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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15628 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CALZATURIFICIO BALLIN, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato ed assistito dall’avv. Sandro Liviero - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 09/04/2025; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere TA OL;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffelel Gargiulo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile il quale ha insisto nel ricorso;
sentito il difensore di IO TE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoe, in subordine,di rigettarlo;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15628 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/04/2025 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 21/01/2016 dal Tribunale di Venezia, con la quale l’imputato IO TE è stato assolto, con formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di truffa commesso tra il 2004 e il 2008 ai danni del Calzaturificio BA s.r.l. In estrema sintesi, premesso che il calzaturificio si avvaleva dell'opera professionale della ditta individuale IO TE, alla quale commissionava il taglio di tomaie dei prodotti a marchio BA, si contesta al IO che la fattura n. 11 del 30 giugno 2008 era stata emessa per un numero di tomaie superiore rispetto a quelle commissionate e consegnate;
convocato il IO e contestatagli l'avvenuta sovrafatturazione, questi l’ammetteva, precisando che si trattava di un errore e riemetteva il documento fiscale in modo corretto;
da un controllo a ritroso negli anni, emergeva che nel corso di quattro anni di rapporto lavorativo vi sarebbero state altre sovrafatturazioni per un importo complessivo di oltre 103.090,44 euro (si appurava che era stato commissionato un numero di paia di tomaie inferiore a quello che era stato fatturato); in seguito a querela per truffa sporta in data 30 settembre 2008, all’esito dell’indagine contabile e degli accertamenti della Guarda di Finanza, IO veniva rinviato a giudizio per truffa e la BA s.r.l. si costituiva parte civile;
il Tribunale di Venezia assolveva l’imputato con formula “perché il fatto non sussiste”, respingendo la richiesta di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali;
proponeva appello la parte civile ai soli effetti civili, ritenendo di avere provato che IO avesse operato le sovrafatturazioni (ai punti 1, 2 e 4 dell'imputazione, mentre per il capo numero 3 era stato lo stesso IO a confessare e a riemettere la nuova fattura con gli importi corretti); proponeva appello anche l'imputato ai sensi dell'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo la condanna della parte civile e querelante alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile Calzaturificio BA s.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata (pag. 8 paragrafo 1.3), pur avendo stabilito che la parte civile attraverso le produzioni documentali aveva fornito la prova certa della sovrafatturazione illecita (mediante gli ordini, i documenti di trasporto, le schede di produzione e le fatture), riteneva tale dato “neutro”, così errando nell’applicazione dei principi relativi all’onere della prova poiché, una volta riconosciuta la sovrafatturazione effettuata da IO, non spettava alla BA l'onere di dimostrare di non avere effettuato richieste integrative agli ordini (provando quindi il fatto illecito e il nesso di causa), ma sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova di avere eseguito un numero maggiore di tomaie perché richieste dalla committente per giustificare la sovrafatturazione;
tale prova non risulta essere stata fornita e non si rileva dal testo della sentenza. 3 2.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello omesso, o comunque ridimensionato nel loro contenuto, la testimonianza del sig. HI - resa all'udienza del 04/12/2014 (il quale riferisce che dai controlli eseguiti, emergeva che il quantitativo di tomaie fatturato da IO non corrispondeva a quanto ordinato e che non erano state chieste integrazioni degli ordini) a conferma della illiceità della sovrafatturazione, quale elemento incompatibile con l'argomentazione della sentenza che giustifica la sovrafatturazione come conseguente a una richiesta della BA di fornire un maggiore numero di tomaie rispetto all'originario ordinativo -; la testimonianza della teste RE BA – la quale riferisce che le grandi firme per le quali la BA lavora controllano numero e qualità di quanto consegnato, che non può essere superiore a quanto commissionato -, e le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato IO (rese all’udienza del 17/12/2015), che ha confermato la precisione dei controlli effettuati dalla BA;
