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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1665/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13038/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Citta Metropolitana Di Roma Capitale - 80034390585
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 8614 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13152/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Città Metropolitana di Roma propone ricorso contro il Comune di Tivoli per l'annullamento del sollecito di pagamento n. 8614 relativo alla TARI per l'anno 2020.
La ricorrente sostiene di aver già corrisposto regolarmente il tributo, di tal che l'atto merita annullamento.
Si costituisce in giudizio il Comune di Tivoli asserendo che, dopo la proposizione del ricorso, l'atto è stato annullato in autotutela, chiedendo di rilevare l'estinzione per cessazione della materia del contendere e compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuto meno l'atto impugnato, la Corte rileva l'estinzione del giudizio. Tuttavia, le spese vanno poste a carico del Comune di Tivoli che, per annullare un atto illegittimo, ha proceduto soltanto dopo aver ricevuto il ricorso, nonostante l'istanza di annullamento stragiudiziale precedente. Spese che si liquidano in euro
350,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese che liquia in Euro 350,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13038/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Citta Metropolitana Di Roma Capitale - 80034390585
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tivoli - Piazza Del Governo 1 00019 Tivoli RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.tivoli.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 8614 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13152/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Città Metropolitana di Roma propone ricorso contro il Comune di Tivoli per l'annullamento del sollecito di pagamento n. 8614 relativo alla TARI per l'anno 2020.
La ricorrente sostiene di aver già corrisposto regolarmente il tributo, di tal che l'atto merita annullamento.
Si costituisce in giudizio il Comune di Tivoli asserendo che, dopo la proposizione del ricorso, l'atto è stato annullato in autotutela, chiedendo di rilevare l'estinzione per cessazione della materia del contendere e compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuto meno l'atto impugnato, la Corte rileva l'estinzione del giudizio. Tuttavia, le spese vanno poste a carico del Comune di Tivoli che, per annullare un atto illegittimo, ha proceduto soltanto dopo aver ricevuto il ricorso, nonostante l'istanza di annullamento stragiudiziale precedente. Spese che si liquidano in euro
350,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna il Comune di Tivoli al pagamento delle spese che liquia in Euro 350,00 oltre accessori se dovuti.