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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2340/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUDDU ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 7 “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_ 2) la casa coniugale di proprietà dell' e condotta in locazione dalla sig.ra verrà Pt_1
Per_ assegnata alla medesima, la quale continuerà ad abitarla con la figlia , avendo il sig. già CP_1 trasferito la propria residenza in Rescaldina (MI), alla Via Alessandro Manzoni n. 5; Per_
3) la figlia , sarà affidata esclusivamente alla madre, la quale provvederà all'educazione e all'istruzione della medesima, attuando ogni decisione nel preminente interesse della minore e ivi sarà stabilmente collocata;
Per_
4) considerate le condizioni di salute di , il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni lavorativi, quando la stessa lo vorrà, previo accordo con la madre;
5) il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300,00 mensili (rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT);
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
7) il sig. verserà, altresì, a titolo di mantenimento della sig.ra l'importo di €. 100,00 CP_1 Pt_1 mensile, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
8) disporre a carico del sig. , nella misura del 50%, le spese straordinarie inerenti alla CP_1 figlia minore, spese così come ratificate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano (recepito dal
Tribunale di Busto Arsizio) e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari e occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche e non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa e pagina 2 di 7 contributo volontario richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese relative alla frequentazione del centro ricreativo estivo, oratorio;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ricreative e ludiche
(pittura, teatro, gruppo scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo a tutte le predette spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail/sms all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento mensile;
9) la ricorrente dichiara che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione alle difese avverse.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio il 19/02/1983.
Dalla loro unione nascevano in data 10/06/1983 a RO (VA), Persona_2 Persona_3 in data 08/02/1985 a RO (VA), in data 15/08/1994 a DA (VA) e
[...] Parte_2 Per_4 in data 10/11/2000 a RO (VA).
[...]
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 23.6.2025 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione, domandava un Per_ assegno di mantenimento di € 100,00 per sé, un assegno di € 300 per oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative a quest'ultima, e l'assegnazione della casa familiare. Per_ Domandava, poi, l'affido di in quanto persona con disabilità (sindrome di Down e di West).
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda di separazione
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale. Peraltro le parti cessavano di convivere già prima dell'instaurazione del giudizio a seguito del trasferimento dello in un altro immobile. CP_1
2) Domanda di affido, frequentazione padre/figlia e assegnazione casa familiare Per_ Deve, invece, essere respinta la domanda di affido di maggiorenne, in quanto a quest'ultima è stato nominato un tutore a seguito di sentenza di interdizione (doc. 4). Per_ Pertanto, nonostante la disabilità di nel caso di specie trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento condiviso ed esclusivo (Cass. n. 2670/23).
E', invece, fondata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare. Per_ Il padre di infatti, risulta avere lasciato la casa familiare ed essersi trasferito sin da prima Per_ dell'instaurazione della causa. quindi, vive solo con la madre (doc. 3 e certificato di residenza del padre).
Pertanto, considerata la sua grave disabilità, deve essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare alla madre. Per_ Infine, si dispone che il resistente continui a frequentare un giorno ogni due settimane, nel week end, previ accordi fra i genitori. Per_ durante il giorno frequenta un Centro Diurno e allo stato già vede il padre ogni due settimane.
3) Domande economiche
Devono essere accolte le domande di riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 100 ex art. Per_ 156 c.c. e di un contributo per il mantenimento indiretto di quest'ultimo da quantificare nella pagina 4 di 7 minor misura di € 200. Gli assegni sono dovuti dal deposito del ricorso, atteso che la convivenza fra le parti era già cessata.
In relazione all'assegno per il coniuge, si premette che l'assegno di mantenimento è finalizzato a consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nonostante la separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita.
Nel caso di specie, quindi, l'assegno di mantenimento deve essere riconosciuto posto che, a seguito della separazione, i redditi della ricorrente non le consentirebbero di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in precedenza, atteso che questi risulta priva di occupazione e allegava di non avere mai lavorato, essendosi sempre occupata dei quattro figli, e di non essere proprietaria di beni immobili. Per_ Allo stato, la ricorrente percepisce il reddito di inclusione (pari ad € 799,00) e l'AUU per (€ 200).
Si precisa che dovrà continuare a ricevere detto importo quale genitore che provvede al mantenimento Per_ diretto di
Per la casa assegnatale paga un canone di € 136. Sostiene, inoltre, un finanziamento con rata CP_2 mensile di € 262,00 che dovrebbe, però, estinguersi nel 2026 (doc. 9, 10, 11).
Il resistente, invece, ha uno stipendio netto di € 1.737 (doc. 6).
