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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3964/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3964/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza (MB), Via Monte Cengio n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Facchin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lesmo (MB), Piazza Dante Alighieri, n. 12, giusta procura in atti;
e C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Monte Cengio n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Graziella Gandini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 17, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“ A) dichiarare la separazione personale del Sig. e della Sig.ra i quali Parte_1 Parte_2 vivranno separati nel reciproco rispetto, coniugi in regime di separazione dei beni, con matrimonio concordatario celebrato in data 02 settembre 1995 in Monza (MB), atto trascritto nell'Ufficio Stato Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 2S anno 1995 – Atti di Matrimonio Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi ed indipendenti ed alcuna obbligazione di mantenimento sussiste, dunque, reciprocamente;
con rifusione degli onorari processuali e delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.. Decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche:
B) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig.
[...]
e dalla Sig.ra celebrato in data 02 settembre 1995 in Monza (MB), atto trascritto Pt_1 Parte_2 nell'Ufficio Stato Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 2S anno 1995 – Atti di Matrimonio Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi ed indipendenti ed alcuna obbligazione di mantenimento sussiste, dunque, reciprocamente;
con rifusione degli onorari processuali e delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.. In via istruttoria: In caso di mancata produzione spontanea, disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che la Sig.ra Parte_2 esibisca in giudizio ai fini della relativa acquisizione le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli estratti del/dei contro correnti/i, depositi, libretti di risparmio e altri strumenti di risparmio e/o finanziari a lei intestati degli ultimi tre anni.” Conclusioni per Parte_2
“1) Dato atto e accertata il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intolleranza alla prosecuzione della convivenza unicamente per colpa del sig. che ha generato con il tradimento la crisi coniugale, Pt_1 dichiarare la separazione personale tra i coniugi, che vivranno separati nel reciproco rispetto, con addebito al sig. per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza l'annotazione nei registri – atto di matrimonio trascritto al n. 279 P 2S anno 1995 Parte II Serie A oltre le ulteriori incombenze;
3) dato atto e accertata la sperequazione economica tra i coniugi, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra 'importo di euro 500,00 mensili Pt_1 Pt_2 da aggiornarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra tenuto conto che la casa Parte_2 familiare in proprietà del sig. e la sig.ra dovrà trovare idonea abitazione, disponendo la Pt_1 Pt_2 dazione diretta dall'ente pensionistico;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto ordinare al sig. di consegnare alla sig.ra li effetti personali Pt_1 Pt_2
e i mobili di arredo della casa familiare a lei appartenenti;
5) dato atto e accertata la proprietà dell'automobile Toyota – corolla in proprietà di entrambi i coniugi disporre il trasferimento del 50% della proprietà del sig. in favore della sig.ra in subordine Pt_1 Pt_2 assegnarla alla sig.ra Pt_2
6) dato atto e accertato che sull'immobile di proprietà del sig. grava un mutuo ipotecario intestato Pt_1 al medesimo con garanzia fideiussoria prestata dalla sig.ra ordinare al sig. di liberare la sig.ra Pt_2 Pt_1 non potendo e non dovendo sulla stessa incombere l'onere per qualcosa di cui non beneficia;
Pt_2
7) dato atto e accertata l'imputabilità della crisi matrimoniale al sig. e agli effetti causati dal Pt_1 tradimento sulla sig.ra dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a somma di Pt_2 Pt_1 Pt_2 euro 3.746,00 a titolo di refusione delle somme spese, da spendersi e spendibili con copertura di due anni per spese di psicoterapia, stante la diagnosi di disturbo depressivo reattivo. Con vittoria di spese e competenze per l'assistenza professionale.
---- Decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi sig.
