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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4036 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e (C.F. ) in Parte_2 Controparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentate e difese dalla e per essa Controparte_2 dall'avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta –
E
, in persona del Presidente;
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
- terzi chiamati in causa contumaci -
avente ad oggetto: pagamento somme quote sociali – interessi moratori – domanda di manleva.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione ritualmente notificato le società-veicolo di cartolarizzazione e Parte_1 convenivano in giudizio l' chiedendo che la stessa fosse Parte_3 CP_6
pagina 1 di 13 condannata al pagamento in favore di o, in subordine, in favore di Controparte_1 [...]
o, ancora in favore di entrambi in via solidale attiva, della somma di € 32.445,71 oltre Parte_1
interessi moratori medio tempore maturati tra la data di scadenza della fattura ed il saldo della sorte capitale ai sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, chiedevano che l' fosse condannata al pagamento di € 32.445,71, a CP_6
titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e interessi ex D.lgs. 192/2012, ovvero in via subordinata oltre interessi legali.
A fondamento della domanda, esponevano che la società gestiva l'omonima RSA con CP_5
sede in Castiglione IN (CS), via Filari 18 ed erogava prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA per anziani, in virtù di autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo rilasciati con D.P.G.R. n. 1 del 05/01/2011; che La in forza di contratto ex art.8 quinquies CP_5
Cont d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019, emetteva le fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, per un importo complessivamente pari ad € 32.445,71; che con contratto di cessione di crediti ex L. n.130/99, sottoscritto in data 22/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 28/06/2018 e notificato al debitore ceduto in data 27/09/2017, la cedeva CP_5 ad i crediti all'epoca già maturati, e con successivo contratto, comunicato a mezzo Parte_1
Cont pec all' in data 07/11/2019, la cedeva sempre ad i crediti di cui alle CP_5 Parte_1 fatture sopra indicate;
che con contratto di cessione di crediti dell'11.05.2022, notificato il 25.05.2022 e pubblicato sulla G.U. n.58 del 19.05.2022 cedeva a i crediti Parte_1 Controparte_1
azionati; che, in forza di tali atti di cessione, le società attrici agivano per il recupero delle somme portate dalle fatture inevase sulle quali decorrevano gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002.
In via subordinata, qualora fosse stata ritenuta insussistente la fonte negoziale della pretesa fatta valere, intendevano far valere il proprio il diritto al pagamento del compenso quale indennizzo per ingiusta
Part locupletazione dell' fronte delle prestazioni rese dal cedente originario agli assistiti nel distretto di competenza della CP_6
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione CP_6
attiva e/o di titolarità attiva per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, sostenendo che l'art.4, co 4 bis, L. n.130/1999 non si applicava in relazione ai crediti sorti in conseguenza di accordi stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. n.502/1992, atteso che ai sensi dell'art.117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77 “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti del
Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8- quinquies …, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art.7 D.L. 8 aprile 2013,
n. 35, …, possono essere ceduti, anche ai sensi della L. 30.04.1999, n.130, solo a seguito di
pagina 2 di 13 notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore … comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata” e che, nella fattispecie in esame, l' non aveva accettato la cessione dei CP_6
crediti; eccepiva, inoltre, che il credito ceduto non rispettava i requisiti richiesti nell'allegato 2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, poichè riguardavano somme relative a quote sociali
“variabili”.
Nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento del debito in favore della cedente come da Controparte_5
mandato n. 9364 del 05.07.22, incassato dalla società e deduceva, altresì, che il credito CP_5 della RSA andava a gravare sul bilancio regionale, sicchè l' aveva dovuto attendere il CP_6
trasferimento dei fondi dalla per poter pagare le fatture emesse dalla casa di cura. Controparte_4
Concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse autorizzata la chiamata della Controparte_4
Cont affinchè fosse accertato che l' era stata impossibilitata a pagare le fatture prima della data di incasso delle somme stanziate dalla regione e, quindi, fosse condannata la a manlevare la CP_4
convenuta rispetto alla somma individuata a titolo di interessi;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inopponibilità della cessione di credito attuata in favore di ed CP_1 Pt_1
in subordine, che fosse autorizzata la chiamata in garanzia della società che aveva
[...] Controparte_5
incassato le somme delle fatture azionate, con condanna della predetta società a corrispondere
Cont all'attrice la somma di cui alle fatture e, quindi, a tenere indenne l' dalla condanna al pagamento.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, la e non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4 Controparte_5
Espletati gli incombenti di rito, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, all'udienza del
2.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Nel presente giudizio, le società-veicolo di cartolarizzazione e Parte_1 Parte_3
quali cessionarie dei crediti vantati da hanno agito al fine di conseguire la
[...] Controparte_5 condanna dell' al pagamento della somma di € 32.445,71 oltre interessi moratori, ai CP_6
sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002, oggetto delle fatture n. 39 del 31/10/2019 e n. 40 del 31/10/2019 emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale
Cont in RSA per anziani erogate in forza del contratto ex art.8 quinquies d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019.
pagina 3 di 13 Non forma oggetto di contestazione l'esistenza del titolo contrattuale e l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento.
L ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del CP_6
credito, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, in forza di quanto disposto dall'art. 117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77.
Va osservato, in merito, che le cessioni in esame sono state effettuate ex L. 30 aprile 1999, n.130, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, 1 comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, co 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'art.1 della L. 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione", mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessione, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, adempimento effettuato e documentato dalle società attrici, le quali, peraltro, hanno allegato tutti i contratti di cessione afferenti le fatture azionate e la documentazione relativa alla notificazione di ciascun contratto di cessione all' (contratto di cessione di crediti ex L. n.130/99, CP_6
sottoscritto in data 22/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28/06/2018 e notificato
Cont all' in data 27/09/2017 con cui la ha ceduto ad i crediti all'epoca già CP_5 Parte_1
Cont maturati;
contratto di cessione del 6.11.2019, comunicato a mezzo pec all' in data 07/11/2019, con cui la ha ceduto ad i crediti di cui alle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € CP_5 Parte_1
15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, per un importo complessivamente pari ad €
32.445,71, oggetto del presente giudizio;
contratto di cessione di crediti dell'11.05.2022, notificato il
25.05.2022 e pubblicato sulla G.U. n.58 del 19.05.2022, con cui ha ceduto a Parte_1 [...]
i crediti azionati) (cfr. doc. dal n. 3 al n. 9 allegati al fascicolo di parte attrice). Controparte_1
Tuttavia, in virtù del disposto normativo (invocato dalla convenuta) di cui all'art. 117, 4 comma bis, del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha escluso la cedibilità dei crediti vantati nei confronti del SSN in conseguenza di accordi stipulati in virtù dell'art.
8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 30/12/1992, in caso di omessa esplicita accettazione della cessione in seguito alla notifica della stessa, deve ritenersi che la pagina 4 di 13 cessione realizzatasi tra e con contratto del 11/05/2022 non sia opponibile all'azienda Pt_1 CP_1 convenuta, avendo quest'ultima rifiutato la cessione con comportamento concludente per mancata accettazione nel termine imposto dalla legge di 45 giorni.
Tale rilievo, invece, non può essere compiuto in ordine alle cessioni intercorse tra Controparte_7
in data 22.06.2018 e 6.11.2019, in quanto entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge
[...] invocata e, come tali, ad essa non soggette, sicchè le stesse sono opponibili all' ed CP_6
efficaci nei suoi confronti.
Cont L convenuta, inoltre, ha eccepito che il credito ceduto non rispetti i requisiti richiesti nell'allegato
2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, in quanto le stesse riguardano somme relative a quote sociali “variabili”.
Anche tale contestazione non appare meritevole di accoglimento, attesa la sua genericità e considerato che la variabilità in sé non incide sulla esigibilità del credito, non avendo l'azienda sanitaria sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente
[...]
rispetto alle quali è richiesto il pagamento del compenso. CP_5
Quanto alla prova del credito oggetto delle fatture azionate dalla è sufficiente Parte_1
evidenziare che la società attrice ha allegato la documentazione idonea a riscontrare il credito, producendo i contratti di accreditamento del 28/02/2019 stipulati tra e l' Controparte_5 CP_6
(cfr. doc. 1a e 1b del fascicolo di parte attrice) e le relative fatture, in tal modo fornendo la prova del titolo e dell'entità del credito fatto valere, mentre l' non ha contestato in alcun modo CP_6
l'effettiva erogazione delle prestazioni né l'eventuale superamento del budget.
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento delle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 Cont del 31/10/2019 di € 17.416,60, si rileva che l' ha allegato copia dell'ordinativo n. 9364 CP_6
del 05.07.22, del complessivo importo di € 94.902,42 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento) e la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. nn. 13 e 14 del fascicolo di parte convenuta). CP_5
Va, tuttavia, evidenziato che, trattandosi di credito ceduto, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto.
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo pagina 5 di 13 negozio l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (cfr.
Cass.Civ. n. 4713/2019).
Cont Nella fattispecie in esame, risulta che l' abbia provveduto al pagamento delle fatture nn. 39 e 40 del
31/10/2019, a mezzo ordinativo di pagamento emesso in data 5.7.2022, ossia in data successiva alla notifica della cessione del credito (avvenuta a mezzo pec del 7.11.2019) e che abbia agito Parte_1
nella qualità di cessionaria per il medesimo credito.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in base all'art. 1264 c.c., comma 2, l' quale CP_6
debitrice ceduta, non si sia liberata dalla sua obbligazione mediante il pagamento effettuato in favore della cedente ( , essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione, alla stessa regolarmente CP_5
comunicata.