la difesa censura l’affermazione della corte di appello che qualifica le testimonianze come “una serie di elementi poco incisivi”, senza nessuna argomentazione congrua e logica. 2.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello omesso la valutazione della testimonianza di RE BA e di HI rese l'udienza del 04/12/2014, con la quale i testi confermavano che i controlli degli ordinativi delle case di moda avvenivano anche nei quantitativi;
la difesa censura la illogicità della motivazione della corte di appello che ha ritenuto trattarsi di un dato generico, riferito semplicemente alla sussistenza di detti controlli e che la “pervasività dei controlli ... non esclude che … dette società potessero nel corso del tempo aumentare le quantità degli ordini richiesti” (p.17 ricorso); tale argomento, attraverso un ragionamento ipotetico, probabilistico e generico azzera la valenza probatoria di un dato obiettivamente acquisito e certo. 2.4. Con il quarto motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., per avere la corte di appello, in spregio ai principi generali che regolano la valutazione della prova, sminuito e ritenuto privo di rilevanza probatoria il fatto che IO aveva offerto in via stragiudiziale la somma di euro 50.000 (come confermato dal teste della Guardia di Finanza, Bianchi) per evitare il contenzioso e che nello stesso periodo un altro terzista che operava con analoghe modalità aveva ammesso le proprie responsabilità e risarcito il danno;
secondo la corte di merito, tali dati sarebbero irrilevanti: IO aveva abbandonato le trattative, reputando, dopo l’incontro con il commercialista, di avere operato correttamente;
l'altro elemento veniva ritenuto estraneo alla vicenda. Con riferimento in particolare alle dichiarazioni rese da IO, la difesa censura che la corte di appello, a fronte dell’ammissione di avere effettuato una sovrafatturazione in occasione della contestazione fattagli da RE BA alla presenza di HI (v. testimonianza RE BA ud. 04/12/2014), ha illogicamente attribuito maggiore rilievo alla successiva negazione 4 del fatto da parte del IO, dopo avere consultato un commercialista, valutandola idonea a vincere un elemento di prova costituito dall’offerta di un risarcimento. 2.5. Con il quinto motivo, si censurano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento alla parte in cui la corte di appello conclude per la maggiore probabilità della tesi del IO rispetto a quella della ditta BA, in quanto solo la prima sarebbe suffragata da elementi probatori di riscontro individuati: nella testimonianza di IO DE (cugino dell'imputato), il quale aveva riferito di avere ricevuto alcune telefonate ad integrazione degli ordini senza peraltro precisare - e nella sentenza non ve ne è traccia - se queste fossero riferibili agli episodi di cui al capo di imputazione;
a fronte del compendio probatorio fornito dalla parte civile costituito da: prova documentale certa della sovrafatturazione;
prova che i controlli delle maison della moda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionati e che tali ordini non erano soggetti a modificazione;
riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato ed emissione (v. capo 3 dell’l'imputazione) di una nuova fattura in sostituzione di quella contestata;
la volontà manifestata dall'imputato di versare la somma di euro 50.000,00 per evitare il contenzioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati. 2.Deve, innanzitutto, premettersi che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenze di merito costituenti una cd. “doppia conforme” e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01;Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). 3. Tanto premesso, i motivi di ricorso vengono trattati unitariamente, essendo strettamente connessi. 3.1. Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale erano stati sentiti, oltre all’imputato e al querelante, anche dei testimoni (RE BA e HI, dipendente della società sui controlli ad opera della maison di moda committenti), non erano stati ritenuti idonei dal Tribunale, con giudizio condiviso dalla Corte di appello, a comprovare che l’imputato 5 avesse agito con artifici e raggiri ai fini della contestata sovrafatturazione, valutando come “poco incisivi” gli elementi a sostegno della tesi della parte civile (pp.