[...]
e sig.ra celebrato in Monza il 02 settembre 1995; atto trascritto nell'Ufficio Stato Pt_1 Parte_2 di Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 25 anno 1995 - Atti di Matrimonio -Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. dato atto e accertata la sperequazione economica tra i coniugi, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra n assegno divorzile dell'importo Pt_1 Pt_2 di euro 500,00 mensili da aggiornarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra in ragione Parte_2 dell'apporto della sig.ra alla famiglia con sacrificio della medesima e in ogni caso della Pt_2 sperequazione economica in modo da consentire una vita dignitosa;
in subordine stabilire la corresponsione di un assegno divorzile da versare in un'unica soluzione;
3. dato atto e accertata la liquidazione della quota di trattamento di fine servizio dichiarare tenuto il sig. a versare alla sig.ra a somma spettante di diritto. Pt_1 Pt_2
4. Con vittoria di spese e competenze per l'assistenza professionale. In via istruttoria Salvo spontanea integrazione, ordinare il deposito della documentazione relativa ai redditi e alle condizioni patrimoniali ai sensi dell'art 473 bis 12 aggiornata e in ogni il deposito della documentazione bancaria leggibile. Con riserva di modificare e integrare le conclusioni rassegante nonché indicare mezzi istruttori e ulteriore produzione documentale ex art 473 bis 17 cpc.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.06.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti Parte_2 dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con memoria del 23.10.2025 si costituiva in giudizio la quale chiedeva pronunciarsi la Parte_2 separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale con addebito, la determinazione in € 500,00 del contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento, che venisse ordinato al ricorrente di consegnare alla moglie gli effetti personali e i mobili di arredo della casa familiare a lei appartenenti, che fosse accertata la proprietà dell'automobile Toyota – corolla in proprietà di entrambi i coniugi e dunque che venisse disposto il trasferimento del 50% della proprietà del ricorrente alla stessa o in subordine l'assegnazione a sé dell'autovettura, la liberazione della resistente della fideiussione prestata dalla n merito al mutuo ipotecario relativo alla casa familiare Pt_2 di proprietà del ricorrente nonché che il ricorrente venisse condannato a corrisponderle la somma di euro 3.746,00. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione, rigettava le istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. I - II. La domanda di separazione giudiziale è fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Quanto alla domanda di addebito formulata da nei confronti di in Parte_2 Parte_1 punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alla violazione dell'obbligo del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte del ricorrente. Osserva il Tribunale che la parte ha posto a sostegno della domanda esclusivamente capitoli irrilevanti ai fini della decisione. In conclusione, la parte, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non hanno provato né la violazione da parte dell'altro coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva, l'esclusiva riconducibilità al marito della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Devono di conseguenza essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito. IV. Quanto alla domanda di di percepire un assegno di mantenimento per sé a carico del Parte_2 coniuge, giova rammentare come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017). Dagli atti emerge che parte ricorrente percepisce una pensione di euro circa 2300,00 euro mensili su 12 mensilità, è proprietario esclusivo della casa di proprietà su cui grava un mutuo di 635 euro mensili che terminerà nel 2029; quanto alla sig. la stessa risulta avere un reddito mensile di circa 1000 euro su 12 mensilità (come Pt_2 emerge dall'analisi degli estratti conto e dal CU 2025); la stessa non è proprietaria di abitazione dove possa andare a vivere a seguito della separazione. In un simile quadro, considerata la disparità reddituale dei coniugi e la permanenza del dovere di solidarietà coniugale legato alla vicenda separativa e la necessità di assicurare al coniuge dotato di minori risorse della possibilità di godere di un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, deve essere riconosciuto a favore di n assegno di mantenimento Parte_2