L quindi, è tenuta al pagamento della sorte capitale di cui alle fatture azionate, per il CP_6
complessivo importo di € 32.445,71 in favore di Pt_1 Parte_1
Sulla somma in questione vanno, altresì, riconosciuti gli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione
pagina 6 di 13 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la CP_6 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Vanno, quindi, esaminate le domande di manleva formulate dall' nei confronti della CP_6
cedente e della . Controparte_5 Controparte_4
Rispetto alla prima, come già evidenziato, l' ha documentato di avere provveduto al CP_6 pagamento delle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, mediante ordinativo n. 9364 del 05.07.22, del complessivo importo di € 94.902,42 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento), allegando, altresì, la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. nn. 13 e 14 del CP_5
fascicolo di parte convenuta).
Nel contratto di cessione del 22.6.2018 tra e la all'art. 5.4.2, è Controparte_5 Parte_1 espressamente previsto che: “nel caso in cui il cedente dovesse ricevere pagamenti da uno dei debitori
o da qualsiasi altro soggetto in relazione ai crediti di volta in volta ceduti, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al cessionario, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi.”
Orbene, poiché la cedente, chiamata in causa dall' non ha documentato di avere CP_6
traferito le somme oggetto di pagamento da parte della debitrice, in favore della cessionaria Parte_1
alla stregua di quanto previsto nel contratto di cessione, merita accoglimento la domanda
[...]
Cont avanzata dall' al fine di essere manlevata e conseguire la restituzione della somma di € 32.445,71, corrispondente alla sorte capitale di cui alle fatture azionate nel presente giudizio dalla società attrice.
Va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell' della somma di € Controparte_5 CP_6
32.445,71, oltre interessi, al tasso legale, dalla data dell'esborso e fino al soddisfo.
Quanto alla posizione della , l' ha eccepito che non fosse dalla stessa Controparte_4 CP_6
esigibile alcun pagamento a titolo di quota sociale, gravando la stessa su un fondo di competenza pagina 7 di 13 regionale, né che fosse ad essa imputabile alcun ritardo nel pagamento delle fatture ad essa relative, in assenza del trasferimento delle corrispondenti risorse da parte del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, su cui gravava il relativo onere, in base alla legislazione regionale.
In materia, la Suprema Corte ha ribadito che “Alla stregua di tale disciplina (regionale), che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_4
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che
l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' CP_4 CP_6
, e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (cfr. Cass. Civ., n. 23067 dell'11.11.2016,
[...]
n. 11925 del 12.5.2017; Corte di Appello Catanzaro n.164/2018).
Nella motivazione delle sentenze (cfr. sentenze n. 23067 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017), si precisa che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta CP_4
gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della ” CP_4
E ancora: “la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015
pagina 8 di 13 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata CP_4 meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una
Par specifica disciplina al riguardo, nè la ripartizione delle risorse finanziarie tra le dal momento che,
C in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e sono regolati CP_4
dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti. Vano risulta infine il tentativo della controricorrente di circoscrivere l'applicabilità della
L.R. n. 23 del 2003, art. 34, comma 2 e della Delib. n. 670 del 2007, alle sole prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del distinguendole da quelle Controparte_8
sociosanitarie, disciplinate invece dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
3-septies e dalla L.R. n. 24 del 2008, art. 11, comma 6 e poste in parte a carico del predetto in parte a carico del CP_8 Controparte_9
. In contrario depone infatti, oltre all'unificazione del settore derivante dal processo
[...]
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, proprio il tenore letterale della Delib. n. 670 cit., che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale
Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), “alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali convenzionate”, CP_4 prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto”
(cfr. Cass. n. 11925 del 12.5.2017).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25851/2020 del 16.11.2020, ha ribadito la conclusione già affermata con le sentenze su richiamate, nonché con ulteriori pronunce (cfr. Cass.
12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982), nel senso della estraneità della alla concreta gestione dei servizi sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad Controparte_4
Parte essa degli effetti degli atti posti in essere dalle confermando in capo alla solo la Controparte_4
competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Controparte_4
nei confronti delle strutture accreditate, atteso che la disposizione contenuta nella normativa regionale in ordine allo stanziamento di risorse economiche per il pagamento di prestazioni socio-sanitarie in un apposito capitolo del bilancio regionale relativo al per le prestazioni socio-sanitarie” Controparte_8
pagina 9 di 13 è destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e CP_4
Cont l' competente per territorio.
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5147 del 17.2.2023, nella cui motivazione si legge: “il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo
Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti CP_4
delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge CP_4
comportante un vincolo per l'Ente Regionale di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della
rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure CP_4 parzialmente, al pagamento delle rette”.
Inoltre, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “va ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla , un trattamento differente secondo che a venire in Controparte_4
esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del CP_8
ovvero prestazioni sociosanitarie poste in parte a carico del predetto e in parte a
[...] CP_8
carico del stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal Controparte_9
processo d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del
Fondo Sociale Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali CP_4
convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. 11/05/2017, n. 11292, n. 11293, n. 11294, n. 11295; Cass. 10/05/2017, n.
11451 e n. 11452).
