con sentenza n. 15285/2015 il Tribunale di Per_2 Napoli pronunciava la separazione dei coniugi. Adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni ivi stabilite. In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza recepiva i seguenti accordi: “1) i coniugi vivranno separati e la continuerà ad abitare nella ex casa Pt_1 coniugale in Napoli, alla P.tta Nilo 7, ed il in Napoli, alla Salita Ospedale Suor Orsola n. 1, ove CP_1 già si è trasferito dal luglio 2013, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di domicili;
2) la casa coniugale sita in Napoli, alla P.tta Nilo 7 resterà assegnata a che Parte_1 Per_ l'abiterà con il figlio minore e con la figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con la stessa convivente, conservando l'uso di tutti i beni mobili ivi contenuti ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 11); 3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi Per_2 i genitori, ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente presso la madre, ed i coniugi eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione. La suddetta sentenza disponeva, altresì: le parti convengono il seguente accordo patrimoniale a beneficio del coniuge, accordo funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie a carattere patrimoniale: a) ai fini di una globale, definitiva ed esaustiva sistemazione familiare e patrimoniale, premesso che i coniugi, in regime di separazione legale dei beni, sono pieni proprietari – il della quota pari al 75% dell'intero dell'immobile, sito in Napoli, alla P.tta Nilo CP_1 7 piano 2-3, e la della quota pari al 25% dell'intero del detto immobile -, il riconosce a Pt_1 CP_1
– a transazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale di dare ed avere tra i Parte_1 coniugi - , la titolarità di una ulteriore quota pari al 10% detraendola dalla propria, oggi pari al 75% dell'intero immobile (…); b) , valutatane la congruità, accetta il riconoscimento a suo Parte_1 favore di cui al precedente capo e, tenuto conto dell'intervenuto accordo, le parti espressamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere in relazione a pregressi rapporti patrimoniali e di dare e avere, per qualsiasi titolo, ragione e causale, rinunciando anche a qualsiasi futura pretesa;
c) in virtù del suddetto riconoscimento, si obbliga, sin da CP_1 ora, al momento di un'eventuale vendita del suddetto immobile, a trasferire a la Parte_1 indicata quota del 10%, ovvero a versare alla stessa il corrispettivo, nella medesima percentuale del prezzo che verrà realizzato(…). Ancora, la ricorrente evidenziava che, con decreto n. 3168/2018, il Tribunale di Napoli, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza di separazione ed accogliendo il ricorso presentato dal CP_1 ex art. 710 c.p.c., revocava l'assegnazione della casa coniugale alla e disponeva l'assegnazione Pt_1 della stessa al , stante la manifestata volontà dei figli di vivere con il padre. CP_1
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La deduceva, altresì, che, con decreto n. 5447/2021, il Tribunale di Napoli, valutava accertato Pt_1 Per_ incidenter tantum che la figlia fosse tornata a vivere con la madre, e che il figlio , a seguito Per_2 del processo penale che lo vedeva imputato e dell'applicazione della correlata misura cautelare, indicava come propria dimora la casa della madre, sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, ove rimaneva ad abitare anche una volta scarcerato. Dunque, parte ricorrente deduceva che entrambi i figli vivrebbero stabilmente presso l'abitazione che la stessa avrebbe preso in locazione e sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, e che tale circostanza sarebbe stata accertata – in via incidentale – anche dalla Corte di Appello di Napoli che, con decreto n. 1627/2023, stabiliva che : (…) la situazione abitativa del figlio è nuovamente mutata nel corso Per_2 del giudizio di reclamo, atteso che egli, come esposto in premessa, dopo l'ultima vicenda penale che lo ha interessato, ha scelto di domiciliare presso l'abitazione della madre, sicché tale domanda (di revoca del mantenimento avanzata dal padre, ndr) non può trovare accoglimento. Per_ Ciò posto, la evidenziava all'uopo, ed in via ulteriore, che la figlia ancorchè maggiorenne, Pt_1 sia una studentessa universitaria non economicamente indipendente e che il figlio , anch'esso Per_2 maggiorenne, non sia economicamente indipendente perché incapace di provvedere a sé stesso in quanto affetto da “Disturbo della personalità OR (come clinicamente accertato già nel 2013 e confermato nel corso del processo penale dal CTU ivi nominato). Pertanto, parte ricorrente chiedeva, - in parziale modifica della sentenza di separazione e del successivo decreto n. 3161/2018,- di accertare e dichiarare che i figli vivono stabilmente presso la madre e che, non essendo più il genitore collocatario, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, CP_1 alla p.tta Nilo n. 7 in favore di e di disporne l'assegnazione in suo favore;
in via CP_1 subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che il suddetto immobile non sia più casa familiare sin dal 08.07.2022. Il tutto con vittoria di spese di giudizio da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio e, contestando le CP_1 deduzioni di parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
più precisamente, il resistente, ricostruita la storia processuale che vede le parti più volte protagoniste, evidenziava che i figli non vivrebbero più con la madre. In particolare, all'uopo chiariva che tale circostanza emergerebbe già dalle conclusioni cui giungeva la Corte di Appello di Napoli nella parte in cui osservava che “Egli [riferito al ] continua ad CP_1Per_ abitare nella casa familiare di cui è comproprietario……..I figli e non convivono più Per_3 stabilmente con tale genitore, come diffusamente esposto, pur continuando a frequentare la casa paterna, Per_ come chiarito dalla figlia , che nel mese di gennaio, ad esempio, ha trascorso un periodo col padre per preparare un esame universitario”. Dunque, in via principale chiedeva il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale. Ciò posto, deduceva il cambiamento delle situazioni economico – patrimoniali delle parti: la condizione della sarebbe migliorata, mentre quella del sarebbe peggiorata. Pt_1 CP_1 In particolare, chiariva all'uopo che la avrebbe visto incrementato sia il proprio reddito che le sue Pt_1 proprietà immobiliari: al 25% della casa coniugale ed ai 3 immobili siti in Montesarchio di cui era già proprietaria al tempo del procedimento ex art. 710 c.p.c., si dovrebbe aggiungere, da un lato, il ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Napoli, alla Via Toledo n. 323 e di cui era proprietaria di 3/10 (vendita dalla quale avrebbe ricavato la somma di € 162.000,00), e, dall'altro, l'acquisto – occorso nel 2019 – di un immobile sito in Napoli, alla Via Conte di Mola n. 13 con rendita mensile di € 700,00. Al contrario, il avrebbe visto peggiorata la sua situazione patrimoniale e, più precisamente, CP_1 debitoria essendo gravato di numerosi finanziamenti mensili. Per_ Evidenziava, altresì, che i figli ed , ormai maggiorenni, non avrebbero più le condizioni Per_2 Per_ richieste dalla legge per essere destinatari di un assegno di mantenimento;
ciò in quanto, sarebbe fuori corso per la seconda volta, ed avrebbe cambiato una pluralità di università, senza mai Per_2 sostenere alcun esame, e non si sarebbe mai attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Pertanto, parte resistente chiedeva, in via riconvenzionale, la revoca: 1) dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della;
2) la revoca dell'assegno volto al contributo al Pt_1Per_ mantenimento sia della figlia che del figlio . Per_2 Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il GI, con ordinanza del 02.02.2024, rinviava all'udienza del 30.05.2024 per vizio della notifica della Per_ comparsa contenente domanda riconvenzionale del resistente ai figli, ed;
udienza poi Per_2 anticipata, su istanza di parte, al 30.04.2024.