a carico del coniuge. Nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento occorrerà, da un lato, dare rilievo alla disparità reddituale dei coniugi e, dall'altro, della capacità lavorativa della resistente nonché della situazione abitativa della stessa. In considerazione di quanto precede il Collegio reputa equo e congruo che corrisponda a Parte_1 per il suo mantenimento la somma mensile di cui in dispositivo con decorrenza dal mese Parte_2 di dicembre 2025. V. Quante alle domande formulate da parte resistente in relazione alla riconsegna di beni presenti nell'abitazione, in relazione al trasferimento della autovettura Toyota, alla liberazione della sig. alla Pt_2 garanzia fideiussoria prestata dalla stessa in occasione dell'acquisto dell'appartamento adibito a casa familiare, e la rifusione delle spese sostenute e da sostenere quantificate in euro 3746,00 per il sostegno psicologico cui la signora è ricorsa, non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice, neppure ai sensi dell'art. 473bis c.p.c. Ed invero l'articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cosiddette
“per subordinazione” o “forte” stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario salvo l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (Cass.civ.sez.1 sentenza n. 20638 del 22.10.2004 e sentenza n. 9915 del 24.04.2007). VI. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata in modo generico, risulta infondata e deve essere rigettata. Pare resistente non ha provato l'esistenza di un eventuale nesso causale tra il disturbo depressivo reattivo di cui al certificato medico agli atti e le asserite condotte di parte ricorrente. VII.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VIII. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 06.06.2025, così provvede: Parte_2
I) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. di e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A); II) Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1 Parte_2
IV) Pone a carico di l'importo di € 350,00 da versare a entro il giorno Parte_1 Parte_2
10 di ogni mese quale assegno di mantenimento per il coniuge (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) con decorrenza dal mese di dicembre 2025; V) Dichiara inammissibili le domande di riconsegna di beni, di trasferimento del 50% della proprietà dell'autovettura Toyota e di liberazione della sig. alla garanzia fideiussoria prestata, e di pagamento Pt_2 della somma di euro 3746,00 a rifusione delle somme spese sostenute e da sostenere per il sostegno psicologico;
VI) rigetta la domanda di parte resistente di risarcimento del danno;
VII) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
VIII) Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3964/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monza (MB), Via Monte Cengio n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Facchin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lesmo (MB), Piazza Dante Alighieri, n. 12, giusta procura in atti;
e C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Monte Cengio n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Graziella Gandini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 17, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“ A) dichiarare la separazione personale del Sig. e della Sig.ra i quali Parte_1 Parte_2 vivranno separati nel reciproco rispetto, coniugi in regime di separazione dei beni, con matrimonio concordatario celebrato in data 02 settembre 1995 in Monza (MB), atto trascritto nell'Ufficio Stato Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 2S anno 1995 – Atti di Matrimonio Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi ed indipendenti ed alcuna obbligazione di mantenimento sussiste, dunque, reciprocamente;
con rifusione degli onorari processuali e delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.. Decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche:
B) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig.
[...]
e dalla Sig.ra celebrato in data 02 settembre 1995 in Monza (MB), atto trascritto Pt_1 Parte_2 nell'Ufficio Stato Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 2S anno 1995 – Atti di Matrimonio Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi ed indipendenti ed alcuna obbligazione di mantenimento sussiste, dunque, reciprocamente;
con rifusione degli onorari processuali e delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.. In via istruttoria: In caso di mancata produzione spontanea, disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che la Sig.ra Parte_2 esibisca in giudizio ai fini della relativa acquisizione le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli estratti del/dei contro correnti/i, depositi, libretti di risparmio e altri strumenti di risparmio e/o finanziari a lei intestati degli ultimi tre anni.” Conclusioni per Parte_2