Alla stregua di tali principi, va ribadito che, essendo intercorsi i rapporti contrattuali relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, tra la società cedente e l' Controparte_5 CP_6
solo questi sono i soggetti tenuti all'adempimento delle reciproche obbligazioni, restando
[...]
escluso ogni coinvolgimento della , rimasta estranea al vincolo contrattuale, a nulla Controparte_4
rilevando, rispetto alla struttura sanitaria attrice, la distinzione tra la quota posta a carico del predetto
Fondo Sociale Regionale e quella posta a carico del Fondo Sanitario regionale.
Né appare utilmente invocabile un obbligo di garanzia/manleva della nei confronti Controparte_4 dell' rispetto alle somme dovute a titolo di interessi moratori. CP_6
In merito, appaiono condivisibili i principi espressi sulla medesima questione dalla Corte di Appello di
Catanzaro (cfr. sentenze nn. 712, 713 e 714 del 22.6.2022 passate in giudicato) che ha richiamato pagina 10 di 13 l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n.
18604) che ha escluso che legislazione regionale della (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della CP_4
L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. In CP_4 particolare, è stato riconosciuto che “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla
“competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_4
coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la
Part ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto
Con soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la CP_4
pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo
Con capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l' , agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Parte_5
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e
11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli
17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale
l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di CP_4
Cont assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste Controparte_4
meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il CP_4 proprio capitolo di bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle (cfr. sentenze CP_3
della Corte di Appello di Catanzaro sopra citate, in motivazione).
Questo giudicante non ignora che sia intervenuta una recente pronuncia della Corte di Appello di
Catanzaro (cfr. sentenza n. 316 del 19.3.2024) che, statuendo sulla medesima questione relativa alla
Cont imputabilità all' del ritardo nel pagamento delle fatture per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, in riferimento alla quota sociale gravante sul Fondo sociale Regionale, in assenza del trasferimento dei fondi da parte dell'ente regionale, ha espresso i seguenti principi:
pagina 11 di 13 Con
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa.
In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Parte_6
Lgs n. 231/2002, non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Appello, riformando in parte qua una delle plurime
Cont decisioni uniformi dell'intestato Tribunale, ha riconosciuto all' il diritto al rimborso degli interessi al cui pagamento era stata condannata in favore della struttura convenzionata.
Ad un esame più approfondito, si rileva che la sentenza da ultimo richiamata – peraltro isolata a fronte del costante orientamento di segno opposto e già oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte
– non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_4
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla CP_4
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in automatico,
[...]
la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di effettuare Controparte_4
Cont tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell' ciò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della - dei rapporti (e dei vincoli di Controparte_4
pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la sarebbe costretta a Controparte_4
farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa
Cont non ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall' in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
pagina 12 di 13 Cont In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l' dalle conseguenze Controparte_4 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie.
Alla luce della richiamata normativa e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia, la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della non può CP_6 Controparte_4
trovare accoglimento.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la società attrice e l' come CP_6
liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della natura documentale e dello Cont svolgimento del giudizio, sono poste a carico dell' soccombente.
La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica, nonché avuto riguardo alla mancata costituzione delle parti chiamate in causa, appaiono circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite tra la , e l' Controparte_4 Controparte_5 CP_6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € CP_6 Parte_1
32.445,71, oltre interessi di mora, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture fino al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda di manleva, condanna al pagamento, in favore Controparte_5 dell' della somma di € 32.445,71, oltre interessi, al tasso legale, dalla data CP_6 dell'esborso e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della CP_6 CP_4
;
[...]
4) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese del CP_6 Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) compensa le spese di lite nei confronti della e Controparte_4 Controparte_10
Cosenza, 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4036 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e (C.F. ) in Parte_2 Controparte_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentate e difese dalla e per essa Controparte_2 dall'avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Grandinetti, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta –
E
, in persona del Presidente;
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
- terzi chiamati in causa contumaci -
avente ad oggetto: pagamento somme quote sociali – interessi moratori – domanda di manleva.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione ritualmente notificato le società-veicolo di cartolarizzazione e Parte_1 convenivano in giudizio l' chiedendo che la stessa fosse Parte_3 CP_6
pagina 1 di 13 condannata al pagamento in favore di o, in subordine, in favore di Controparte_1 [...]
o, ancora in favore di entrambi in via solidale attiva, della somma di € 32.445,71 oltre Parte_1
interessi moratori medio tempore maturati tra la data di scadenza della fattura ed il saldo della sorte capitale ai sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, chiedevano che l' fosse condannata al pagamento di € 32.445,71, a CP_6
titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e interessi ex D.lgs. 192/2012, ovvero in via subordinata oltre interessi legali.