All'udienza dell'11.06.2024, comparivano le parti.
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In tale occasione, parte ricorrente dichiarava: “mio figlio vive con me da due anni;
non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità. Abito a via Bausan 42. Quando mio figlio è venuto a vivere da me, ho dovuto sostenere un canone di 1.100,00 euro;
mio marito mi corrisponde 300 euro per i ragazzi e 200 per me. Mia figlia si laurea tra poco ma non lavora. Chiedo solo di poter disporre della casa di che è anche in parte di mia proprietà. Sono disponibile ad un Parte_3 accordo”. Parte resistente dichiarava: “ho fatto di tutto per eliminare ogni contenzioso. Ho anche proposto di cederle la mia casa al mare. Se vendiamo casa di via Nilo sarei ricco;
sto facendo tutto questo per salvare il patrimonio. Sono disponibile a dare in locazione il suo 35% della proprietà. Non vorrei più dare l'assegno a mia moglie e per i ragazzi vorrei darli direttamente a loro”.
All'udienza del 19.09.2024, il procuratore di parte resistente evidenziava la pendenza del giudizio di divorzio tra le parti innanzi ad un altro giudice e sottoponeva all'attenzione del GI il raggiungimento di un accordo tra le stesse in sede di prima udienza;
accordo che il giudice della causa di divorzio avrebbe ratificato alla stregua di condizioni provvisorie. In particolare, il procuratore del chiariva che è stata iscritta a ruolo presso codesto Tribunale CP_1 causa di divorzio, R.G. n. 2489/2024, G.R. dott. G. Orso, nella cui prima udienza tenutasi il 12.09.2024 le parti hanno raggiunto il seguente accordo a totale composizione della controversia, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 01.07.1995 alle seguenti condizioni: Le parti rappresentano che non sarà corrisposto alcun assegno divorzile in favore della sig.ra ; quanto agli impegni economici nei confronti dei figli maggiorenni, Parte_1
, nata a [...] il [...] ed , nato a [...] il [...], Persona_4 Persona_5 il sig. si impegna a corrispondere alla figlia l'importo mensile di € 300,00, CP_1 Per_1 oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino ad ottobre 2026; il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio (come già accade) CP_1 Per_2 l'importo mensile di € 300,00, oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, sino ad ottobre 2028. Le parti per la determinazione delle spese straordinarie si riportano al Protocollo COA-Tribunale di Napoli. Chiedono compensarsi le spese di lite”, chiedendo altresì che il predetto accordo fosse recepito dal Tribunale quale provvedimento temporaneo ed urgente. Il Tribunale recepiva l'intervenuto accordo quale provvedimento temporaneo e urgente, riservando la causa in decisione. In data 16.09.24 il PM emetteva parere favorevole, depositati in data 18.9.24”.
Pertanto, parte resistente chiedeva, in via principale, l'estinzione del presente giudizio;
in via meramente subordinata, chiedeva il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento delle riconvenzionali. Il procuratore di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. Il GI, preso atto dei provvedimenti provvisori adottati in materia di divorzio, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 09.09.2025, riservava la causa al Collegio.
Ebbene, in via preliminare occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio è oggi limitato alla questione attinente all'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n.
7. Difatti, le ulteriori questioni oggetto di domanda riconvenzionale di parte resistente sono state risolte tra le parti in sede divorzile ove le stesse sono giunte ad un accordo;
accordo che, in quanto non contrario a norme imperative, veniva recepito dal giudice del divorzio quale provvedimento temporaneo ed urgente (cfr. verbale del 12.09.2024 del giudizio recante RG. 2489/2024 allegato in atti) e ratificato con la sentenza n. 7980/2024, pubblicata il 19.09.2024. Dunque, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle questioni oggetto delle domande riconvenzionali proposte dal , già oggetto di pronuncia del Tribunale di Napoli con la CP_1 anzidetta sentenza. Ciò posto, occorre soffermarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale. Ebbene è noto che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il figlio ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve,
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dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il figlio e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
Dunque, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre verificare la ricorrenza dei due presupposti che si pongono alla stregua di conditiones sine qua non: 1) l'individuazione del genitore
“collocatario” 2) la non raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni di 31 e 25 anni.