“1) Dato atto e accertata il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intolleranza alla prosecuzione della convivenza unicamente per colpa del sig. che ha generato con il tradimento la crisi coniugale, Pt_1 dichiarare la separazione personale tra i coniugi, che vivranno separati nel reciproco rispetto, con addebito al sig. per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza l'annotazione nei registri – atto di matrimonio trascritto al n. 279 P 2S anno 1995 Parte II Serie A oltre le ulteriori incombenze;
3) dato atto e accertata la sperequazione economica tra i coniugi, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra 'importo di euro 500,00 mensili Pt_1 Pt_2 da aggiornarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra tenuto conto che la casa Parte_2 familiare in proprietà del sig. e la sig.ra dovrà trovare idonea abitazione, disponendo la Pt_1 Pt_2 dazione diretta dall'ente pensionistico;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto ordinare al sig. di consegnare alla sig.ra li effetti personali Pt_1 Pt_2
e i mobili di arredo della casa familiare a lei appartenenti;
5) dato atto e accertata la proprietà dell'automobile Toyota – corolla in proprietà di entrambi i coniugi disporre il trasferimento del 50% della proprietà del sig. in favore della sig.ra in subordine Pt_1 Pt_2 assegnarla alla sig.ra Pt_2
6) dato atto e accertato che sull'immobile di proprietà del sig. grava un mutuo ipotecario intestato Pt_1 al medesimo con garanzia fideiussoria prestata dalla sig.ra ordinare al sig. di liberare la sig.ra Pt_2 Pt_1 non potendo e non dovendo sulla stessa incombere l'onere per qualcosa di cui non beneficia;
Pt_2
7) dato atto e accertata l'imputabilità della crisi matrimoniale al sig. e agli effetti causati dal Pt_1 tradimento sulla sig.ra dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a somma di Pt_2 Pt_1 Pt_2 euro 3.746,00 a titolo di refusione delle somme spese, da spendersi e spendibili con copertura di due anni per spese di psicoterapia, stante la diagnosi di disturbo depressivo reattivo. Con vittoria di spese e competenze per l'assistenza professionale.
---- Decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi sig.
[...]
e sig.ra celebrato in Monza il 02 settembre 1995; atto trascritto nell'Ufficio Stato Pt_1 Parte_2 di Civile del Comune di Monza al n. 279 P. 25 anno 1995 - Atti di Matrimonio -Parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. dato atto e accertata la sperequazione economica tra i coniugi, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere mensilmente alla sig.ra n assegno divorzile dell'importo Pt_1 Pt_2 di euro 500,00 mensili da aggiornarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra in ragione Parte_2 dell'apporto della sig.ra alla famiglia con sacrificio della medesima e in ogni caso della Pt_2 sperequazione economica in modo da consentire una vita dignitosa;
in subordine stabilire la corresponsione di un assegno divorzile da versare in un'unica soluzione;
3. dato atto e accertata la liquidazione della quota di trattamento di fine servizio dichiarare tenuto il sig. a versare alla sig.ra a somma spettante di diritto. Pt_1 Pt_2
4. Con vittoria di spese e competenze per l'assistenza professionale. In via istruttoria Salvo spontanea integrazione, ordinare il deposito della documentazione relativa ai redditi e alle condizioni patrimoniali ai sensi dell'art 473 bis 12 aggiornata e in ogni il deposito della documentazione bancaria leggibile. Con riserva di modificare e integrare le conclusioni rassegante nonché indicare mezzi istruttori e ulteriore produzione documentale ex art 473 bis 17 cpc.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.06.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti Parte_2 dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con memoria del 23.10.2025 si costituiva in giudizio la quale chiedeva pronunciarsi la Parte_2 separazione personale dei coniugi con addebito al marito e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale con addebito, la determinazione in € 500,00 del contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento, che venisse ordinato al ricorrente di consegnare alla moglie gli effetti personali e i mobili di arredo della casa familiare a lei appartenenti, che fosse accertata la proprietà dell'automobile Toyota – corolla in proprietà di entrambi i coniugi e dunque che venisse disposto il trasferimento del 50% della proprietà del ricorrente alla stessa o in subordine l'assegnazione a sé dell'autovettura, la liberazione della resistente della fideiussione prestata dalla n merito al mutuo ipotecario relativo alla casa familiare Pt_2 di proprietà del ricorrente nonché che il ricorrente venisse condannato a corrisponderle la somma di euro 3.746,00. All'udienza del 25.11.2025 il Giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione, rigettava le istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. I - II. La domanda di separazione giudiziale è fondata. Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Quanto alla domanda di addebito formulata da nei confronti di in Parte_2 Parte_1 punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008). La resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo come la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare in via esclusiva alla violazione dell'obbligo del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte del ricorrente. Osserva il Tribunale che la parte ha posto a sostegno della domanda esclusivamente capitoli irrilevanti ai fini della decisione. In conclusione, la parte, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non hanno provato né la violazione da parte dell'altro coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva, l'esclusiva riconducibilità al marito della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. Devono di conseguenza essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito. IV. Quanto alla domanda di di percepire un assegno di mantenimento per sé a carico del Parte_2 coniuge, giova rammentare come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017). Dagli atti emerge che parte ricorrente percepisce una pensione di euro circa 2300,00 euro mensili su 12 mensilità, è proprietario esclusivo della casa di proprietà su cui grava un mutuo di 635 euro mensili che terminerà nel 2029; quanto alla sig. la stessa risulta avere un reddito mensile di circa 1000 euro su 12 mensilità (come Pt_2 emerge dall'analisi degli estratti conto e dal CU 2025); la stessa non è proprietaria di abitazione dove possa andare a vivere a seguito della separazione. In un simile quadro, considerata la disparità reddituale dei coniugi e la permanenza del dovere di solidarietà coniugale legato alla vicenda separativa e la necessità di assicurare al coniuge dotato di minori risorse della possibilità di godere di un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, deve essere riconosciuto a favore di n assegno di mantenimento Parte_2
a carico del coniuge. Nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento occorrerà, da un lato, dare rilievo alla disparità reddituale dei coniugi e, dall'altro, della capacità lavorativa della resistente nonché della situazione abitativa della stessa. In considerazione di quanto precede il Collegio reputa equo e congruo che corrisponda a Parte_1 per il suo mantenimento la somma mensile di cui in dispositivo con decorrenza dal mese Parte_2 di dicembre 2025. V. Quante alle domande formulate da parte resistente in relazione alla riconsegna di beni presenti nell'abitazione, in relazione al trasferimento della autovettura Toyota, alla liberazione della sig. alla Pt_2 garanzia fideiussoria prestata dalla stessa in occasione dell'acquisto dell'appartamento adibito a casa familiare, e la rifusione delle spese sostenute e da sostenere quantificate in euro 3746,00 per il sostegno psicologico cui la signora è ricorsa, non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice, neppure ai sensi dell'art. 473bis c.p.c. Ed invero l'articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cosiddette
“per subordinazione” o “forte” stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario salvo l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (Cass.civ.sez.1 sentenza n. 20638 del 22.10.2004 e sentenza n. 9915 del 24.04.2007). VI. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata in modo generico, risulta infondata e deve essere rigettata. Pare resistente non ha provato l'esistenza di un eventuale nesso causale tra il disturbo depressivo reattivo di cui al certificato medico agli atti e le asserite condotte di parte ricorrente. VII.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VIII. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 06.06.2025, così provvede: Parte_2
I) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. di e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in Monza il giorno 02.09.1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 1995, n. 279, Parte II, Serie A); II) Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da Parte_1 Parte_2
IV) Pone a carico di l'importo di € 350,00 da versare a entro il giorno Parte_1 Parte_2
10 di ogni mese quale assegno di mantenimento per il coniuge (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) con decorrenza dal mese di dicembre 2025; V) Dichiara inammissibili le domande di riconsegna di beni, di trasferimento del 50% della proprietà dell'autovettura Toyota e di liberazione della sig. alla garanzia fideiussoria prestata, e di pagamento Pt_2 della somma di euro 3746,00 a rifusione delle somme spese sostenute e da sostenere per il sostegno psicologico;
VI) rigetta la domanda di parte resistente di risarcimento del danno;
VII) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
VIII) Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti