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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16825 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE DW nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16825 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova terapeutico proposta da ED HE, condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale (sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 16 gennaio 2014), e rigettava l'ulteriore richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Per quel che qui rileva, la decisione reiettiva dell'istanza di affidamento in prova si basava sull'assenza di rielaborazione critica delle gravi condotte poste in essere dal HE, che tendeva a ridimensionare la gravità dei fatti e a darne una lettura semplicistica, mostrando, peraltro, di non avere piena consapevolezza della possibile incidenza della sua problematica di abuso di alcolici sulla commissione dei reati in espiazione. Inoltre, l'aspetto della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente non spostava il giudizio di inidoneità della misura alternativa richiesta, in quanto la mancanza di un seppur minimo percorso di revisione critica disvelava comunque il pericolo di reiterazione di analoghe azioni illecite. Infine, poiché il HE non aveva mai fruito nemmeno di permessi premio, la concessione del beneficio richiesto risultava prematura ed irragionevole, non essendo ancorata ad un solido giudizio prognostico favorevole. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 143, 143-bis e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, ignorando la relativa richiesta difensiva, non avrebbe provveduto a nominare un interprete all'udienza del 10 giugno 2021, impedendo così al HE di partecipare consapevolmente al procedimento. Inoltre, i giudici avrebbero erroneamente ed illogicamente fatto discendere l'assenza di un percorso di revisione critica dalla circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si duole la difesa che il Tribunale abbia valorizzato solo la mancata ammissione di colpevolezza e la gravità dei delitti, laddove avrebbe dovuto argomentare in ordine all'idoneità rieducativa della misura, valutando la condotta del ricorrente successiva al reato, il suo comportamento intramurario, i risultati dell'indagine socio-familiare, l'assenza di nuove denunce e l'attaccamento al contesto familiare. 2 Infine, i giudici avrebbero erroneamente posto a fondamento della decisione reiettiva anche l'assenza di sperimentazioni esterne in regime di permesso premio, requisito non richiesto dall'art. 47 ord. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con provvedimento in data 18 novembre 2022, il Presidente di Sezione titolare, in accoglimento della richiesta difensiva, ha anticipato la trattazione del ricorso all'odierna udienza del 20 dicembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo, con cui ci si duole della mancata nomina di un interprete all'udienza del 10 giugno 2021, è manifestamente infondato per un triplice ordine di ragioni: a) perché, dal verbale di quell'udienza (poi rinviata a quella di decisione del 13 gennaio 2022, in cui HE rinuncerà a comparire), risulta che non sia stata reiterata la richiesta di nomina d'interprete già veicolata per iscritto dal difensore;
b) perché, sempre in quella sede, si è dato atto che il HE parlava in italiano, tanto che sono state riportate, tra virgolette, le sue dichiarazioni, rese, appunto, in lingua italiana;
c) perché l'istanza introduttiva del procedimento risulta redatta personalmente, in lingua italiana, dallo stesso HE. Il giudice di merito, nel caso di specie, si è, quindi, correttamente conformato al principio costantemente enunciato da questa Corte, secondo il quale "In tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (tra molte, Sez. 2, n. 8094 del 4/2/2016, T., Rv. 266238). 1.2. Il secondo motivo di impugnazione, come posto in luce dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, sollecita una non consentita rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza logicamente fondata sugli esiti negativi dell'osservazione della personalità e sull'assenza di un percorso di rieducazione. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16825 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova terapeutico proposta da ED HE, condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale (sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 16 gennaio 2014), e rigettava l'ulteriore richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Per quel che qui rileva, la decisione reiettiva dell'istanza di affidamento in prova si basava sull'assenza di rielaborazione critica delle gravi condotte poste in essere dal HE, che tendeva a ridimensionare la gravità dei fatti e a darne una lettura semplicistica, mostrando, peraltro, di non avere piena consapevolezza della possibile incidenza della sua problematica di abuso di alcolici sulla commissione dei reati in espiazione. Inoltre, l'aspetto della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente non spostava il giudizio di inidoneità della misura alternativa richiesta, in quanto la mancanza di un seppur minimo percorso di revisione critica disvelava comunque il pericolo di reiterazione di analoghe azioni illecite. Infine, poiché il HE non aveva mai fruito nemmeno di permessi premio, la concessione del beneficio richiesto risultava prematura ed irragionevole, non essendo ancorata ad un solido giudizio prognostico favorevole. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 143, 143-bis e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale, ignorando la relativa richiesta difensiva, non avrebbe provveduto a nominare un interprete all'udienza del 10 giugno 2021, impedendo così al HE di partecipare consapevolmente al procedimento. Inoltre, i giudici avrebbero erroneamente ed illogicamente fatto discendere l'assenza di un percorso di revisione critica dalla circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si duole la difesa che il Tribunale abbia valorizzato solo la mancata ammissione di colpevolezza e la gravità dei delitti, laddove avrebbe dovuto argomentare in ordine all'idoneità rieducativa della misura, valutando la condotta del ricorrente successiva al reato, il suo comportamento intramurario, i risultati dell'indagine socio-familiare, l'assenza di nuove denunce e l'attaccamento al contesto familiare. 2 Infine, i giudici avrebbero erroneamente posto a fondamento della decisione reiettiva anche l'assenza di sperimentazioni esterne in regime di permesso premio, requisito non richiesto dall'art. 47 ord. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con provvedimento in data 18 novembre 2022, il Presidente di Sezione titolare, in accoglimento della richiesta difensiva, ha anticipato la trattazione del ricorso all'odierna udienza del 20 dicembre 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo, con cui ci si duole della mancata nomina di un interprete all'udienza del 10 giugno 2021, è manifestamente infondato per un triplice ordine di ragioni: a) perché, dal verbale di quell'udienza (poi rinviata a quella di decisione del 13 gennaio 2022, in cui HE rinuncerà a comparire), risulta che non sia stata reiterata la richiesta di nomina d'interprete già veicolata per iscritto dal difensore;
b) perché, sempre in quella sede, si è dato atto che il HE parlava in italiano, tanto che sono state riportate, tra virgolette, le sue dichiarazioni, rese, appunto, in lingua italiana;
c) perché l'istanza introduttiva del procedimento risulta redatta personalmente, in lingua italiana, dallo stesso HE. Il giudice di merito, nel caso di specie, si è, quindi, correttamente conformato al principio costantemente enunciato da questa Corte, secondo il quale "In tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (tra molte, Sez. 2, n. 8094 del 4/2/2016, T., Rv. 266238). 1.2. Il secondo motivo di impugnazione, come posto in luce dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, sollecita una non consentita rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza logicamente fondata sugli esiti negativi dell'osservazione della personalità e sull'assenza di un percorso di rieducazione. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Presidente