A fondamento della domanda, esponevano che la società gestiva l'omonima RSA con CP_5
sede in Castiglione IN (CS), via Filari 18 ed erogava prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA per anziani, in virtù di autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo rilasciati con D.P.G.R. n. 1 del 05/01/2011; che La in forza di contratto ex art.8 quinquies CP_5
Cont d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019, emetteva le fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, per un importo complessivamente pari ad € 32.445,71; che con contratto di cessione di crediti ex L. n.130/99, sottoscritto in data 22/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 28/06/2018 e notificato al debitore ceduto in data 27/09/2017, la cedeva CP_5 ad i crediti all'epoca già maturati, e con successivo contratto, comunicato a mezzo Parte_1
Cont pec all' in data 07/11/2019, la cedeva sempre ad i crediti di cui alle CP_5 Parte_1 fatture sopra indicate;
che con contratto di cessione di crediti dell'11.05.2022, notificato il 25.05.2022 e pubblicato sulla G.U. n.58 del 19.05.2022 cedeva a i crediti Parte_1 Controparte_1
azionati; che, in forza di tali atti di cessione, le società attrici agivano per il recupero delle somme portate dalle fatture inevase sulle quali decorrevano gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002.
In via subordinata, qualora fosse stata ritenuta insussistente la fonte negoziale della pretesa fatta valere, intendevano far valere il proprio il diritto al pagamento del compenso quale indennizzo per ingiusta
Part locupletazione dell' fronte delle prestazioni rese dal cedente originario agli assistiti nel distretto di competenza della CP_6
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione CP_6
attiva e/o di titolarità attiva per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, sostenendo che l'art.4, co 4 bis, L. n.130/1999 non si applicava in relazione ai crediti sorti in conseguenza di accordi stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. n.502/1992, atteso che ai sensi dell'art.117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77 “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti del
Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8- quinquies …, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art.7 D.L. 8 aprile 2013,
n. 35, …, possono essere ceduti, anche ai sensi della L. 30.04.1999, n.130, solo a seguito di
pagina 2 di 13 notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore … comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata” e che, nella fattispecie in esame, l' non aveva accettato la cessione dei CP_6
crediti; eccepiva, inoltre, che il credito ceduto non rispettava i requisiti richiesti nell'allegato 2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, poichè riguardavano somme relative a quote sociali
“variabili”.
Nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento del debito in favore della cedente come da Controparte_5
mandato n. 9364 del 05.07.22, incassato dalla società e deduceva, altresì, che il credito CP_5 della RSA andava a gravare sul bilancio regionale, sicchè l' aveva dovuto attendere il CP_6
trasferimento dei fondi dalla per poter pagare le fatture emesse dalla casa di cura. Controparte_4
Concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse autorizzata la chiamata della Controparte_4
Cont affinchè fosse accertato che l' era stata impossibilitata a pagare le fatture prima della data di incasso delle somme stanziate dalla regione e, quindi, fosse condannata la a manlevare la CP_4
convenuta rispetto alla somma individuata a titolo di interessi;
nel merito, che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o inopponibilità della cessione di credito attuata in favore di ed CP_1 Pt_1
in subordine, che fosse autorizzata la chiamata in garanzia della società che aveva
[...] Controparte_5
incassato le somme delle fatture azionate, con condanna della predetta società a corrispondere
Cont all'attrice la somma di cui alle fatture e, quindi, a tenere indenne l' dalla condanna al pagamento.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, la e non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4 Controparte_5
Espletati gli incombenti di rito, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, all'udienza del
2.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
****
Nel presente giudizio, le società-veicolo di cartolarizzazione e Parte_1 Parte_3
quali cessionarie dei crediti vantati da hanno agito al fine di conseguire la
[...] Controparte_5 condanna dell' al pagamento della somma di € 32.445,71 oltre interessi moratori, ai CP_6
sensi degli artt. 4 e 5 dlgs 231/2002, oggetto delle fatture n. 39 del 31/10/2019 e n. 40 del 31/10/2019 emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale
Cont in RSA per anziani erogate in forza del contratto ex art.8 quinquies d.lgs. 502/92 stipulato con l' per il 2019.
pagina 3 di 13 Non forma oggetto di contestazione l'esistenza del titolo contrattuale e l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il ritardato pagamento.
L ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del CP_6
credito, per inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inopponibilità della cessione di credito, in forza di quanto disposto dall'art. 117, co 4 bis, L. 17.07.20, n.77.
Va osservato, in merito, che le cessioni in esame sono state effettuate ex L. 30 aprile 1999, n.130, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione.
In particolare, l'art. 4, 1 comma, prevede che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, co 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'art.1 della L. 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione", mentre l'art.
