TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/11/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 526 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati SEIDENARI GIUSEPPE e CASELLI LUCA
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in PA Venlo (Paesi CP_1
Bassi), 5928, Groot Egtenrayseweg 21
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: la parte ricorrente, sola costituita, come nel proprio atto introduttivo.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo europeo n. 2214/2023 pronunciato Pt_1 in data 03/10/2023, contenente ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo CP_1 di euro 27.557,36, oltre spese di procedura.
1 2. ricevuta notifica dell'ingiunzione, ha proposto opposizione compilando e CP_1 depositando presso la cancelleria dell'intestato Tribunale il modulo F allegato all'art. 16 par. 1 del
Regolamento CE n. 1896/2006.
3. Con ordinanza del 06/12/2023, questo Tribunale, in ossequio ai principi dettati da Cass., sez. un.,
31/01/2019, n. 2840, ha concesso al creditore termine fino al 06/02/2024 per proseguire il procedimento secondo l'appropriato rito civile nazionale.
4. ha così depositato ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in data 01/02/2024, domandando Pt_1
“confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo europeo n. 2214/2023 del 03.10.2023 del
Tribunale di Modena pronunciato nei confronti di , come in atti generalizzata e CP_1 rappresentata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento di in ordine alle obbligazioni CP_1 assunte nei confronti di e di conseguenza condannare la predetta al Parte_1 CP_1 pagamento in favore di della somma di € 27.557,36, oltre a interessi moratori dalle Parte_1 scadenze delle singole fatture al saldo ovvero, in via di stretto subordine, di quella diversa somma che sarà provata all'esito dell'istruttoria o che sarà ritenuta equa e di giustizia.”.
5. è rimasta contumace e la causa, di natura documentale, viene ora decisa senza CP_1 necessità di ulteriore istruttoria.
6. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. a) del Regolamento UE 1215/2012, sussiste la giurisdizione italiana poiché la causa ha per oggetto contratto di vendita di beni mobili (piastrelle) concluso ed eseguito in Italia (consegna delle merci allo spedizioniere a Corlo di Formigine), con pagamento del prezzo da effettuarsi al domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, c.c.
Per le medesime ragioni sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
7. Nel merito, la domanda della ricorrente è fondata, dal momento che il credito di cui si discute – peraltro mai specificamente contestato dalla convenuta – è comprovato dalle fatture di vendita n.
1334/UE del 08/08/2022, 1604/UE del 26/09/2022, decurtate dell'importo di cui alla nota di credito
1549/UE del 19/07/2022, che si riferiscono a merce di cui è provata la consegna.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di ai sensi dell'art. CP_1
91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge l'opposizione di e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto CP_1 ingiuntivo europeo di questo Tribunale n. 2214/2023 del 03/10/2023 nei confronti della stessa, che viene dichiarato esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_1 Parte_1
1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa (spese di notifica, di contributo unificato, di registrazione della sentenza) documentati.
Si comunichi.
Modena, 26/11/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
3