Ebbene, sul punto le parti risultano essere su posizioni divergenti tra loro. In particolare, con riferimento all'individuazione del genitore con il quale i figli vivrebbero, parte Per_ ricorrente evidenzia che, ormai da anni, sia che convivono presso la casa che la stessa Per_2 avrebbe locato, sita in Napoli alla Via Bausan. Più precisamente, la all'udienza dell'11.06.2024 dichiarava: “mio figlio vive con me da due anni;
Pt_1 non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità. Abito a via Bausan 42. Quando mio figlio è venuto a vivere da me, ho dovuto sostenere un canone di 1.100,00 euro”. Per_ Del pari, con riguardo alla figlia maggiore , deduceva che questa vivrebbe principalmente presso la casa sita alla Via Bausan n. 42 ormai da anni, come sarebbe stato accertato dai diversi provvedimenti che hanno visto il Tribunale di Napoli più volte pronunciarsi sul punto;
ciò anche in seguito all'inizio, da Per_ parte di di un master a Roma ove si recherebbe solo una volta a settimana. Per_ In ogni caso, all'uopo, in sede di precisazione delle conclusioni, la chiariva che, ad oggi Pt_1 vivrebbe un po' con il padre e un po' con la madre, a seconda delle sue esigenze;
ciò a differenza di che, al contrario, vivrebbe principalmente e stabilmente con la madre. Per_2
Parte resistente, al contrario, ed almeno prima facie, evidenziava che i figli non avrebbero una residenza stabile, né presso di sé né presso la madre. Per_ Tuttavia, con riferimento ad negli scritti difensivi successivi alla comparsa di costituzione, il Per_
evidenziava che vivrebbe stabilmente con il padre dal mese di giugno del 2024. CP_1 Con riferimento, invece, alla situazione di , il resistente deduceva che questi avrebbe vissuto Per_2 stabilmente col padre dal 2014 al luglio 2022, e che poi, a causa di un violento litigio con lo stesso, si sarebbe momentaneamente trasferito a casa della madre, pur continuando ad avere le chiavi di casa del padre ed a vivere saltuariamente presso di lui. All'evidenza, la situazione prospettata dalle parti si presenta in parte diversa da quella già delineata ed accertata sia in sede di giudizio innanzi al Tribunale di Napoli con decreto n. 5447/2021 che dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 1627/2023. Per_ Invero, con riferimento ad , deve ritenersi che, a mente delle dichiarazioni rese dalle parti in causa e delle deduzioni di cui ai rispettivi scritti difensivi, questa non conviva stabilmente né presso il padre né presso la madre, regolandosi a seconda delle esigenze che si palesano di volta in volta. Ciò troverebbe conferma nei messaggi di Whats'app allegati da entrambe le parti: si evince dalle Per_ conversazioni ivi riportate – per tabulas – che trascorre periodi presso la madre e periodi presso il padre. Diversamente, invece, con riferimento ad . Per_2 Infatti, dall'analisi complessiva del compendio probatorio, risulta che questi abbia individuato nella madre il genitore di riferimento, vivendo stabilmente con quest'ultima. Ciò si evince:
- dalla scelta effettuata da di scontare presso la madre, e specificamente presso la casa Per_2 locata dalla stessa sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, la misura cautelare cui è stato sottoposto nel corso del processo penale che lo vedeva imputato;
- dalla cartolina di ritorno della notifica della comparsa di costituzione con riconvenzionali del presente giudizio effettuata dal ad presso il domicilio di quest'ultimo, sito – CP_1 Per_2 per l'appunto – presso la madre e, cioè, alla Via Bausan;
- dalle dichiarazioni di parte resistente che, in tutti gli atti, evidenzia come il figlio, all'esito di un litigio particolarmente acceso che li ha visti protagonisti, ha definitivamente lasciato la casa paterna per recarsi stabilmente presso la madre, presso la quale vive dal 2022. In particolare, da ultimo nella comparsa conclusionale del 20.05.2025, il all'uopo precisava che CP_1
“ ha vissuto stabilmente col padre dal 2014 al luglio 2022, poi, a causa di un violento litigio con
Per_2 lo stesso, sotto gli effetti dell'alcol, si è momentaneamente trasferito a casa della madre, ma continua ad avere le chiavi di casa del padre, e riappacificatosi con lui, a vivere saltuariamente dal padre”. Ebbene, non è stata fornita alcuna prova contraria al riguardo. Invero, non vi è alcun elemento probatorio dal quale potersi evincere che non conviva con la
Per_2 madre ma con il padre né che si rechi, ancorchè saltuariamente, presso il padre: le foto allegate e che ritraggono su un balcone, oltre ad essere datate anno 2022, nulla provano circa la attualità e
Per_2 l'effettività della frequentazione tra il padre ed e, tantomeno, circa una loro convivenza;
del pari
Per_2
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dicasi con riferimento alla foto della moto, ubicata in un simil – garage privo di qualsivoglia elemento che consenta di tracciare l'asserito collegamento tra il veicolo, la collocazione dello stesso in un garage di pertinenza della casa ove abita il padre e, quindi, la convivenza – ancorchè non stabile – di con il Per_2
. CP_1 Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle foto allegate e ritraenti un armadio con indumenti maschili all'interno: non vi è alcun elemento che permetta di valutare provato né l'ubicazione dell'armadio né il soggetto cui apparterebbero gli indumenti;
indumenti la cui presenza, peraltro, nulla direbbe in punto di convivenza – ancorchè saltuaria – di presso il padre. Per_2
Con riferimento, poi, all'ulteriore elemento indefettibile ai fini dell'assegnazione della casa familiare, e cioè la dipendenza economica dei figli maggiorenni, si osserva quanto di seguito. Per_ All'uopo parte ricorrente, nei propri atti introduttivi, evidenziava che la figlia ancorchè maggiorenne, sia una studentessa universitaria non economicamente indipendente e che il figlio , Per_2 anch'esso maggiorenne, non sia economicamente indipendente perché incapace di provvedere a sé stesso in quanto affetto da “Disturbo della personalità OR (come clinicamente accertato già nel 2013 e confermato nel corso del processo penale dal CTU ivi nominato). All'udienza dell'11.06.2024 dichiarava, altresì, che “Mia figlia si laurea tra poco ma non lavora”. Occorre, tuttavia, evidenziare che sul punto, parte ricorrente, nella comparsa conclusionale, confermava, da un lato, l'attualità della non raggiunta indipendenza economica del figlio , ma, dall'altro, Per_2Per_ rendeva note circostanze sopravvenute con riferimento ad . Per_ In particolare, precisava che “si è laureata il 18/07/2024 in Archeologia, Storia delle Arti e scienze del patrimonio culturale;
al contempo, ha frequentato il master universitario “Economia e Management per l'arte e la cultura”, organizzato da “IlSole24Ore business school” a Roma, che ha frequentato dal Per_ 28/11/2023 e sino al mese di maggio 2024; concluso il master, ha seguito uno stage, sempre Per_ organizzato da “IlSole24Ore business school. Oggi, finalmente ha trovato un lavoro consono alla sua preparazione e cultura, perché è stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato presso la “Fondazione Morra Greco”, che si trova nello storico palazzo Caracciolo di Avellino, situato nel centro antico di Napoli e percepisce uno stipendio di circa € 600,00 mensili”. Per_ Prospettava, dunque, come raggiunta per l'indipendenza ed autosufficienza economica.