4-bis espressamente stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessione, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, adempimento effettuato e documentato dalle società attrici, le quali, peraltro, hanno allegato tutti i contratti di cessione afferenti le fatture azionate e la documentazione relativa alla notificazione di ciascun contratto di cessione all' (contratto di cessione di crediti ex L. n.130/99, CP_6
sottoscritto in data 22/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28/06/2018 e notificato
Cont all' in data 27/09/2017 con cui la ha ceduto ad i crediti all'epoca già CP_5 Parte_1
Cont maturati;
contratto di cessione del 6.11.2019, comunicato a mezzo pec all' in data 07/11/2019, con cui la ha ceduto ad i crediti di cui alle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € CP_5 Parte_1
15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, per un importo complessivamente pari ad €
32.445,71, oggetto del presente giudizio;
contratto di cessione di crediti dell'11.05.2022, notificato il
25.05.2022 e pubblicato sulla G.U. n.58 del 19.05.2022, con cui ha ceduto a Parte_1 [...]
i crediti azionati) (cfr. doc. dal n. 3 al n. 9 allegati al fascicolo di parte attrice). Controparte_1
Tuttavia, in virtù del disposto normativo (invocato dalla convenuta) di cui all'art. 117, 4 comma bis, del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha escluso la cedibilità dei crediti vantati nei confronti del SSN in conseguenza di accordi stipulati in virtù dell'art.
8-quinquies del d. lgs. n. 502 del 30/12/1992, in caso di omessa esplicita accettazione della cessione in seguito alla notifica della stessa, deve ritenersi che la pagina 4 di 13 cessione realizzatasi tra e con contratto del 11/05/2022 non sia opponibile all'azienda Pt_1 CP_1 convenuta, avendo quest'ultima rifiutato la cessione con comportamento concludente per mancata accettazione nel termine imposto dalla legge di 45 giorni.
Tale rilievo, invece, non può essere compiuto in ordine alle cessioni intercorse tra Controparte_7
in data 22.06.2018 e 6.11.2019, in quanto entrambe anteriori all'entrata in vigore della legge
[...] invocata e, come tali, ad essa non soggette, sicchè le stesse sono opponibili all' ed CP_6
efficaci nei suoi confronti.
Cont L convenuta, inoltre, ha eccepito che il credito ceduto non rispetti i requisiti richiesti nell'allegato
2 del contratto quadro di cessione, attesa l'inesigibilità delle fatture e la conseguente nullità e/o invalidità, anche sotto tale aspetto, della cessione operata, in quanto le stesse riguardano somme relative a quote sociali “variabili”.
Anche tale contestazione non appare meritevole di accoglimento, attesa la sua genericità e considerato che la variabilità in sé non incide sulla esigibilità del credito, non avendo l'azienda sanitaria sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte della cedente
[...]
rispetto alle quali è richiesto il pagamento del compenso. CP_5
Quanto alla prova del credito oggetto delle fatture azionate dalla è sufficiente Parte_1
evidenziare che la società attrice ha allegato la documentazione idonea a riscontrare il credito, producendo i contratti di accreditamento del 28/02/2019 stipulati tra e l' Controparte_5 CP_6
(cfr. doc. 1a e 1b del fascicolo di parte attrice) e le relative fatture, in tal modo fornendo la prova del titolo e dell'entità del credito fatto valere, mentre l' non ha contestato in alcun modo CP_6
l'effettiva erogazione delle prestazioni né l'eventuale superamento del budget.
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento delle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 Cont del 31/10/2019 di € 17.416,60, si rileva che l' ha allegato copia dell'ordinativo n. 9364 CP_6
del 05.07.22, del complessivo importo di € 94.902,42 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento) e la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. nn. 13 e 14 del fascicolo di parte convenuta). CP_5
Va, tuttavia, evidenziato che, trattandosi di credito ceduto, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto.
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacchè dall'accettazione o dalla notifica di questo pagina 5 di 13 negozio l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (cfr.
Cass.Civ. n. 4713/2019).
Cont Nella fattispecie in esame, risulta che l' abbia provveduto al pagamento delle fatture nn. 39 e 40 del
31/10/2019, a mezzo ordinativo di pagamento emesso in data 5.7.2022, ossia in data successiva alla notifica della cessione del credito (avvenuta a mezzo pec del 7.11.2019) e che abbia agito Parte_1
nella qualità di cessionaria per il medesimo credito.
Di conseguenza, deve ritenersi che, in base all'art. 1264 c.c., comma 2, l' quale CP_6
debitrice ceduta, non si sia liberata dalla sua obbligazione mediante il pagamento effettuato in favore della cedente ( , essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione, alla stessa regolarmente CP_5
comunicata.
L quindi, è tenuta al pagamento della sorte capitale di cui alle fatture azionate, per il CP_6
complessivo importo di € 32.445,71 in favore di Pt_1 Parte_1
Sulla somma in questione vanno, altresì, riconosciuti gli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate.
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione
pagina 6 di 13 di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la CP_6 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Vanno, quindi, esaminate le domande di manleva formulate dall' nei confronti della CP_6
cedente e della . Controparte_5 Controparte_4
Rispetto alla prima, come già evidenziato, l' ha documentato di avere provveduto al CP_6 pagamento delle fatture n. 39 del 31/10/2019 di € 15.029,11 e n. 40 del 31/10/2019 di € 17.416,60, mediante ordinativo n. 9364 del 05.07.22, del complessivo importo di € 94.902,42 (contenente il riferimento alle fatture oggetto di pagamento), allegando, altresì, la documentazione bancaria/contabile da cui risulta l'accredito della somma in favore della beneficiaria (cfr. doc. nn. 13 e 14 del CP_5
fascicolo di parte convenuta).