In detto contesto, l'assegno di mantenimento deve essere quantificato in € 100, come da domanda della ricorrente. Per_ Quanto a si osserva che questi percepisce una pensione complessiva di € 1.290,00 (doc. 13). Il padre, però, riteneva di dover continuare a contribuire al suo mantenimento indiretto. Risultano, infatti, ricariche da parte del padre con causale “alimenti ” (doc. 11). Per_4
Al contempo, si osserva che dette ricariche non hanno sempre lo stesso importo, variando da € 300 ad €
400, e non sono regolari. A titolo esemplificativo, i pagamenti non venivano effettuati a marzo, maggio, luglio 2025. pagina 5 di 7 In altre parole, dalla documentazione in atti risulta la volontà paterna di provvedere al mantenimento Per_ indiretto di ma non può ritenersi raggiunta la prova di un accordo sul quantum. Per_ Pertanto, considerati i redditi delle parti, ritiene il Tribunale che l'assegno a carico del padre per debba essere quantificato in € 200 al mese e che le spese straordinarie debbano ritenersi già incluse. Per_ I redditi di infatti, considerati gli assegni che il padre deve corrispondere alla figlia ed alla moglie, risultano non inferiori a quelli paterni.
*
Il resistente deve essere condannato al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente, mentre il rimanente mezzo deve essere dichiarato irripetibile, atteso che non vi è prova dell'invio al resistente di una comunicazione stragiudiziale al fine di definire consensualmente la lite e che la regolamentazione oggi disposta differisce in minima parte da quanto già di fatto attuato stragiudizialmente dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in data 19/02/1983, in Biancavilla;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Biancavilla di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per_
3) rigetta la domanda di affido di
4) assegna la casa familiare, sita in Gerenzano (VA), alla Piazza XXV Aprile n. 1, alla ricorrente;
Per_
5) dispone che il padre frequenti come in parte motiva;
6) pone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
100,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
Per_ 7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento di dal deposito del ricorso il padre versi alla madre euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione
Istat, mentre rigetta la domanda relativa alle spese straordinarie;
8) dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito per intero dalla madre;
pagina 6 di 7 9) condanna il resistente al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente e liquida detto mezzo in € 2.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario. Dichiara per il resto irripetibili le spese di lite della ricorrente.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2340/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUDDU ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 7 “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_ 2) la casa coniugale di proprietà dell' e condotta in locazione dalla sig.ra verrà Pt_1
Per_ assegnata alla medesima, la quale continuerà ad abitarla con la figlia , avendo il sig. già CP_1 trasferito la propria residenza in Rescaldina (MI), alla Via Alessandro Manzoni n. 5; Per_
3) la figlia , sarà affidata esclusivamente alla madre, la quale provvederà all'educazione e all'istruzione della medesima, attuando ogni decisione nel preminente interesse della minore e ivi sarà stabilmente collocata;
Per_
4) considerate le condizioni di salute di , il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni lavorativi, quando la stessa lo vorrà, previo accordo con la madre;
5) il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300,00 mensili (rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT);
6) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
7) il sig. verserà, altresì, a titolo di mantenimento della sig.ra l'importo di €. 100,00 CP_1 Pt_1 mensile, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
8) disporre a carico del sig. , nella misura del 50%, le spese straordinarie inerenti alla CP_1 figlia minore, spese così come ratificate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano (recepito dal
Tribunale di Busto Arsizio) e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari e occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche e non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa e pagina 2 di 7 contributo volontario richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese relative alla frequentazione del centro ricreativo estivo, oratorio;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
spese per attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ricreative e ludiche
(pittura, teatro, gruppo scout); viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo a tutte le predette spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail/sms all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento mensile;
9) la ricorrente dichiara che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
In via istruttoria
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione alle difese avverse.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio il 19/02/1983.
Dalla loro unione nascevano in data 10/06/1983 a RO (VA), Persona_2 Persona_3 in data 08/02/1985 a RO (VA), in data 15/08/1994 a DA (VA) e
[...] Parte_2 Per_4 in data 10/11/2000 a RO (VA).
[...]
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 23.6.2025 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione, domandava un Per_ assegno di mantenimento di € 100,00 per sé, un assegno di € 300 per oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative a quest'ultima, e l'assegnazione della casa familiare. Per_ Domandava, poi, l'affido di in quanto persona con disabilità (sindrome di Down e di West).