9-10 sentenza impugnata: prova documentale della sovrafatturazione;
prova che i controlli delle maison della moda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionati e che tali ordini non erano soggetti a modificazione;
riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato per il capo 3 dell’ l'imputazione con emissione di nuova fattura sostitutiva;
proposta, sia pure poi revocata, di versamento della somma di euro 50.000,00 per evitare il contenzioso). La Corte d’appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto non dirimenti i citati gli elementi a sostegno della tesi accusatoria, (ad avviso della parte civile “svalutati”), in quanto: la sussistenza di incisivi controlli, all’interno del calzaturificio BA ad opera delle maison di moda committenti al momento della consegna della merca, è stata ritenuta non puntualmente riscontrata, poiché i testi avevano fornito versioni diverse sulle modalità, anche temporali, del controllo (per es. sporadiche, secondo il HI), sicché è apparso poco rilevante che esso potesse riguardare la qualità e quantità dei beni se effettuato in modo non costante;
d’altra parte, si è ritenuto che l’eventuale pervasività dei controlli non escludeva che le società, nel corso del tempo, potessero aumentare la quantità di ordini richiesti, sollecitando quindi la BA ad adoperarsi in tal senso presso i propri terzisti. La Corte d’appello ha preso specificamente in considerazione tutte le deduzioni della difesa della parte civile, compresa la volontà iniziale del IO di addivenire ad un accordo stragiudiziale, tramite pagamento della somma di euro 50.000,00 a favore della BA, a tacitazione di ogni pretesa, come anche l’ammissione da parte di altro terzista della BA di avere operato sovrafatturazioni, dando atto, sul punto, delle ragioni per cui l’imputato, inizialmente, si era mostrato favorevole all’accordo con la parte civile per poi abbandonare le trattative, a seguito di confronto con il commercialista e con l’associazione degli artigiani di riferimento (reputando di avere operato correttamente nella predisposizione della fattura n. 3 del capo di imputazione); anche la vicenda che aveva coinvolto altro terzista veniva ritenuta inconferente in quanto del tutto estranea rispetto a quella del IO. Ebbene, la motivazione della Corte d’appello, nel ritenere non dirimenti tali elementi, appare esente da vizi logico giuridici, essendo evidente che la vicenda di “altro terzista” non abbia alcun rilievo nel caso in esame e che non appare manifestamente illogica la giustificazione fornita al “cambiamento di strategia” da parte del IO circa l’iniziale ipotesi di accordo. Per contro, la Corte d’appello, ha ritenuto la tesi difensiva suffragata da elementi di riscontro (p. 10 sentenza impugnata): la testimonianza del teste IO DE, dipendente dell’imputato, a conferma che le ordinazioni, nel corso dell’esecuzione, sovente venivano modificate, anche mediante telefonate;
la presenza presso i locali della ditta del IO di un quantitativo di pellame di significativamente superiore rispetto a quello necessario per l’esecuzione degli ordini, nonché la sussistenza, insieme alle fatture calcolate in eccesso, di una serie di fatturazioni stimate per difetto;
elementi, questi, dai quali emergerebbe che le ordinazioni della società BA non si basavano su uno schema rigido di corrispondenza tra l’ordine originario e 6 la successiva consegna, potendo anche variare in ragione delle mutevoli esigenze della clientela, rappresentata, soprattutto, dalle maison di moda. 4. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del Tribunale, risulta congruamente motivata sotto i profili dedotti dalla ricorrente parte civile;
detta motivazione, non è certo “manifestamente” illogica, né risulta alcun travisamento degli elementi probatori e, conseguentemente, valutativi. Per contro, deve osservarsi che la difesa della parte civile ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un - non consentito - nuovo giudizio di merito, in contrasto con il diritto vivente, dovendo rammentare, in proposito, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, seppure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, I3arraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che nel caso in esame la difesa del ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e ciò vale sia per il processo penale che per le questioni civili incardinate nel processo penale. Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se 7 tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955). 4. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente TA OL LU LI
