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Sentenza 25 maggio 2021
Sentenza 25 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2021, n. 20763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20763 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 4/06/2019- dep. 17/06/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 5/04/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PI DO a pena di giustizia per due episodi di rapina pluriaggravata, due episodi di porto in luogo pubblico di oggetto atto a offendere, e un episodio di ricettazione, riuniti per continuazione, ritenuta la recidiva contestata. Le condotte poste a base della condanna sono consistite, in concorso con UG SO, la cui posizione è stata definita in separato giudizio: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20763 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 19/03/2021 quanto all'imputazione di cui al capo c), nella rapina ai danni dell'esercizio commerciale II Gigante, con un compendio di poco superiore a 2.600 euro, commessa a CANEGRATE il 17/02/2017; - quanto all'imputazione di cui al capo d), nel porto abusivo di un coltello, adoperato per commettere il delitto sub c); - quanto all'imputazione di cui al capo i), in una seconda rapina ai danni dell'esercizio commerciale II Gigante, con un compendio di poco superiore a 2.100 euro, commessa a CANEGRATE il 9/03/2017; - quanto all'imputazione di cui al capo j), nel porto abusivo di un coltello, adoperato per commettere il delitto sub i); - quanto all'imputazione di cui al capo k), nella ricettazione delle targhe provenienti da un veicolo oggetto di furto, commessa a CANEGRATE il 9/03/2017; 2. PI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, con riferimento ai reati sub c) e d). Sostiene che la CORTE territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la contraddizione evidenziata nella sentenza del GUP circa l'indicazione del ricorrente come soggetto avente una inflessione dialettale meridionale, mentre RS SI, dipendente dell'esercizio commerciale, aveva dichiarato alla polizia giudiziaria che i due rapinatori non avevano alcuna cadenza. Con ciò il solo elemento identificativo a carico dell'imputato sarebbe rimasta l'andatura caracollante, talmente generico da non rivestire in sé caratteristiche gravemente indizianti;
come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, con riferimento ai reati sub i) e j), pur se nel ricorso di indicano i reati sub j) e k), ma è evidente il riferimento alla seconda rapina. Sottolinea la medesima assenza di inflessione dialettale percepita da coloro che avevano assistito a tali reati;
- come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per carenza di indizi quanto a tutti i reati contestati, con particolare riferimento alla identificazione del coltello, in ordine al quale quanto scritto in sentenza non è coerente con quello che hanno dichiarato i testimoni, poiché mentre la sentenza fa riferimento a un oggetto non facilmente reperibile in tutte le cucine, la cassiera dell'esercizio commerciale IG IN aveva 2 parlato di un coltello lungo 30 cm, di quelli in uso in cucina per tagliare la carne;
- come quarto, violazione di legge in ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento al reato sub k), poiché l'intervallo temporale fra il furto della vettura dalla quale sono state tolte le targhe e la loro ricezione da parte dell'imputato sarebbe troppo breve per configurare una ricettazione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. conclude per iscritto per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Sono manifestamente infondati i primi tre motivi, che contestano - come si è detto - la ricostruzione dei fatti sulla scorta di un preteso contrasto fra le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da talune delle persone che a essi hanno assistito. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati La UM e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". Va aggiunto che "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado". 2. In coerenza con tali consolidati principi, questo Collegio ravvisa l'infondatezza dei primi tre motivi perché il filo conduttore, nell'articolazione che lo caratterizza, 3 q I l ) sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche, e addirittura alternando nella redazione del ricorso alla formulazione dei motivi l'allegazione delle fotocopie dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali. Va constatato come la CORTE di APPELLO, e prima ancora il GUP, abbiano ricondotto a unità i vari elementi relativi ai due episodi criminali, fornendo di essi quella visione d'insieme che il ricorso punta invece a dissolvere, considerando isolatamente ciascuno dei dettagli indiziari, dal vestiario trovato nella disponibilità di PI in sede di perquisizione, del tutto corrispondente a quello indossato dai rapinatori, secondo le descrizioni fornite dai testimoni, all'andatura del ricorrente, fino alla stretta vicinanza col correo. Il ricorso ha altresì provato a porre i medesimi in reciproca contraddizione, senza tener conto dell'analisi critica cui i Giudici del merito hanno sottoposto particolari pure non del tutto sovrapponibili: la CORTE ambrosiana ha così ripercorso l'iter argomentativo del primo Giudice, e ha fornito compiuta risposta a ciascuna delle riserve in fatto sollevate dall'atto di impugnazione, a cominciare dalla indicazione dell'età, spiegata con la vicinanza a quella della testimone. 