Nel contratto di cessione del 22.6.2018 tra e la all'art. 5.4.2, è Controparte_5 Parte_1 espressamente previsto che: “nel caso in cui il cedente dovesse ricevere pagamenti da uno dei debitori
o da qualsiasi altro soggetto in relazione ai crediti di volta in volta ceduti, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al cessionario, entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi.”
Orbene, poiché la cedente, chiamata in causa dall' non ha documentato di avere CP_6
traferito le somme oggetto di pagamento da parte della debitrice, in favore della cessionaria Parte_1
alla stregua di quanto previsto nel contratto di cessione, merita accoglimento la domanda
[...]
Cont avanzata dall' al fine di essere manlevata e conseguire la restituzione della somma di € 32.445,71, corrispondente alla sorte capitale di cui alle fatture azionate nel presente giudizio dalla società attrice.
Va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell' della somma di € Controparte_5 CP_6
32.445,71, oltre interessi, al tasso legale, dalla data dell'esborso e fino al soddisfo.
Quanto alla posizione della , l' ha eccepito che non fosse dalla stessa Controparte_4 CP_6
esigibile alcun pagamento a titolo di quota sociale, gravando la stessa su un fondo di competenza pagina 7 di 13 regionale, né che fosse ad essa imputabile alcun ritardo nel pagamento delle fatture ad essa relative, in assenza del trasferimento delle corrispondenti risorse da parte del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, su cui gravava il relativo onere, in base alla legislazione regionale.
In materia, la Suprema Corte ha ribadito che “Alla stregua di tale disciplina (regionale), che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla esclusivamente compiti di CP_4
programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, deve escludersi che
l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' CP_4 CP_6
, e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (cfr. Cass. Civ., n. 23067 dell'11.11.2016,
[...]
n. 11925 del 12.5.2017; Corte di Appello Catanzaro n.164/2018).
Nella motivazione delle sentenze (cfr. sentenze n. 23067 dell'11.11.2016, n. 11925 del 12.5.2017), si precisa che “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta CP_4
gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della ” CP_4
E ancora: “la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 49), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015
pagina 8 di 13 (L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, art. 41, comma 4), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (L.R. 27 aprile 2015, n. 12, art. 2). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata CP_4 meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una
Par specifica disciplina al riguardo, nè la ripartizione delle risorse finanziarie tra le dal momento che,
C in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e sono regolati CP_4
dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti. Vano risulta infine il tentativo della controricorrente di circoscrivere l'applicabilità della
L.R. n. 23 del 2003, art. 34, comma 2 e della Delib. n. 670 del 2007, alle sole prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del distinguendole da quelle Controparte_8
sociosanitarie, disciplinate invece dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
3-septies e dalla L.R. n. 24 del 2008, art. 11, comma 6 e poste in parte a carico del predetto in parte a carico del CP_8 Controparte_9
. In contrario depone infatti, oltre all'unificazione del settore derivante dal processo
[...]
d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, proprio il tenore letterale della Delib. n. 670 cit., che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo Sociale
Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), “alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali convenzionate”, CP_4 prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto”
(cfr. Cass. n. 11925 del 12.5.2017).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25851/2020 del 16.11.2020, ha ribadito la conclusione già affermata con le sentenze su richiamate, nonché con ulteriori pronunce (cfr. Cass.
12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982), nel senso della estraneità della alla concreta gestione dei servizi sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad Controparte_4
Parte essa degli effetti degli atti posti in essere dalle confermando in capo alla solo la Controparte_4
competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.
In conclusione, va esclusa la sussistenza di una responsabilità diretta a carico della Controparte_4
nei confronti delle strutture accreditate, atteso che la disposizione contenuta nella normativa regionale in ordine allo stanziamento di risorse economiche per il pagamento di prestazioni socio-sanitarie in un apposito capitolo del bilancio regionale relativo al per le prestazioni socio-sanitarie” Controparte_8
pagina 9 di 13 è destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e CP_4
Cont l' competente per territorio.
Simili principi sono stati ribaditi, ancor più di recente, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5147 del 17.2.2023, nella cui motivazione si legge: “il fatto che una quota della tariffa gravi sul Fondo
Sociale Regionale non può comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti CP_4
delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge CP_4
comportante un vincolo per l'Ente Regionale di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della
rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure CP_4 parzialmente, al pagamento delle rette”.
