Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2026, proposto da
IE Di IP, LU Di IP, rappresentati e difesi dagli avvocati Renata Pepe ed Enrico Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
IE RR, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO De MA, FA De MA, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- della formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 9 ottobre 2025;
- dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sull’istanza del 16 dicembre 2025, con la quale è stata richiesta al Comune di Siano di rilasciare l’attestazione del decorso dei termini di formazione del silenzio assenso;
nonché per la declaratoria
- di inefficacia della nota prot. n. 19192 datata 18 novembre 2025, inoltrata ai ricorrenti solo in data 18 dicembre 2025 e successivamente conosciuta;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato IE RR il 31 marzo 2026:
per l’annullamento
del provvedimento implicito di assenso edilizio, ove formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 sull’istanza del 9 ottobre 2025, in uno a tutti gli atti del procedimento, se ed in quanto lesivi, non conosciuti, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all’obbligo di irrogazione delle sanzioni ripristinatorie ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IE RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UR ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Gli odierni ricorrenti hanno presentato in data 9 ottobre 2025 al Comune di Siano istanza di sanatoria edilizia, a norma del combinato disposto degli artt. 37 e 36 bis del D.P.R. 380/2001, per formalizzare le seguenti difformità rispetto al titolo originario sull’immobile di proprietà: modifica di prospetti; riduzione di un balcone preesistente e realizzazione di un balcone nella corte interna; modifica della scala interna di collegamento da realizzare; modifica della copertura con la realizzazione di un terrazzino in luogo di un abbaino e modifica degli abbaini assentiti.
Non avendo ricevuto alcun riscontro espresso dal Comune di Siano, in data 16 dicembre 2025 hanno richiesto il rilascio in via telematica l’attestazione sul decorso dei termini per provvedere in via espressa e sulla formazione del silenzio assenso.
Il Comune di Siano, in data 23 dicembre 2025, ha riscontrato la nota evidenziando di aver invitato i ricorrenti con nota prot. n. 19192 del 18 novembre 2025 a presentarsi con il proprio tecnico presso l’Ufficio competente per chiarimenti sulla pratica di sanatoria.
Deducono i ricorrenti che detto invito a presentarsi presso l’Ufficio Tecnico veniva inoltrato ai ricorrenti solo in data 18 dicembre 2025, dopo che il Comune aveva ricevuto la richiesta di rilascio dell’attestato sulla formazione del titolo in sanatoria per silenzio assenso.
Eccepiscono che, decorso il termine di 45 giorni ( ex art. 36 bis, comma 6, D.P.R. n. 380/2001), la richiesta di sanatoria si intende accolta e conseguentemente il Comune è obbligato a rilasciare l’attestazione sulla formazione del titolo per silenzio assenso.
Rilevano altresì che la nota del 18 novembre 2025 prot. n. 19192 è inefficace e priva di effetti giuridici in quanto inoltrata ai ricorrenti dopo il decorso del termine di 45 giorni, quando il provvedimento di sanatoria si era già perfezionato, e non è comunque idonea ad interrompere i termini per provvedere (non motivando in maniera puntuale sulle eventuali carenze istruttorie da colmare, come prescritto espressamente dal comma 6 dell’art. 36 bis).
In data 31 marzo 2026 la controinteressata IE RR ha depositato ricorso incidentale avverso il provvedimento implicito di assenso edilizio, ove formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001.
Ha affermato che l’istanza di sanatoria del 9 ottobre 2025 è palesemente illegittima, in quanto presentata in assenza dei requisiti essenziali di legittimazione e di ammissibilità.
Ha sostenuto, in particolare, che l’istanza sia viziata ab origine per difetto di un presupposto essenziale, non essendo affatto relativa ad “ interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire ” ed essendo inidonea a dare impulso a un procedimento amministrativo valido, in mancanza oggettiva del requisito sostanziale della conformità urbanistica ed edilizia e dello stato legittimo.
Ha affermato che il silenzio assenso è illegittimo, non potendo operare per sanare domande radicalmente inammissibili o carenti dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla legge.
