TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. SC PA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2112/2023 posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria, alla Via Sbarre Centrali n.124, presso lo studio dell'Avv. Antonio Foti che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
-ricorrente- contro
(P. IVA. , in persona del Ministero pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-resistente–
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali
CONCLUSIONI: come da verbale del 6.11.2025.
PREMESSO
- che in data 1.08.2023 l'avv. ta depositava ricorso in opposizione avverso il decreto di Pt_1 pagamento emesso da questo Tribunale, depositato in cancelleria l'1.06.2023 e comunicato a mezzo pec in data 12.07.2023, con il quale le era stata riconosciuta – per la sua opera di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del giudizio Parte_2 n.2842/2018 R.G. -, la complessiva somma di euro 2.100,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
- che detto procedimento aveva ad oggetto il riconoscimento giudiziale di paternità e corresponsione del mantenimento dalla nascita del minore nei confronti di Persona_1 Parte_3 ed era stato definito con sentenza n.725/23 dell'8.05.2023 che, accogliendo la domanda proposta dalla aveva condannato “il soccombente alle spese di giudizio da rifondere Parte_2 Parte_3 in favore dell'RA stante l'ammissione della parte vittoriosa al Patrocinio a spese dello Stato, che liquida nella complessiva somma di E 6300,00 comprensivo per consulenza tecnica che si liquida come da separato decreto- oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge”.
- che, all'esito di rinnovazione della notifica del ricorso, in data 2.10.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda avversa;
Controparte_1
- che all'udienza del 6.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
1 MOTIVI
La ricorrente lamenta l'esiguità della somma liquidata in proprio favore dal Giudice del giudizio n.2842/2018 R.G, a titolo di compenso professionale per l'attività dalla medesima espletata nell'ambito del predetto giudizio, in quanto inferiore rispetto alle spese liquidate in favore dell'RA (pari ad euro 6.300,00) ed in quanto non conforme alle tariffe professioni vigenti e non adeguata all'attività difensiva effettivamente svolta.
Orbene, l'opposizione è infondata.
Il provvedimento impugnato si è uniformato al condivisibile principio di legittimità, peraltro, ivi espressamente richiamato secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Ord. n. 22017 /2018; in questo senso anche Ord. n. 11590 /2019).
Inoltre, si ritiene che l'importo liquidato con il provvedimento oggetto d'opposizione sia corretto atteso che il Giudice che lo ha emesso ha applicato i parametri di cui al Protocollo adottato in data 23.01.2023 dalla Prima Sezione del Tribunale di Reggio Calabria in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione, nonché congruo nel suo ammontare avuto riguardo all'attività effettivamente svolta.
Ma vi è di più, anche volendo applicare lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e di complessità bassa del DM 55/14, qual era quella oggetto di liquidazione, applicando i minimi tariffari, in ragione della semplicità e della ridotta attività svolta in concreto, e operata la riduzione ex art. 130 DPR 115/02, la somma risultante sarebbe stata inferiore a quello in concreto liquidata.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 1.278,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge determinata applicando i minimi tariffari dello scaglione da 1.101 a 5.200 € del D.M 55/14 relativo al giudizio innanzi al giudice di cognizione di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice SC PA, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente che si liquidano in € 1.278,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria 01.12.2025
Il giudice
SC PA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. SC PA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2112/2023 posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025 vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria, alla Via Sbarre Centrali n.124, presso lo studio dell'Avv. Antonio Foti che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
-ricorrente- contro
(P. IVA. , in persona del Ministero pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria alla via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-resistente–
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali
CONCLUSIONI: come da verbale del 6.11.2025.
PREMESSO
- che in data 1.08.2023 l'avv. ta depositava ricorso in opposizione avverso il decreto di Pt_1 pagamento emesso da questo Tribunale, depositato in cancelleria l'1.06.2023 e comunicato a mezzo pec in data 12.07.2023, con il quale le era stata riconosciuta – per la sua opera di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del giudizio Parte_2 n.2842/2018 R.G. -, la complessiva somma di euro 2.100,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
- che detto procedimento aveva ad oggetto il riconoscimento giudiziale di paternità e corresponsione del mantenimento dalla nascita del minore nei confronti di Persona_1 Parte_3 ed era stato definito con sentenza n.725/23 dell'8.05.2023 che, accogliendo la domanda proposta dalla aveva condannato “il soccombente alle spese di giudizio da rifondere Parte_2 Parte_3 in favore dell'RA stante l'ammissione della parte vittoriosa al Patrocinio a spese dello Stato, che liquida nella complessiva somma di E 6300,00 comprensivo per consulenza tecnica che si liquida come da separato decreto- oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge”.
- che, all'esito di rinnovazione della notifica del ricorso, in data 2.10.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda avversa;
Controparte_1
- che all'udienza del 6.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
1 MOTIVI
La ricorrente lamenta l'esiguità della somma liquidata in proprio favore dal Giudice del giudizio n.2842/2018 R.G, a titolo di compenso professionale per l'attività dalla medesima espletata nell'ambito del predetto giudizio, in quanto inferiore rispetto alle spese liquidate in favore dell'RA (pari ad euro 6.300,00) ed in quanto non conforme alle tariffe professioni vigenti e non adeguata all'attività difensiva effettivamente svolta.
Orbene, l'opposizione è infondata.
Il provvedimento impugnato si è uniformato al condivisibile principio di legittimità, peraltro, ivi espressamente richiamato secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Ord. n. 22017 /2018; in questo senso anche Ord. n. 11590 /2019).
Inoltre, si ritiene che l'importo liquidato con il provvedimento oggetto d'opposizione sia corretto atteso che il Giudice che lo ha emesso ha applicato i parametri di cui al Protocollo adottato in data 23.01.2023 dalla Prima Sezione del Tribunale di Reggio Calabria in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione, nonché congruo nel suo ammontare avuto riguardo all'attività effettivamente svolta.
Ma vi è di più, anche volendo applicare lo scaglione delle cause di valore indeterminabile e di complessità bassa del DM 55/14, qual era quella oggetto di liquidazione, applicando i minimi tariffari, in ragione della semplicità e della ridotta attività svolta in concreto, e operata la riduzione ex art. 130 DPR 115/02, la somma risultante sarebbe stata inferiore a quello in concreto liquidata.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 1.278,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge determinata applicando i minimi tariffari dello scaglione da 1.101 a 5.200 € del D.M 55/14 relativo al giudizio innanzi al giudice di cognizione di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice SC PA, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente che si liquidano in € 1.278,00 oltre IVA, cpa e spese come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria 01.12.2025
Il giudice
SC PA
2