3. Appare peraltro assai singolare, al limite della pretestuosità, sollecitare il Giudice di legittimità a rivalutare del fatto - l'inserimento nel ricorso dei verbali di sommarie informazioni testimoniali va in tale direzione -, quando il giudizio si è svolto, per precisa scelta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato: se PI avesse inteso porre a confronto le persone le cui deposizioni hanno concorso a ricostruire i fatti illeciti oggetto del presente giudizio al fine di far emergere le loro pretese, comunque non dimostrate, contraddizioni, avrebbe dovuto optare per il rito ordinario. Inammissibile è infine l'ultimo motivo del ricorso, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. perché non formulato in sede di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e in particolare la già rimarcata pretestuosità del stesso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Il consigliere estensore LF edo AN r1v194-e(-74 CLL Il Presidente LD IN Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 19/03/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 4/06/2019- dep. 17/06/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 5/04/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PI DO a pena di giustizia per due episodi di rapina pluriaggravata, due episodi di porto in luogo pubblico di oggetto atto a offendere, e un episodio di ricettazione, riuniti per continuazione, ritenuta la recidiva contestata. Le condotte poste a base della condanna sono consistite, in concorso con UG SO, la cui posizione è stata definita in separato giudizio: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20763 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 19/03/2021 quanto all'imputazione di cui al capo c), nella rapina ai danni dell'esercizio commerciale II Gigante, con un compendio di poco superiore a 2.600 euro, commessa a CANEGRATE il 17/02/2017; - quanto all'imputazione di cui al capo d), nel porto abusivo di un coltello, adoperato per commettere il delitto sub c); - quanto all'imputazione di cui al capo i), in una seconda rapina ai danni dell'esercizio commerciale II Gigante, con un compendio di poco superiore a 2.100 euro, commessa a CANEGRATE il 9/03/2017; - quanto all'imputazione di cui al capo j), nel porto abusivo di un coltello, adoperato per commettere il delitto sub i); - quanto all'imputazione di cui al capo k), nella ricettazione delle targhe provenienti da un veicolo oggetto di furto, commessa a CANEGRATE il 9/03/2017; 2. PI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, con riferimento ai reati sub c) e d). Sostiene che la CORTE territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la contraddizione evidenziata nella sentenza del GUP circa l'indicazione del ricorrente come soggetto avente una inflessione dialettale meridionale, mentre RS SI, dipendente dell'esercizio commerciale, aveva dichiarato alla polizia giudiziaria che i due rapinatori non avevano alcuna cadenza. Con ciò il solo elemento identificativo a carico dell'imputato sarebbe rimasta l'andatura caracollante, talmente generico da non rivestire in sé caratteristiche gravemente indizianti;
come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, con riferimento ai reati sub i) e j), pur se nel ricorso di indicano i reati sub j) e k), ma è evidente il riferimento alla seconda rapina. Sottolinea la medesima assenza di inflessione dialettale percepita da coloro che avevano assistito a tali reati;
- come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per carenza di indizi quanto a tutti i reati contestati, con particolare riferimento alla identificazione del coltello, in ordine al quale quanto scritto in sentenza non è coerente con quello che hanno dichiarato i testimoni, poiché mentre la sentenza fa riferimento a un oggetto non facilmente reperibile in tutte le cucine, la cassiera dell'esercizio commerciale IG IN aveva 2 parlato di un coltello lungo 30 cm, di quelli in uso in cucina per tagliare la carne;
- come quarto, violazione di legge in ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento al reato sub k), poiché l'intervallo temporale fra il furto della vettura dalla quale sono state tolte le targhe e la loro ricezione da parte dell'imputato sarebbe troppo breve per configurare una ricettazione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. conclude per iscritto per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Sono manifestamente infondati i primi tre motivi, che contestano - come si è detto - la ricostruzione dei fatti sulla scorta di un preteso contrasto fra le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da talune delle persone che a essi hanno assistito. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati La UM e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". Va aggiunto che "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado". 2. In coerenza con tali consolidati principi, questo Collegio ravvisa l'infondatezza dei primi tre motivi perché il filo conduttore, nell'articolazione che lo caratterizza, 3 q I l ) sollecita la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche, e addirittura alternando nella redazione del ricorso alla formulazione dei motivi l'allegazione delle fotocopie dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali. Va constatato come la CORTE di APPELLO, e prima ancora il GUP, abbiano ricondotto a unità i vari elementi relativi ai due episodi criminali, fornendo di essi quella visione d'insieme che il ricorso punta invece a dissolvere, considerando isolatamente ciascuno dei dettagli indiziari, dal vestiario trovato nella disponibilità di PI in sede di perquisizione, del tutto corrispondente a quello indossato dai rapinatori, secondo le descrizioni fornite dai testimoni, all'andatura del ricorrente, fino alla stretta vicinanza col correo. Il ricorso ha altresì provato a porre i medesimi in reciproca contraddizione, senza tener conto dell'analisi critica cui i Giudici del merito hanno sottoposto particolari pure non del tutto sovrapponibili: la CORTE ambrosiana ha così ripercorso l'iter argomentativo del primo Giudice, e ha fornito compiuta risposta a ciascuna delle riserve in fatto sollevate dall'atto di impugnazione, a cominciare dalla indicazione dell'età, spiegata con la vicinanza a quella della testimone. 3. Appare peraltro assai singolare, al limite della pretestuosità, sollecitare il Giudice di legittimità a rivalutare del fatto - l'inserimento nel ricorso dei verbali di sommarie informazioni testimoniali va in tale direzione -, quando il giudizio si è svolto, per precisa scelta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato: se PI avesse inteso porre a confronto le persone le cui deposizioni hanno concorso a ricostruire i fatti illeciti oggetto del presente giudizio al fine di far emergere le loro pretese, comunque non dimostrate, contraddizioni, avrebbe dovuto optare per il rito ordinario. Inammissibile è infine l'ultimo motivo del ricorso, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. perché non formulato in sede di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e in particolare la già rimarcata pretestuosità del stesso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Il consigliere estensore LF edo AN r1v194-e(-74 CLL Il Presidente LD IN Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 19/03/2021