Inoltre, nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha aggiunto che “va ritenuto vano il tentativo di ipotizzare, con riferimento alla , un trattamento differente secondo che a venire in Controparte_4
esame siano solo prestazioni socioassistenziali, poste interamente a carico del CP_8
ovvero prestazioni sociosanitarie poste in parte a carico del predetto e in parte a
[...] CP_8
carico del stante, per un verso, l'unificazione del settore derivante dal Controparte_9
processo d'integrazione del sistema sociosanitario avviato dal D.lgs. n. 229 del 1999, per l'altro il tenore letterale della Delib. n. 670/2017, “che, nel disporre il trasferimento ai Comuni delle risorse del
Fondo Sociale Regione Calabria, per come definito dalla L.R. n. 23 del 2003, art. 34, fa espressamente riferimento, alla lettera a), "alle quote finalizzate a soddisfare le obbligazioni derivanti da atti autorizzativi da parte della in favore delle strutture residenziali e semi-residenziali CP_4
convenzionate", prevedendo, come si è detto, il subingresso dei Comuni nei rapporti di cui alle convenzioni in atto” (Cass. 11/05/2017, n. 11292, n. 11293, n. 11294, n. 11295; Cass. 10/05/2017, n.
11451 e n. 11452).
Alla stregua di tali principi, va ribadito che, essendo intercorsi i rapporti contrattuali relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, tra la società cedente e l' Controparte_5 CP_6
solo questi sono i soggetti tenuti all'adempimento delle reciproche obbligazioni, restando
[...]
escluso ogni coinvolgimento della , rimasta estranea al vincolo contrattuale, a nulla Controparte_4
rilevando, rispetto alla struttura sanitaria attrice, la distinzione tra la quota posta a carico del predetto
Fondo Sociale Regionale e quella posta a carico del Fondo Sanitario regionale.
Né appare utilmente invocabile un obbligo di garanzia/manleva della nei confronti Controparte_4 dell' rispetto alle somme dovute a titolo di interessi moratori. CP_6
In merito, appaiono condivisibili i principi espressi sulla medesima questione dalla Corte di Appello di
Catanzaro (cfr. sentenze nn. 712, 713 e 714 del 22.6.2022 passate in giudicato) che ha richiamato pagina 10 di 13 l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2020, n.
18604) che ha escluso che legislazione regionale della (e, in particolare gli artt. 17 e 18 della CP_4
L.R. 22/2007 e l'art 13, co.3, LR 24/2008) sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture socio sanitarie ad ottenere il pagamento della quota sociale. In CP_4 particolare, è stato riconosciuto che “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla
“competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_4
coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la
Part ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto
Con soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio-sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la CP_4
pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle risorse disponibili sul relativo
Con capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l' , agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Parte_5
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e
11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli
17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale
l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di CP_4
Cont assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le .
In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste Controparte_4
meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il CP_4 proprio capitolo di bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle (cfr. sentenze CP_3
della Corte di Appello di Catanzaro sopra citate, in motivazione).
Questo giudicante non ignora che sia intervenuta una recente pronuncia della Corte di Appello di
Catanzaro (cfr. sentenza n. 316 del 19.3.2024) che, statuendo sulla medesima questione relativa alla
Cont imputabilità all' del ritardo nel pagamento delle fatture per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, in riferimento alla quota sociale gravante sul Fondo sociale Regionale, in assenza del trasferimento dei fondi da parte dell'ente regionale, ha espresso i seguenti principi:
pagina 11 di 13 Con
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa.
In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Parte_6
Lgs n. 231/2002, non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Appello, riformando in parte qua una delle plurime
Cont decisioni uniformi dell'intestato Tribunale, ha riconosciuto all' il diritto al rimborso degli interessi al cui pagamento era stata condannata in favore della struttura convenzionata.
Ad un esame più approfondito, si rileva che la sentenza da ultimo richiamata – peraltro isolata a fronte del costante orientamento di segno opposto e già oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte
– non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_4
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla CP_4
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in automatico,
[...]
la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di effettuare Controparte_4
Cont tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell' ciò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della - dei rapporti (e dei vincoli di Controparte_4
pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la sarebbe costretta a Controparte_4
farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa
Cont non ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall' in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
pagina 12 di 13 Cont In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l' dalle conseguenze Controparte_4 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie.
Alla luce della richiamata normativa e delle più recenti pronunce della Suprema Corte in materia, la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della non può CP_6 Controparte_4
trovare accoglimento.
Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra la società attrice e l' come CP_6
liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in ragione della natura documentale e dello Cont svolgimento del giudizio, sono poste a carico dell' soccombente.
La peculiarità delle questioni affrontate, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti, la mancanza, allo stato, di pronunce di legittimità sulla specifica problematica giuridica, nonché avuto riguardo alla mancata costituzione delle parti chiamate in causa, appaiono circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite tra la , e l' Controparte_4 Controparte_5 CP_6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € CP_6 Parte_1
32.445,71, oltre interessi di mora, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture fino al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda di manleva, condanna al pagamento, in favore Controparte_5 dell' della somma di € 32.445,71, oltre interessi, al tasso legale, dalla data CP_6 dell'esborso e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della CP_6 CP_4
;
[...]
4) condanna l' alla rifusione, in favore della delle spese del CP_6 Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.354,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) compensa le spese di lite nei confronti della e Controparte_4 Controparte_10
Cosenza, 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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