Parte resistente, assumeva all'uopo posizioni discordanti e contradditorie. Invero, in una prima fase del giudizio, e specificamente nei suoi atti introduttivi, pur non contestando la dipendenza economica dei figli, osservava come questa non fosse più né giustificata né giustificabile. Per_ Più precisamente, deduceva che i figli ed , ormai maggiorenni, non avessero più le Per_2 Per_ condizioni richieste dalla legge per essere destinatari di un assegno di mantenimento;
ciò in quanto, sarebbe fuori corso per la seconda volta, ed avrebbe cambiato una pluralità di università, senza Per_2 mai sostenere alcun esame, e non si sarebbe mai attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Per_ Chiedeva, difatti, la revoca dell'assegno volto al contributo al mantenimento sia della figlia che del figlio . Per_2 Tuttavia, nonostante la posizione assunta nel corso di tale giudizio, in sede di divorzio il CP_1Per_ accettava di corrispondere direttamente ad un assegno mensile di € 300,00 ed a un assegno Per_2 mensile di €300,00. Ancora, in sede di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025 evidenziava la totale dipendenza Per_ economica della figlia e contestava, nella comparsa conclusionale del 20.05.2025, le Per_ sopravvenienze medio tempore evidenziate dalla circa la condizione lavorativa di Pt_1 sostenendo, da un lato, che questa non poteva ritenersi assunta e, dall'altro, che in ogni caso un mensile di
€ 600,00 non equivarrebbe al raggiungimento della indipendenza economica. Chiedeva, dunque, di “rigettare i punti 1 e 2 delle conclusioni avverse in quanto inammissibili sia perché tali domande esulano dal presente giudizio, sia perché l'oggetto del presente giudizio non è un'azione di accertamento;
- rigettare altresì le conclusioni avverse di cui ai punti 1.a) – 1.b) e confermare l'assegnazione della casa coniugale al sig. statuita dal decreto del Tribunale di Napoli CP_1 Pa R.G. 3570/16, mai modificato dai successivi decreti delle (v. art.1, p. 10, decreto R.G. 3570/16 Per_ depositato al doc.2), in quanto convivente stabilmente con la figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- conseguentemente, revocare il contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 posto a carico del padre in favore della madre, stabilito in sede di divorzio, e porre a Per_ carico della madre in favore del padre il contributo per il mantenimento della figlia nella stessa misura di €300,00 mensili;
- in subordine, stabilire che entrambi i genitori versino direttamente alla Per_ figlia € 300,00 mensili per il suo mantenimento o, in via ancor più gradata, che il padre versi direttamente alla figlia la somma di € 300,00 per il suo mantenimento. In ogni caso, in tutte le ipotesi oltre al 50% delle spese straordinarie”.
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Inoltre, nelle memorie di replica del 04.06.2025, evidenziava di essere venuto a conoscenza della circostanza per cui “ sta lavorando come bagnino al lido “le Rocce Verdi” in via Posillipo, in Per_2 quanto amici, che si sono recati lì, lo hanno visto nell'esercizio delle sue funzioni di bagnino”.
Per_ Ciò posto, occorre analizzare distintamente la posizione di e quella di . Per_2
Per_ Con riferimento ad deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti si evince che trattasi di una studentessa che ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Fondazione Morra. Invero, non vi è alcun elemento dal quale potersi desumere né il conseguimento effettivo del titolo di laurea né l'effettiva assunzione della stessa presso la Fondazione Morra. Non può, difatti, riconoscersi in tal senso alcun valore probatorio alle allegate foto del profilo CP_2 (trattandosi di dichiarazioni unilaterali né verificate né verificabili) né all'allegato bando dove
[...]
compare quale “Coordinatrice e Segretaria” né al contratto di lavoro, non essendo quest'ultimo Per_4 né compilato né sottoscritto da . Persona_4 Per_ Allo stato degli atti, dunque, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica dal nucleo familiare ma può rilevarsi che l'attuale dipendenza economica sia giustificata dalle diverse attività dalla stessa medio tempore intraprese (università, master, partecipazione al bando presso la Fondazione Morra) e che vi siano tutte le condizioni perché diventi economicamente autonoma ed autosufficiente.
Con riguardo alla posizione di , dalla documentazione in atti si evince che questi è un ragazzo di Per_2 26 anni, ancora economicamente dipendente e che tale dipendenza economica trova causa e giustificazione anche nella patologia clinicamente diagnosticatagli (cfr. CTU del procedimento penale e CTP allegate al ricorso introduttivo). Ciò trova conferma:
- Nelle dichiarazioni rese dalla all'udienza dell'11.06.2024, ove riferiva che “mio figlio Pt_1 vive con me da due anni;
non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità;
- Nella CTU disposta nel corso del processo penale che vedeva come imputato e che è Per_2 allegata alla documentazione di parte ricorrente;
- Nella CTP a firma del dott. . Per_6 E trattasi, peraltro, di una circostanza mai oggetto di contestazione da parte del resistente che, al contrario, ha più volte evidenziato nei propri scritti difensivi la condizione critica in cui versa il figlio
. Per_2 A nulla rilevando, all'uopo, la circostanza resa nota dal padre nell'ultima memoria depositata in CP_1 data 08.09.2025 e relativa all'assunzione di , in qualità di bagnino presso lo stabilimento Rocce Per_2 Verdi, non essendo supportata da alcun elemento probatorio.
Per_ La dipendenza economica di e di trova, peraltro, riscontro e conferma nelle Per_2 condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di divorzio. Per_ In questa sede, infatti, le parti accettavano che il corrispondesse direttamente ad un CP_1 assegno mensile di € 300,00 sino ad ottobre 2026 ed a un assegno mensile di €300,00 sino ad Per_2 ottobre 2028. Ebbene, il comportamento de quo è dirimente ai fini della domanda di assegnazione della casa coniugale: Per_ dall'attribuzione da parte del di un assegno direttamente ad e a si evince che CP_1 Per_2 entrambi non convivono stabilmente con il padre e che, pur maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti per ragioni che, ad oggi, rendono – come sopra chiarito - ancora giustificabile tale condizione.
