Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 17/04/2026, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2026, proposto da
ND IE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato ex lege ;
per l’accertamento
- ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio/inerzia dell’amministrazione intimata, nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania, avviato con istanza presentata dal ricorrente il 30.6.2025 (n. 45658) e non concluso entro il termine di 120 giorni;
- ex art. 31, co. 3, c.p.a., del diritto di parte ricorrente a ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza dei relativi presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 il cons. M.A. di ZA;
Rilevato :
- che con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato il 4.2.2026 (dep. il 5.2) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 30.6.2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande riportate in epigrafe;
- che il Ministero intimato si è costituito con atto di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, la sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con le modalità e nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2025) indicati in dispositivo;
- che la domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a. è infondata, residuando nella specie “sia poteri istruttori sia un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, in sede di comparazione dei percorsi formativi e di eventuale imposizione di misure compensative” (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV- bis , le sentt. 11.2.2025, n. 3059, e 3.6.2022, n. 7224);
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la (prevalente) soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V^ ter , definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 180 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LB di ZA, Presidente, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LB di ZA |
IL SEGRETARIO