Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 03/03/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso rubricato al n. 23974 del registro di segreteria, istruttoria n.
00200/2021/CIR, depositato in data 12 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell’agente contabile ELIGIO DI BUÒ, codice fiscale
[...], un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell’adottando decreto, per la presentazione al Comune di Force (AP) dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione nella qualità di AGENTE CONTABILE INTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE TOSAP AMBULANTI E T.R.S.U. AMBULANTI, per gli esercizi finanziari 2014 – 2015 - 2016, disponendo contestualmente l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione dei conti medesimi.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.
Sent. 28/2026 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa MA GR MAni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni Cirillo; assenti l’agente contabile e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.
Con decreto n. 27/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa dei conti giudiziali sopra indicati.
Il Comune di Force ha trasmesso la relativa documentazione, tramite l’applicativo DAeD n. 97029 del 30 luglio 2025, n. 97124 del 31.07.2025 e n. 97342 del 04.08.2025.
2. In data 23.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.
118573, il Comune di Force ha presentato memoria difensiva con la quale precisa che i conti giudiziali sono stati presentati nei termini dagli agenti contabili ma non depositati alla Corte a dell’avvicendamento del personale preposto agli uffici. Chiede, dunque, l’archiviazione del procedimento o la conclusione dello stesso senza alcun addebito.
3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
4. Dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali.
5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando
- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
(Giuseppe Vella)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 3 marzo 2026 Il funzionario amministrativo MA GR MAni