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Domanda di separazione
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale. Peraltro le parti cessavano di convivere già prima dell'instaurazione del giudizio a seguito del trasferimento dello in un altro immobile. CP_1
2) Domanda di affido, frequentazione padre/figlia e assegnazione casa familiare Per_ Deve, invece, essere respinta la domanda di affido di maggiorenne, in quanto a quest'ultima è stato nominato un tutore a seguito di sentenza di interdizione (doc. 4). Per_ Pertanto, nonostante la disabilità di nel caso di specie trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento condiviso ed esclusivo (Cass. n. 2670/23).
E', invece, fondata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare. Per_ Il padre di infatti, risulta avere lasciato la casa familiare ed essersi trasferito sin da prima Per_ dell'instaurazione della causa. quindi, vive solo con la madre (doc. 3 e certificato di residenza del padre).
Pertanto, considerata la sua grave disabilità, deve essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare alla madre. Per_ Infine, si dispone che il resistente continui a frequentare un giorno ogni due settimane, nel week end, previ accordi fra i genitori. Per_ durante il giorno frequenta un Centro Diurno e allo stato già vede il padre ogni due settimane.
3) Domande economiche
Devono essere accolte le domande di riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 100 ex art. Per_ 156 c.c. e di un contributo per il mantenimento indiretto di quest'ultimo da quantificare nella pagina 4 di 7 minor misura di € 200. Gli assegni sono dovuti dal deposito del ricorso, atteso che la convivenza fra le parti era già cessata.
In relazione all'assegno per il coniuge, si premette che l'assegno di mantenimento è finalizzato a consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nonostante la separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita.
Nel caso di specie, quindi, l'assegno di mantenimento deve essere riconosciuto posto che, a seguito della separazione, i redditi della ricorrente non le consentirebbero di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in precedenza, atteso che questi risulta priva di occupazione e allegava di non avere mai lavorato, essendosi sempre occupata dei quattro figli, e di non essere proprietaria di beni immobili. Per_ Allo stato, la ricorrente percepisce il reddito di inclusione (pari ad € 799,00) e l'AUU per (€ 200).
Si precisa che dovrà continuare a ricevere detto importo quale genitore che provvede al mantenimento Per_ diretto di
Per la casa assegnatale paga un canone di € 136. Sostiene, inoltre, un finanziamento con rata CP_2 mensile di € 262,00 che dovrebbe, però, estinguersi nel 2026 (doc. 9, 10, 11).
Il resistente, invece, ha uno stipendio netto di € 1.737 (doc. 6).
In detto contesto, l'assegno di mantenimento deve essere quantificato in € 100, come da domanda della ricorrente. Per_ Quanto a si osserva che questi percepisce una pensione complessiva di € 1.290,00 (doc. 13). Il padre, però, riteneva di dover continuare a contribuire al suo mantenimento indiretto. Risultano, infatti, ricariche da parte del padre con causale “alimenti ” (doc. 11). Per_4
Al contempo, si osserva che dette ricariche non hanno sempre lo stesso importo, variando da € 300 ad €
400, e non sono regolari. A titolo esemplificativo, i pagamenti non venivano effettuati a marzo, maggio, luglio 2025. pagina 5 di 7 In altre parole, dalla documentazione in atti risulta la volontà paterna di provvedere al mantenimento Per_ indiretto di ma non può ritenersi raggiunta la prova di un accordo sul quantum. Per_ Pertanto, considerati i redditi delle parti, ritiene il Tribunale che l'assegno a carico del padre per debba essere quantificato in € 200 al mese e che le spese straordinarie debbano ritenersi già incluse. Per_ I redditi di infatti, considerati gli assegni che il padre deve corrispondere alla figlia ed alla moglie, risultano non inferiori a quelli paterni.
*
Il resistente deve essere condannato al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente, mentre il rimanente mezzo deve essere dichiarato irripetibile, atteso che non vi è prova dell'invio al resistente di una comunicazione stragiudiziale al fine di definire consensualmente la lite e che la regolamentazione oggi disposta differisce in minima parte da quanto già di fatto attuato stragiudizialmente dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in data 19/02/1983, in Biancavilla;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Biancavilla di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Per_
3) rigetta la domanda di affido di
4) assegna la casa familiare, sita in Gerenzano (VA), alla Piazza XXV Aprile n. 1, alla ricorrente;
Per_
5) dispone che il padre frequenti come in parte motiva;
6) pone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad €
100,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
Per_ 7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento di dal deposito del ricorso il padre versi alla madre euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione
Istat, mentre rigetta la domanda relativa alle spese straordinarie;
8) dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito per intero dalla madre;
pagina 6 di 7 9) condanna il resistente al pagamento di un mezzo delle spese di lite della ricorrente e liquida detto mezzo in € 2.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario. Dichiara per il resto irripetibili le spese di lite della ricorrente.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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