rappresentato ed assistito dall’avv. Sandro Liviero - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 09/04/2025; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere TA OL;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffelel Gargiulo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile il quale ha insisto nel ricorso;
sentito il difensore di IO TE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoe, in subordine,di rigettarlo;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15628 Anno 2026 Presidente: AIELLI LUCIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/04/2025 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 21/01/2016 dal Tribunale di Venezia, con la quale l’imputato IO TE è stato assolto, con formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di truffa commesso tra il 2004 e il 2008 ai danni del Calzaturificio BA s.r.l. In estrema sintesi, premesso che il calzaturificio si avvaleva dell'opera professionale della ditta individuale IO TE, alla quale commissionava il taglio di tomaie dei prodotti a marchio BA, si contesta al IO che la fattura n. 11 del 30 giugno 2008 era stata emessa per un numero di tomaie superiore rispetto a quelle commissionate e consegnate;
convocato il IO e contestatagli l'avvenuta sovrafatturazione, questi l’ammetteva, precisando che si trattava di un errore e riemetteva il documento fiscale in modo corretto;
da un controllo a ritroso negli anni, emergeva che nel corso di quattro anni di rapporto lavorativo vi sarebbero state altre sovrafatturazioni per un importo complessivo di oltre 103.090,44 euro (si appurava che era stato commissionato un numero di paia di tomaie inferiore a quello che era stato fatturato); in seguito a querela per truffa sporta in data 30 settembre 2008, all’esito dell’indagine contabile e degli accertamenti della Guarda di Finanza, IO veniva rinviato a giudizio per truffa e la BA s.r.l. si costituiva parte civile;
il Tribunale di Venezia assolveva l’imputato con formula “perché il fatto non sussiste”, respingendo la richiesta di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali;
proponeva appello la parte civile ai soli effetti civili, ritenendo di avere provato che IO avesse operato le sovrafatturazioni (ai punti 1, 2 e 4 dell'imputazione, mentre per il capo numero 3 era stato lo stesso IO a confessare e a riemettere la nuova fattura con gli importi corretti); proponeva appello anche l'imputato ai sensi dell'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo la condanna della parte civile e querelante alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile Calzaturificio BA s.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata (pag. 8 paragrafo 1.3), pur avendo stabilito che la parte civile attraverso le produzioni documentali aveva fornito la prova certa della sovrafatturazione illecita (mediante gli ordini, i documenti di trasporto, le schede di produzione e le fatture), riteneva tale dato “neutro”, così errando nell’applicazione dei principi relativi all’onere della prova poiché, una volta riconosciuta la sovrafatturazione effettuata da IO, non spettava alla BA l'onere di dimostrare di non avere effettuato richieste integrative agli ordini (provando quindi il fatto illecito e il nesso di causa), ma sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova di avere eseguito un numero maggiore di tomaie perché richieste dalla committente per giustificare la sovrafatturazione;
tale prova non risulta essere stata fornita e non si rileva dal testo della sentenza. 3 2.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello omesso, o comunque ridimensionato nel loro contenuto, la testimonianza del sig. HI - resa all'udienza del 04/12/2014 (il quale riferisce che dai controlli eseguiti, emergeva che il quantitativo di tomaie fatturato da IO non corrispondeva a quanto ordinato e che non erano state chieste integrazioni degli ordini) a conferma della illiceità della sovrafatturazione, quale elemento incompatibile con l'argomentazione della sentenza che giustifica la sovrafatturazione come conseguente a una richiesta della BA di fornire un maggiore numero di tomaie rispetto all'originario ordinativo -; la testimonianza della teste RE BA – la quale riferisce che le grandi firme per le quali la BA lavora controllano numero e qualità di quanto consegnato, che non può essere superiore a quanto commissionato -, e le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato IO (rese all’udienza del 17/12/2015), che ha confermato la precisione dei controlli effettuati dalla BA;