Per_ Dunque, preso atto della dipendenza economica di entrambi i figli, posto che non convive stabilmente né con la madre né con il padre, rilevato che, al contrario, convive stabilmente con la Per_2 madre, valutata altresì la condizione di quest'ultimo e, dunque, la necessità di garantirgli stabilità quanto meno in punto di “habitat”, deve revocarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n. 7 ad e disporsi l'assegnazione della stessa in favore della ricorrente CP_1 Pt_1
in qualità di genitore collocatario di , maggiorenne ed ancora non indipendente dal
[...] Per_2 punto di vista economico. Ciò in parziale modifica del decreto cron. n. 3161/2018, successivo alla sentenza di separazione consensuale.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della riduzione del thema decidendum, queste sono compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto n. 3161/2018 pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 10.05.2018, dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n. 7 a favore della ricorrente;
Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dal resistente;
CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19056 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione, riservata in decisione in data 09.09.2025,
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Cristina Taurasi,
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura allegata, CP_1 dall'avv. Rosaria Capozzi,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la sign. , - premesso di aver contratto Parte_2 Per_ matrimonio concordatario con in data 01.07.1995 dal quale nascevano due figli, (il CP_1 09.12.1996) ed (il 27.10.1999), - esponeva che con sentenza n. 15285/2015 il Tribunale di Per_2 Napoli pronunciava la separazione dei coniugi. Adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la modifica delle condizioni ivi stabilite. In particolare, parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza recepiva i seguenti accordi: “1) i coniugi vivranno separati e la continuerà ad abitare nella ex casa Pt_1 coniugale in Napoli, alla P.tta Nilo 7, ed il in Napoli, alla Salita Ospedale Suor Orsola n. 1, ove CP_1 già si è trasferito dal luglio 2013, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di domicili;
2) la casa coniugale sita in Napoli, alla P.tta Nilo 7 resterà assegnata a che Parte_1 Per_ l'abiterà con il figlio minore e con la figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente, con la stessa convivente, conservando l'uso di tutti i beni mobili ivi contenuti ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 11); 3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi Per_2 i genitori, ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente presso la madre, ed i coniugi eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione. La suddetta sentenza disponeva, altresì: le parti convengono il seguente accordo patrimoniale a beneficio del coniuge, accordo funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare ovvero delle controversie a carattere patrimoniale: a) ai fini di una globale, definitiva ed esaustiva sistemazione familiare e patrimoniale, premesso che i coniugi, in regime di separazione legale dei beni, sono pieni proprietari – il della quota pari al 75% dell'intero dell'immobile, sito in Napoli, alla P.tta Nilo CP_1 7 piano 2-3, e la della quota pari al 25% dell'intero del detto immobile -, il riconosce a Pt_1 CP_1
– a transazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale di dare ed avere tra i Parte_1 coniugi - , la titolarità di una ulteriore quota pari al 10% detraendola dalla propria, oggi pari al 75% dell'intero immobile (…); b) , valutatane la congruità, accetta il riconoscimento a suo Parte_1 favore di cui al precedente capo e, tenuto conto dell'intervenuto accordo, le parti espressamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere in relazione a pregressi rapporti patrimoniali e di dare e avere, per qualsiasi titolo, ragione e causale, rinunciando anche a qualsiasi futura pretesa;
c) in virtù del suddetto riconoscimento, si obbliga, sin da CP_1 ora, al momento di un'eventuale vendita del suddetto immobile, a trasferire a la Parte_1 indicata quota del 10%, ovvero a versare alla stessa il corrispettivo, nella medesima percentuale del prezzo che verrà realizzato(…). Ancora, la ricorrente evidenziava che, con decreto n. 3168/2018, il Tribunale di Napoli, a parziale modifica di quanto statuito nella sentenza di separazione ed accogliendo il ricorso presentato dal CP_1 ex art. 710 c.p.c., revocava l'assegnazione della casa coniugale alla e disponeva l'assegnazione Pt_1 della stessa al , stante la manifestata volontà dei figli di vivere con il padre. CP_1
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La deduceva, altresì, che, con decreto n. 5447/2021, il Tribunale di Napoli, valutava accertato Pt_1 Per_ incidenter tantum che la figlia fosse tornata a vivere con la madre, e che il figlio , a seguito Per_2 del processo penale che lo vedeva imputato e dell'applicazione della correlata misura cautelare, indicava come propria dimora la casa della madre, sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, ove rimaneva ad abitare anche una volta scarcerato. Dunque, parte ricorrente deduceva che entrambi i figli vivrebbero stabilmente presso l'abitazione che la stessa avrebbe preso in locazione e sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, e che tale circostanza sarebbe stata accertata – in via incidentale – anche dalla Corte di Appello di Napoli che, con decreto n. 1627/2023, stabiliva che : (…) la situazione abitativa del figlio è nuovamente mutata nel corso Per_2 del giudizio di reclamo, atteso che egli, come esposto in premessa, dopo l'ultima vicenda penale che lo ha interessato, ha scelto di domiciliare presso l'abitazione della madre, sicché tale domanda (di revoca del mantenimento avanzata dal padre, ndr) non può trovare accoglimento. Per_ Ciò posto, la evidenziava all'uopo, ed in via ulteriore, che la figlia ancorchè maggiorenne, Pt_1 sia una studentessa universitaria non economicamente indipendente e che il figlio , anch'esso Per_2 maggiorenne, non sia economicamente indipendente perché incapace di provvedere a sé stesso in quanto affetto da “Disturbo della personalità OR (come clinicamente accertato già nel 2013 e confermato nel corso del processo penale dal CTU ivi nominato). Pertanto, parte ricorrente chiedeva, - in parziale modifica della sentenza di separazione e del successivo decreto n. 3161/2018,- di accertare e dichiarare che i figli vivono stabilmente presso la madre e che, non essendo più il genitore collocatario, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, CP_1 alla p.tta Nilo n. 7 in favore di e di disporne l'assegnazione in suo favore;
in via CP_1 subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che il suddetto immobile non sia più casa familiare sin dal 08.07.2022. Il tutto con vittoria di spese di giudizio da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio e, contestando le CP_1 deduzioni di parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
più precisamente, il resistente, ricostruita la storia processuale che vede le parti più volte protagoniste, evidenziava che i figli non vivrebbero più con la madre. In particolare, all'uopo chiariva che tale circostanza emergerebbe già dalle conclusioni cui giungeva la Corte di Appello di Napoli nella parte in cui osservava che “Egli [riferito al ] continua ad CP_1Per_ abitare nella casa familiare di cui è comproprietario……..I figli e non convivono più Per_3 stabilmente con tale genitore, come diffusamente esposto, pur continuando a frequentare la casa paterna, Per_ come chiarito dalla figlia , che nel mese di gennaio, ad esempio, ha trascorso un periodo col padre per preparare un esame universitario”. Dunque, in via principale chiedeva il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente e volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale. Ciò posto, deduceva il cambiamento delle situazioni economico – patrimoniali delle parti: la condizione della sarebbe migliorata, mentre quella del sarebbe peggiorata. Pt_1 CP_1 In particolare, chiariva all'uopo che la avrebbe visto incrementato sia il proprio reddito che le sue Pt_1 proprietà immobiliari: al 25% della casa coniugale ed ai 3 immobili siti in Montesarchio di cui era già proprietaria al tempo del procedimento ex art. 710 c.p.c., si dovrebbe aggiungere, da un lato, il ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Napoli, alla Via Toledo n. 323 e di cui era proprietaria di 3/10 (vendita dalla quale avrebbe ricavato la somma di € 162.000,00), e, dall'altro, l'acquisto – occorso nel 2019 – di un immobile sito in Napoli, alla Via Conte di Mola n. 13 con rendita mensile di € 700,00. Al contrario, il avrebbe visto peggiorata la sua situazione patrimoniale e, più precisamente, CP_1 debitoria essendo gravato di numerosi finanziamenti mensili. Per_ Evidenziava, altresì, che i figli ed , ormai maggiorenni, non avrebbero più le condizioni Per_2 Per_ richieste dalla legge per essere destinatari di un assegno di mantenimento;
ciò in quanto, sarebbe fuori corso per la seconda volta, ed avrebbe cambiato una pluralità di università, senza mai Per_2 sostenere alcun esame, e non si sarebbe mai attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Pertanto, parte resistente chiedeva, in via riconvenzionale, la revoca: 1) dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della;
2) la revoca dell'assegno volto al contributo al Pt_1Per_ mantenimento sia della figlia che del figlio . Per_2 Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il GI, con ordinanza del 02.02.2024, rinviava all'udienza del 30.05.2024 per vizio della notifica della Per_ comparsa contenente domanda riconvenzionale del resistente ai figli, ed;
udienza poi Per_2 anticipata, su istanza di parte, al 30.04.2024.
