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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3411/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3411/2024, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. parte ricorrente contro
, ), domicilio eletto presso CodiceFiscale_2 C.F._3 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. PRELLI GIULIANO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Dichiarare allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in data 1.10.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Novara dell'anno 2021, Parte I, Serie - n. 119; - ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare che la casa adibita ad ex residenza
Pag. 1 coniugale posta in Novara, Via Magalotti n.7 Int. 16, resterà assegnata al Sig. unitamente ai Parte_2 mobili pertinenze e arredi, il quale continuerà a corrispondere in via esclusiva il canone mensile pari ad €. 900,00;
- dichiarare compensate le spese legali.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara Parte_1 Parte_2 in data 01/10/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 119, parte I, anno 2021. Dalla loro unione, non sono nati figli. Con ricorso congiunto e cumulativo, le parti hanno chiesto prima la pronuncia di separazione e poi di divorzio.
Quindi, con sentenza n. 103/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della conseguente domanda di scioglimento del matrimonio, con deposito di note scritte fino all'udienza del 15/10/2025.
Quindi, con note depositate nei termini, è stata richiesta sentenza di scioglimento del matrimonio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 103/2024, passata in giudicato il 7/10/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 1/10/2021 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 119, parte I, anno 2021;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto e omologa le condizioni di divorzio, sopra riportate;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3411/2024, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. parte ricorrente contro
, ), domicilio eletto presso CodiceFiscale_2 C.F._3 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. PRELLI GIULIANO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: Dichiarare allo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in data 1.10.2021, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Novara dell'anno 2021, Parte I, Serie - n. 119; - ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare che la casa adibita ad ex residenza
Pag. 1 coniugale posta in Novara, Via Magalotti n.7 Int. 16, resterà assegnata al Sig. unitamente ai Parte_2 mobili pertinenze e arredi, il quale continuerà a corrispondere in via esclusiva il canone mensile pari ad €. 900,00;
- dichiarare compensate le spese legali.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara Parte_1 Parte_2 in data 01/10/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 119, parte I, anno 2021. Dalla loro unione, non sono nati figli. Con ricorso congiunto e cumulativo, le parti hanno chiesto prima la pronuncia di separazione e poi di divorzio.
Quindi, con sentenza n. 103/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della conseguente domanda di scioglimento del matrimonio, con deposito di note scritte fino all'udienza del 15/10/2025.
Quindi, con note depositate nei termini, è stata richiesta sentenza di scioglimento del matrimonio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 103/2024, passata in giudicato il 7/10/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 1/10/2021 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 119, parte I, anno 2021;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) prende atto e omologa le condizioni di divorzio, sopra riportate;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3