la difesa censura l’affermazione della corte di appello che qualifica le testimonianze come “una serie di elementi poco incisivi”, senza nessuna argomentazione congrua e logica. 2.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello omesso la valutazione della testimonianza di RE BA e di HI rese l'udienza del 04/12/2014, con la quale i testi confermavano che i controlli degli ordinativi delle case di moda avvenivano anche nei quantitativi;
la difesa censura la illogicità della motivazione della corte di appello che ha ritenuto trattarsi di un dato generico, riferito semplicemente alla sussistenza di detti controlli e che la “pervasività dei controlli ... non esclude che … dette società potessero nel corso del tempo aumentare le quantità degli ordini richiesti” (p.17 ricorso); tale argomento, attraverso un ragionamento ipotetico, probabilistico e generico azzera la valenza probatoria di un dato obiettivamente acquisito e certo. 2.4. Con il quarto motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., per avere la corte di appello, in spregio ai principi generali che regolano la valutazione della prova, sminuito e ritenuto privo di rilevanza probatoria il fatto che IO aveva offerto in via stragiudiziale la somma di euro 50.000 (come confermato dal teste della Guardia di Finanza, Bianchi) per evitare il contenzioso e che nello stesso periodo un altro terzista che operava con analoghe modalità aveva ammesso le proprie responsabilità e risarcito il danno;
secondo la corte di merito, tali dati sarebbero irrilevanti: IO aveva abbandonato le trattative, reputando, dopo l’incontro con il commercialista, di avere operato correttamente;
l'altro elemento veniva ritenuto estraneo alla vicenda. Con riferimento in particolare alle dichiarazioni rese da IO, la difesa censura che la corte di appello, a fronte dell’ammissione di avere effettuato una sovrafatturazione in occasione della contestazione fattagli da RE BA alla presenza di HI (v. testimonianza RE BA ud. 04/12/2014), ha illogicamente attribuito maggiore rilievo alla successiva negazione 4 del fatto da parte del IO, dopo avere consultato un commercialista, valutandola idonea a vincere un elemento di prova costituito dall’offerta di un risarcimento. 2.5. Con il quinto motivo, si censurano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento alla parte in cui la corte di appello conclude per la maggiore probabilità della tesi del IO rispetto a quella della ditta BA, in quanto solo la prima sarebbe suffragata da elementi probatori di riscontro individuati: nella testimonianza di IO DE (cugino dell'imputato), il quale aveva riferito di avere ricevuto alcune telefonate ad integrazione degli ordini senza peraltro precisare - e nella sentenza non ve ne è traccia - se queste fossero riferibili agli episodi di cui al capo di imputazione;
a fronte del compendio probatorio fornito dalla parte civile costituito da: prova documentale certa della sovrafatturazione;
prova che i controlli delle maison della moda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionati e che tali ordini non erano soggetti a modificazione;
riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato ed emissione (v. capo 3 dell’l'imputazione) di una nuova fattura in sostituzione di quella contestata;
la volontà manifestata dall'imputato di versare la somma di euro 50.000,00 per evitare il contenzioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati. 2.Deve, innanzitutto, premettersi che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenze di merito costituenti una cd. “doppia conforme” e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01;Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). 3. Tanto premesso, i motivi di ricorso vengono trattati unitariamente, essendo strettamente connessi. 3.1. Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale erano stati sentiti, oltre all’imputato e al querelante, anche dei testimoni (RE BA e HI, dipendente della società sui controlli ad opera della maison di moda committenti), non erano stati ritenuti idonei dal Tribunale, con giudizio condiviso dalla Corte di appello, a comprovare che l’imputato 5 avesse agito con artifici e raggiri ai fini della contestata sovrafatturazione, valutando come “poco incisivi” gli elementi a sostegno della tesi della parte civile (pp.