All'udienza dell'11.06.2024, comparivano le parti.
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In tale occasione, parte ricorrente dichiarava: “mio figlio vive con me da due anni;
non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità. Abito a via Bausan 42. Quando mio figlio è venuto a vivere da me, ho dovuto sostenere un canone di 1.100,00 euro;
mio marito mi corrisponde 300 euro per i ragazzi e 200 per me. Mia figlia si laurea tra poco ma non lavora. Chiedo solo di poter disporre della casa di che è anche in parte di mia proprietà. Sono disponibile ad un Parte_3 accordo”. Parte resistente dichiarava: “ho fatto di tutto per eliminare ogni contenzioso. Ho anche proposto di cederle la mia casa al mare. Se vendiamo casa di via Nilo sarei ricco;
sto facendo tutto questo per salvare il patrimonio. Sono disponibile a dare in locazione il suo 35% della proprietà. Non vorrei più dare l'assegno a mia moglie e per i ragazzi vorrei darli direttamente a loro”.
All'udienza del 19.09.2024, il procuratore di parte resistente evidenziava la pendenza del giudizio di divorzio tra le parti innanzi ad un altro giudice e sottoponeva all'attenzione del GI il raggiungimento di un accordo tra le stesse in sede di prima udienza;
accordo che il giudice della causa di divorzio avrebbe ratificato alla stregua di condizioni provvisorie. In particolare, il procuratore del chiariva che è stata iscritta a ruolo presso codesto Tribunale CP_1 causa di divorzio, R.G. n. 2489/2024, G.R. dott. G. Orso, nella cui prima udienza tenutasi il 12.09.2024 le parti hanno raggiunto il seguente accordo a totale composizione della controversia, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 01.07.1995 alle seguenti condizioni: Le parti rappresentano che non sarà corrisposto alcun assegno divorzile in favore della sig.ra ; quanto agli impegni economici nei confronti dei figli maggiorenni, Parte_1
, nata a [...] il [...] ed , nato a [...] il [...], Persona_4 Persona_5 il sig. si impegna a corrispondere alla figlia l'importo mensile di € 300,00, CP_1 Per_1 oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino ad ottobre 2026; il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio (come già accade) CP_1 Per_2 l'importo mensile di € 300,00, oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, sino ad ottobre 2028. Le parti per la determinazione delle spese straordinarie si riportano al Protocollo COA-Tribunale di Napoli. Chiedono compensarsi le spese di lite”, chiedendo altresì che il predetto accordo fosse recepito dal Tribunale quale provvedimento temporaneo ed urgente. Il Tribunale recepiva l'intervenuto accordo quale provvedimento temporaneo e urgente, riservando la causa in decisione. In data 16.09.24 il PM emetteva parere favorevole, depositati in data 18.9.24”.
Pertanto, parte resistente chiedeva, in via principale, l'estinzione del presente giudizio;
in via meramente subordinata, chiedeva il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento delle riconvenzionali. Il procuratore di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. Il GI, preso atto dei provvedimenti provvisori adottati in materia di divorzio, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza cartolare del 09.09.2025, riservava la causa al Collegio.
Ebbene, in via preliminare occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio è oggi limitato alla questione attinente all'assegnazione della casa coniugale, sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n.
7. Difatti, le ulteriori questioni oggetto di domanda riconvenzionale di parte resistente sono state risolte tra le parti in sede divorzile ove le stesse sono giunte ad un accordo;
accordo che, in quanto non contrario a norme imperative, veniva recepito dal giudice del divorzio quale provvedimento temporaneo ed urgente (cfr. verbale del 12.09.2024 del giudizio recante RG. 2489/2024 allegato in atti) e ratificato con la sentenza n. 7980/2024, pubblicata il 19.09.2024. Dunque, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle questioni oggetto delle domande riconvenzionali proposte dal , già oggetto di pronuncia del Tribunale di Napoli con la CP_1 anzidetta sentenza. Ciò posto, occorre soffermarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale. Ebbene è noto che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti. Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il figlio ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve,
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dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il figlio e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
Dunque, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre verificare la ricorrenza dei due presupposti che si pongono alla stregua di conditiones sine qua non: 1) l'individuazione del genitore
“collocatario” 2) la non raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni di 31 e 25 anni.
Ebbene, sul punto le parti risultano essere su posizioni divergenti tra loro. In particolare, con riferimento all'individuazione del genitore con il quale i figli vivrebbero, parte Per_ ricorrente evidenzia che, ormai da anni, sia che convivono presso la casa che la stessa Per_2 avrebbe locato, sita in Napoli alla Via Bausan. Più precisamente, la all'udienza dell'11.06.2024 dichiarava: “mio figlio vive con me da due anni;
Pt_1 non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità. Abito a via Bausan 42. Quando mio figlio è venuto a vivere da me, ho dovuto sostenere un canone di 1.100,00 euro”. Per_ Del pari, con riguardo alla figlia maggiore , deduceva che questa vivrebbe principalmente presso la casa sita alla Via Bausan n. 42 ormai da anni, come sarebbe stato accertato dai diversi provvedimenti che hanno visto il Tribunale di Napoli più volte pronunciarsi sul punto;
ciò anche in seguito all'inizio, da Per_ parte di di un master a Roma ove si recherebbe solo una volta a settimana. Per_ In ogni caso, all'uopo, in sede di precisazione delle conclusioni, la chiariva che, ad oggi Pt_1 vivrebbe un po' con il padre e un po' con la madre, a seconda delle sue esigenze;
ciò a differenza di che, al contrario, vivrebbe principalmente e stabilmente con la madre. Per_2
Parte resistente, al contrario, ed almeno prima facie, evidenziava che i figli non avrebbero una residenza stabile, né presso di sé né presso la madre. Per_ Tuttavia, con riferimento ad negli scritti difensivi successivi alla comparsa di costituzione, il Per_
evidenziava che vivrebbe stabilmente con il padre dal mese di giugno del 2024. CP_1 Con riferimento, invece, alla situazione di , il resistente deduceva che questi avrebbe vissuto Per_2 stabilmente col padre dal 2014 al luglio 2022, e che poi, a causa di un violento litigio con lo stesso, si sarebbe momentaneamente trasferito a casa della madre, pur continuando ad avere le chiavi di casa del padre ed a vivere saltuariamente presso di lui. All'evidenza, la situazione prospettata dalle parti si presenta in parte diversa da quella già delineata ed accertata sia in sede di giudizio innanzi al Tribunale di Napoli con decreto n. 5447/2021 che dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 1627/2023. Per_ Invero, con riferimento ad , deve ritenersi che, a mente delle dichiarazioni rese dalle parti in causa e delle deduzioni di cui ai rispettivi scritti difensivi, questa non conviva stabilmente né presso il padre né presso la madre, regolandosi a seconda delle esigenze che si palesano di volta in volta. Ciò troverebbe conferma nei messaggi di Whats'app allegati da entrambe le parti: si evince dalle Per_ conversazioni ivi riportate – per tabulas – che trascorre periodi presso la madre e periodi presso il padre. Diversamente, invece, con riferimento ad . Per_2 Infatti, dall'analisi complessiva del compendio probatorio, risulta che questi abbia individuato nella madre il genitore di riferimento, vivendo stabilmente con quest'ultima. Ciò si evince:
- dalla scelta effettuata da di scontare presso la madre, e specificamente presso la casa Per_2 locata dalla stessa sita in Napoli, alla Via Bausan n. 42, la misura cautelare cui è stato sottoposto nel corso del processo penale che lo vedeva imputato;
- dalla cartolina di ritorno della notifica della comparsa di costituzione con riconvenzionali del presente giudizio effettuata dal ad presso il domicilio di quest'ultimo, sito – CP_1 Per_2 per l'appunto – presso la madre e, cioè, alla Via Bausan;
- dalle dichiarazioni di parte resistente che, in tutti gli atti, evidenzia come il figlio, all'esito di un litigio particolarmente acceso che li ha visti protagonisti, ha definitivamente lasciato la casa paterna per recarsi stabilmente presso la madre, presso la quale vive dal 2022. In particolare, da ultimo nella comparsa conclusionale del 20.05.2025, il all'uopo precisava che CP_1
“ ha vissuto stabilmente col padre dal 2014 al luglio 2022, poi, a causa di un violento litigio con
Per_2 lo stesso, sotto gli effetti dell'alcol, si è momentaneamente trasferito a casa della madre, ma continua ad avere le chiavi di casa del padre, e riappacificatosi con lui, a vivere saltuariamente dal padre”. Ebbene, non è stata fornita alcuna prova contraria al riguardo. Invero, non vi è alcun elemento probatorio dal quale potersi evincere che non conviva con la
Per_2 madre ma con il padre né che si rechi, ancorchè saltuariamente, presso il padre: le foto allegate e che ritraggono su un balcone, oltre ad essere datate anno 2022, nulla provano circa la attualità e
Per_2 l'effettività della frequentazione tra il padre ed e, tantomeno, circa una loro convivenza;
del pari
Per_2
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dicasi con riferimento alla foto della moto, ubicata in un simil – garage privo di qualsivoglia elemento che consenta di tracciare l'asserito collegamento tra il veicolo, la collocazione dello stesso in un garage di pertinenza della casa ove abita il padre e, quindi, la convivenza – ancorchè non stabile – di con il Per_2
. CP_1 Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle foto allegate e ritraenti un armadio con indumenti maschili all'interno: non vi è alcun elemento che permetta di valutare provato né l'ubicazione dell'armadio né il soggetto cui apparterebbero gli indumenti;
indumenti la cui presenza, peraltro, nulla direbbe in punto di convivenza – ancorchè saltuaria – di presso il padre. Per_2
Con riferimento, poi, all'ulteriore elemento indefettibile ai fini dell'assegnazione della casa familiare, e cioè la dipendenza economica dei figli maggiorenni, si osserva quanto di seguito. Per_ All'uopo parte ricorrente, nei propri atti introduttivi, evidenziava che la figlia ancorchè maggiorenne, sia una studentessa universitaria non economicamente indipendente e che il figlio , Per_2 anch'esso maggiorenne, non sia economicamente indipendente perché incapace di provvedere a sé stesso in quanto affetto da “Disturbo della personalità OR (come clinicamente accertato già nel 2013 e confermato nel corso del processo penale dal CTU ivi nominato). All'udienza dell'11.06.2024 dichiarava, altresì, che “Mia figlia si laurea tra poco ma non lavora”. Occorre, tuttavia, evidenziare che sul punto, parte ricorrente, nella comparsa conclusionale, confermava, da un lato, l'attualità della non raggiunta indipendenza economica del figlio , ma, dall'altro, Per_2Per_ rendeva note circostanze sopravvenute con riferimento ad . Per_ In particolare, precisava che “si è laureata il 18/07/2024 in Archeologia, Storia delle Arti e scienze del patrimonio culturale;
al contempo, ha frequentato il master universitario “Economia e Management per l'arte e la cultura”, organizzato da “IlSole24Ore business school” a Roma, che ha frequentato dal Per_ 28/11/2023 e sino al mese di maggio 2024; concluso il master, ha seguito uno stage, sempre Per_ organizzato da “IlSole24Ore business school. Oggi, finalmente ha trovato un lavoro consono alla sua preparazione e cultura, perché è stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato presso la “Fondazione Morra Greco”, che si trova nello storico palazzo Caracciolo di Avellino, situato nel centro antico di Napoli e percepisce uno stipendio di circa € 600,00 mensili”. Per_ Prospettava, dunque, come raggiunta per l'indipendenza ed autosufficienza economica.
Parte resistente, assumeva all'uopo posizioni discordanti e contradditorie. Invero, in una prima fase del giudizio, e specificamente nei suoi atti introduttivi, pur non contestando la dipendenza economica dei figli, osservava come questa non fosse più né giustificata né giustificabile. Per_ Più precisamente, deduceva che i figli ed , ormai maggiorenni, non avessero più le Per_2 Per_ condizioni richieste dalla legge per essere destinatari di un assegno di mantenimento;
ciò in quanto, sarebbe fuori corso per la seconda volta, ed avrebbe cambiato una pluralità di università, senza Per_2 mai sostenere alcun esame, e non si sarebbe mai attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa. Per_ Chiedeva, difatti, la revoca dell'assegno volto al contributo al mantenimento sia della figlia che del figlio . Per_2 Tuttavia, nonostante la posizione assunta nel corso di tale giudizio, in sede di divorzio il CP_1Per_ accettava di corrispondere direttamente ad un assegno mensile di € 300,00 ed a un assegno Per_2 mensile di €300,00. Ancora, in sede di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025 evidenziava la totale dipendenza Per_ economica della figlia e contestava, nella comparsa conclusionale del 20.05.2025, le Per_ sopravvenienze medio tempore evidenziate dalla circa la condizione lavorativa di Pt_1 sostenendo, da un lato, che questa non poteva ritenersi assunta e, dall'altro, che in ogni caso un mensile di
€ 600,00 non equivarrebbe al raggiungimento della indipendenza economica. Chiedeva, dunque, di “rigettare i punti 1 e 2 delle conclusioni avverse in quanto inammissibili sia perché tali domande esulano dal presente giudizio, sia perché l'oggetto del presente giudizio non è un'azione di accertamento;
- rigettare altresì le conclusioni avverse di cui ai punti 1.a) – 1.b) e confermare l'assegnazione della casa coniugale al sig. statuita dal decreto del Tribunale di Napoli CP_1 Pa R.G. 3570/16, mai modificato dai successivi decreti delle (v. art.1, p. 10, decreto R.G. 3570/16 Per_ depositato al doc.2), in quanto convivente stabilmente con la figlia , maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- conseguentemente, revocare il contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 posto a carico del padre in favore della madre, stabilito in sede di divorzio, e porre a Per_ carico della madre in favore del padre il contributo per il mantenimento della figlia nella stessa misura di €300,00 mensili;
- in subordine, stabilire che entrambi i genitori versino direttamente alla Per_ figlia € 300,00 mensili per il suo mantenimento o, in via ancor più gradata, che il padre versi direttamente alla figlia la somma di € 300,00 per il suo mantenimento. In ogni caso, in tutte le ipotesi oltre al 50% delle spese straordinarie”.
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Inoltre, nelle memorie di replica del 04.06.2025, evidenziava di essere venuto a conoscenza della circostanza per cui “ sta lavorando come bagnino al lido “le Rocce Verdi” in via Posillipo, in Per_2 quanto amici, che si sono recati lì, lo hanno visto nell'esercizio delle sue funzioni di bagnino”.
Per_ Ciò posto, occorre analizzare distintamente la posizione di e quella di . Per_2
Per_ Con riferimento ad deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti si evince che trattasi di una studentessa che ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Fondazione Morra. Invero, non vi è alcun elemento dal quale potersi desumere né il conseguimento effettivo del titolo di laurea né l'effettiva assunzione della stessa presso la Fondazione Morra. Non può, difatti, riconoscersi in tal senso alcun valore probatorio alle allegate foto del profilo CP_2 (trattandosi di dichiarazioni unilaterali né verificate né verificabili) né all'allegato bando dove
[...]
compare quale “Coordinatrice e Segretaria” né al contratto di lavoro, non essendo quest'ultimo Per_4 né compilato né sottoscritto da . Persona_4 Per_ Allo stato degli atti, dunque, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica dal nucleo familiare ma può rilevarsi che l'attuale dipendenza economica sia giustificata dalle diverse attività dalla stessa medio tempore intraprese (università, master, partecipazione al bando presso la Fondazione Morra) e che vi siano tutte le condizioni perché diventi economicamente autonoma ed autosufficiente.
Con riguardo alla posizione di , dalla documentazione in atti si evince che questi è un ragazzo di Per_2 26 anni, ancora economicamente dipendente e che tale dipendenza economica trova causa e giustificazione anche nella patologia clinicamente diagnosticatagli (cfr. CTU del procedimento penale e CTP allegate al ricorso introduttivo). Ciò trova conferma:
- Nelle dichiarazioni rese dalla all'udienza dell'11.06.2024, ove riferiva che “mio figlio Pt_1 vive con me da due anni;
non lavora ma è in terapia psicoanalitica in quanto ha disturbo della personalità;
- Nella CTU disposta nel corso del processo penale che vedeva come imputato e che è Per_2 allegata alla documentazione di parte ricorrente;
- Nella CTP a firma del dott. . Per_6 E trattasi, peraltro, di una circostanza mai oggetto di contestazione da parte del resistente che, al contrario, ha più volte evidenziato nei propri scritti difensivi la condizione critica in cui versa il figlio
. Per_2 A nulla rilevando, all'uopo, la circostanza resa nota dal padre nell'ultima memoria depositata in CP_1 data 08.09.2025 e relativa all'assunzione di , in qualità di bagnino presso lo stabilimento Rocce Per_2 Verdi, non essendo supportata da alcun elemento probatorio.
Per_ La dipendenza economica di e di trova, peraltro, riscontro e conferma nelle Per_2 condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di divorzio. Per_ In questa sede, infatti, le parti accettavano che il corrispondesse direttamente ad un CP_1 assegno mensile di € 300,00 sino ad ottobre 2026 ed a un assegno mensile di €300,00 sino ad Per_2 ottobre 2028. Ebbene, il comportamento de quo è dirimente ai fini della domanda di assegnazione della casa coniugale: Per_ dall'attribuzione da parte del di un assegno direttamente ad e a si evince che CP_1 Per_2 entrambi non convivono stabilmente con il padre e che, pur maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti per ragioni che, ad oggi, rendono – come sopra chiarito - ancora giustificabile tale condizione.
Per_ Dunque, preso atto della dipendenza economica di entrambi i figli, posto che non convive stabilmente né con la madre né con il padre, rilevato che, al contrario, convive stabilmente con la Per_2 madre, valutata altresì la condizione di quest'ultimo e, dunque, la necessità di garantirgli stabilità quanto meno in punto di “habitat”, deve revocarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n. 7 ad e disporsi l'assegnazione della stessa in favore della ricorrente CP_1 Pt_1
in qualità di genitore collocatario di , maggiorenne ed ancora non indipendente dal
[...] Per_2 punto di vista economico. Ciò in parziale modifica del decreto cron. n. 3161/2018, successivo alla sentenza di separazione consensuale.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della riduzione del thema decidendum, queste sono compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto n. 3161/2018 pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 10.05.2018, dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla piazzetta Nilo n. 7 a favore della ricorrente;
Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dal resistente;
CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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