Infine, ha eccepito l’illegittimità del procedimento edilizio del 9 ottobre 2025 e del silenzio assenso che lo ha esitato anche per mancata acquisizione dell’autorizzazione da parte dei proprietari del locale a piano terra e del fabbricato limitrofo.
Con memoria in data 3 aprile 2026 la controinteressata ha contestato l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza in sanatoria anche in virtù dell’atto del Responsabile Area Tecnica prot. n. 20635 del 23 dicembre 2025, avente natura di provvedimento di ritiro/annullamento dell’implicito assenso, nonché delle relative motivazioni, neppure mai censurate.
Ha evidenziato che la mancata impugnazione della nota prot. n. 19192 del 18 novembre 2025 e della nota prot. n. 20635 del 23 dicembre 2025 ha cristallizzato la posizione dell’Amministrazione comunale, rendendo irrilevante ogni successiva discussione sulla formazione del titolo per silentium e determinando l’inammissibilità del presente gravame per carenza d’interesse.
Ha contestato in ogni caso la fondatezza del ricorso e ha ribadito che le opere abusive incidono su parti strutturali comuni e recano pregiudizio a proprietà di terzi.
Con memoria del 17 aprile 2026 i ricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso incidentale, nonché l’inammissibilità dello stesso in quanto i ricorrenti incidentali non hanno mai utilmente impugnato il titolo edilizio principale (autorizzazione n. 15/2016), sulla scorta del quale è stato realizzato il manufatto che a loro dire arrecherebbe pregiudizio.
Hanno dedotto inoltre che le opere oggetto di sanatoria rientrano nelle opere minori, tutte astrattamente rientranti tra quelle di tipo libero, e che tra l’altro risultano ancora da completare.
Hanno affermato, infine, che tali interventi non arrecano alcun pregiudizio alla ricorrente incidentale che, al contrario, ha fatto, invece, acquiescenza al titolo principale con il quale il comune autorizzava i ricorrenti ad abbattere e ricostruire il loro preesistente fabbricato.
In data 21 aprile 2026 la ricorrente incidentale ha depositato in giudizio documentazione istruttoria relativa al procedimento in sanatoria.
All’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 il legale di parte controinteressata ha rappresentato che il procedimento di esame della richiesta di sanatoria è tuttora pendente e, pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso principale è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Sull’istanza di accertamento di conformità non può essersi formato il silenzio assenso ai sensi del sesto comma dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per le ragioni di seguito esposte.
Giova richiamare i condivisibili principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato, secondo cui:
“ E’ del tutto evidente, infatti, che l’abusività di un’opera non può essere in alcun modo ricondotta all’assenso o dissenso degli altri comproprietari, dovendo dipendere esclusivamente dal rispetto delle regole sulla edificabilità dei suoli e di buon governo del territorio. I diritti dei comproprietari, infatti, ivi inclusi quelli connessi all’eventuale travalicamento dei limiti imposti a ogni comunista dall’art. 1102 cod. civ., non sono giammai pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio (che, come detto, è sempre legittimamente rilasciato, senza neanche bisogno di esplicitazione, con salvezza dei diritti dei terzi). Al che consegue quale immediato corollario che i diritti dei terzi sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al Giudice ordinario.
Ciò vale quanto dire, tuttavia, che la legittimità dell’intervento edilizio che “ciascun partecipante” alla comunione chieda alla p.a. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di «servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto» (come testualmente recita l’articolo 1102 del codice civile), deve essere valutata dall’amministrazione competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dalla norma, in quanto entrambi azionabili (dai titolari della specifica facultas agendi) soltanto davanti al giudice civile. Le decisioni del quale, tuttavia, operano (e dunque si eseguono) su piani diversi (in primo luogo, quello che facoltizza, ma non obbliga, all’esercizio dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare) e per nulla interferenti con le valutazioni amministrative di competenza comunale. Pertanto, è ex se viziato l’esercizio del potere amministrativo come mero “braccio esecutivo” delle sentenze del giudice civile.