9-10 sentenza impugnata: prova documentale della sovrafatturazione;
prova che i controlli delle maison della moda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionati e che tali ordini non erano soggetti a modificazione;
riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato per il capo 3 dell’ l'imputazione con emissione di nuova fattura sostitutiva;
proposta, sia pure poi revocata, di versamento della somma di euro 50.000,00 per evitare il contenzioso). La Corte d’appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto non dirimenti i citati gli elementi a sostegno della tesi accusatoria, (ad avviso della parte civile “svalutati”), in quanto: la sussistenza di incisivi controlli, all’interno del calzaturificio BA ad opera delle maison di moda committenti al momento della consegna della merca, è stata ritenuta non puntualmente riscontrata, poiché i testi avevano fornito versioni diverse sulle modalità, anche temporali, del controllo (per es. sporadiche, secondo il HI), sicché è apparso poco rilevante che esso potesse riguardare la qualità e quantità dei beni se effettuato in modo non costante;
d’altra parte, si è ritenuto che l’eventuale pervasività dei controlli non escludeva che le società, nel corso del tempo, potessero aumentare la quantità di ordini richiesti, sollecitando quindi la BA ad adoperarsi in tal senso presso i propri terzisti. La Corte d’appello ha preso specificamente in considerazione tutte le deduzioni della difesa della parte civile, compresa la volontà iniziale del IO di addivenire ad un accordo stragiudiziale, tramite pagamento della somma di euro 50.000,00 a favore della BA, a tacitazione di ogni pretesa, come anche l’ammissione da parte di altro terzista della BA di avere operato sovrafatturazioni, dando atto, sul punto, delle ragioni per cui l’imputato, inizialmente, si era mostrato favorevole all’accordo con la parte civile per poi abbandonare le trattative, a seguito di confronto con il commercialista e con l’associazione degli artigiani di riferimento (reputando di avere operato correttamente nella predisposizione della fattura n. 3 del capo di imputazione); anche la vicenda che aveva coinvolto altro terzista veniva ritenuta inconferente in quanto del tutto estranea rispetto a quella del IO. Ebbene, la motivazione della Corte d’appello, nel ritenere non dirimenti tali elementi, appare esente da vizi logico giuridici, essendo evidente che la vicenda di “altro terzista” non abbia alcun rilievo nel caso in esame e che non appare manifestamente illogica la giustificazione fornita al “cambiamento di strategia” da parte del IO circa l’iniziale ipotesi di accordo. Per contro, la Corte d’appello, ha ritenuto la tesi difensiva suffragata da elementi di riscontro (p. 10 sentenza impugnata): la testimonianza del teste IO DE, dipendente dell’imputato, a conferma che le ordinazioni, nel corso dell’esecuzione, sovente venivano modificate, anche mediante telefonate;
la presenza presso i locali della ditta del IO di un quantitativo di pellame di significativamente superiore rispetto a quello necessario per l’esecuzione degli ordini, nonché la sussistenza, insieme alle fatture calcolate in eccesso, di una serie di fatturazioni stimate per difetto;
elementi, questi, dai quali emergerebbe che le ordinazioni della società BA non si basavano su uno schema rigido di corrispondenza tra l’ordine originario e 6 la successiva consegna, potendo anche variare in ragione delle mutevoli esigenze della clientela, rappresentata, soprattutto, dalle maison di moda. 4. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del Tribunale, risulta congruamente motivata sotto i profili dedotti dalla ricorrente parte civile;
detta motivazione, non è certo “manifestamente” illogica, né risulta alcun travisamento degli elementi probatori e, conseguentemente, valutativi. Per contro, deve osservarsi che la difesa della parte civile ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un - non consentito - nuovo giudizio di merito, in contrasto con il diritto vivente, dovendo rammentare, in proposito, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, seppure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, I3arraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che nel caso in esame la difesa del ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e ciò vale sia per il processo penale che per le questioni civili incardinate nel processo penale. Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se 7 tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955). 4. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente TA OL LU LI