Tale affermazione, pur condivisibile in punto di diritto, vada conciliata proprio con l’esatta accezione da attribuire alla previsione della clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi. Essa, cioè, se per regola esime l’Amministrazione procedente da qualsivoglia approfondimento circa l’effettiva titolarità della pienezza del proprio diritto proprietario, sicché l’emergenza di future problematiche in tal senso non incidono sulla legittimità dell’atto adottato, non consente di prescinderne laddove la carenza di legittimazione piena emerga per tabulas e non richieda né indagini suppletive, né, men che meno, prese di posizione a favore dell’una o dell’altra tesi di parte. Il comproprietario, infatti, diviene “terzo” solo nel momento in cui se ne è ignorata la presenza, laddove configura una sorta di litisconsorte necessario in caso di oggettiva conoscenza della contitolarità di un bene e del contrasto tra aventi diritto, a maggior ragione ove espresso, come nel caso di specie, sotto forma di denuncio dell’abuso dell’uno a carico dell’altro. In tali ipotesi, cioè, si ritiene che l’Ente abbia il dovere di compiere quel minimo di indagini necessarie per verificare se le contestazioni sono fondate sul piano quanto meno della legittimità formale e denegare il rilascio del titolo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi seri a fondamento dell’esclusività, in fatto o in diritto, della sua posizione (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6394; id., 14 gennaio 2019, n. 310; sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894; sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745).
Ritiene il Collegio che, specularmente con la maggior ampiezza della possibilità di richiesta, quanto detto debba valere a maggior ragione nel caso essa si riferisca ad un titolo di legittimazione postumo. Il contraltare, cioè, della più ampia possibilità di accedere ad una potenziale causa estintiva di reato, non può che essere la valorizzazione del potere di “sbarramento” da parte del comproprietario, diversamente costretto a subire non solo un cambiamento dello stato dei luoghi realizzato (illegittimamente) a sua insaputa, ma pure il suo consolidarsi, a tutela (anche) della incensuratezza di controparte. La prevista notifica dell’ingiunzione a demolire anche al proprietario, infatti, ne salvaguarda la scelta di adesione volontaria al precetto, anche in disaccordo con la diversa opzione del responsabile dell’abuso, che casualmente sia anche lui (com)proprietario.
Al contrario, l’impossibilità di interferire nel rapporto che quest’ultimo instaura autonomamente con la P.a. finirebbe per lederne gravemente le garanzie partecipative a un procedimento di cui è parte necessaria, vanificando tutte le indicazioni a tutela che il legislatore ha viceversa inteso fornire, allo scopo di preservarlo dalla sanzione più grave della perdita del bene (v. ancora sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 714/2023, cit. sub § 16.3) ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158).
Nella specie, è in atti la prova contraria della sussistenza di un qualsiasi pactum fiduciae tra i ricorrenti e la controinteressata, la quale ha perseguito giudizialmente interessi contrapposti a quello dei ricorrenti.
Mancando, quindi, un requisito indefettibile per il rilascio del titolo in sanatoria, ossia la circostanza che l’istanza provenga da un soggetto che possa dirsi legittimato, la formazione del titolo per silentium risulta preclusa.
Né può essere accolta la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio dell’attestazione di avvenuto decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.
Invero, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, L. n. 241/1990: “ Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo ”.
È evidente che, non essendosi formato il silenzio assenso e non essendo intervenuto l’accoglimento per silentium dell’istanza, l’Amministrazione non è tenuta al rilascio della relativa attestazione, che va rilasciata solo se favorevole.
In definitiva, il ricorso principale è infondato e va respinto.
Quanto al ricorso incidentale, con il quale viene impugnato il provvedimento implicito di assenso edilizio, ove formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, lo stesso va dichiarato inammissibile posto che il provvedimento tacito di assenso, per le ragioni sopra esposte, non si è mai formato.
La peculiarità della vicenda e il complessivo andamento del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
UR ZO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UR ZO | LA AN |
IL SEGRETARIO