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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3481/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio;
parte attrice
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI parte necessaria
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
modifica del sesso e del nome attribuito alla nascita (art. 31 D.Lgs. 150/2011; L.164/1982).
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24-02-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione del 25.10.2024, ha chiesto l'autorizzazione Parte_1 all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da maschile a femminile, con il cambiamento del prenome ” con quello di “ , ”. Parte_1 Per_1 Per_2
1 In particolare, a fondamento della domanda ha esposto che: fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai assunto gli atteggiamenti e l'aspetto di una donna, grazie anche alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza l'attuale condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, anche a causa del possesso di documenti anagrafici al maschile;
di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili e che a tal fine ha già preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di
Roma, nonché con gli psicologi e psichiatri i quali, con relazione psico-sessuale sulla persona dell'attore, hanno attestato la sua condizione di disforia di genere. L'attore all'udienza del 24-02-2025 ha confermato a verbale il suo stato civile libero, come da certificazione prodotta in atti, precisando che dal matrimonio celebrato il 15-02-1986, rispetto al quale è intervenuta sentenza del 12-06-1993 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, non sono nati figli (certificazione prodotta in atti).
Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dall'attore, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma (RM) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ , ; -autorizzare a Parte_1 Per_1 Per_2 Parte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.”
Con decreto del 22-11-2024, è stato disposto il mutamento del rito in applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV-bis del codice di rito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 L. 164/1982
e art. 31 D.lgs 150/2011, come modificato dal D.lgs 164/2024, trattandosi di procedimento introdotto dopo il 28 febbraio 2023, ed è stata fissata l'udienza di comparizione e trattazione previa comunicazione di copia dell'atto introduttivo e del decreto al Pubblico Ministero in sede.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha trasmesso parere favorevole, concludendo per l'accoglimento della domanda in data 28-10-2024.
***
Sotto il profilo normativo, la fattispecie è disciplinata dalla legge n. 164/1982, come modificata e integrata dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, per come applicabile alla luce delle pronunzie della Corte Costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione.
L'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi
1,2,3”. Ai sensi del comma 5 del D.lgs. 150/2011, “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune ove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettifica nel relativo registro”. L'ordinamento giuridico accoglie un concetto di identità sessuale che attribuisce rilievo non già esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale accreditando una concezione del sesso come dato
2 complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori dei quali va ricercato ed agevolato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i sessi è qualitativa e non quantitativa - il o i fattori dominanti (cfr. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La norma citata costituisce, invero, l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale – da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico – come rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, in mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. n. 221/2015).
In ossequio ai suesposti principi di diritto, ritiene il Collegio che le domande formulate dall'attore debbano essere accolte. Dall'esame della documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica, rilasciata in data 30-11-2022 dal SAIFIP dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, a firma della dott.ssa e del Dott. risulta quanto segue: “dai colloqui e dai Testimone_1 Persona_3 test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018. La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il sesso femminile. La persona, inoltre, presenta un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale;
non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni di intersessualità né disturbi psichiatrici che avrebbero potuto inficiare la diagnosi di
Incongruenza di Genere. La persona riferisce di aver iniziato una terapia ormonale femminilizzante nel 2012 presso un endocrinologo privato (Dott. . La terapia ormonale continua nel Per_4 periodo attuale. La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un sodisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con 3 Incongruenza di Genere. (…) L'identificazione al femminile e il potersi presentare coerentemente con l'identità di genere a cui sente di appartenere ha permesso a di poter contenere i disagi Per_1 relativi alla Incongruenza di genere e di vivere serenamente la sua esistenza. Da quando lavinia si presenta al femminile però sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà emergono sia in ambito lavorativo sia nelle quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona. Pertanto, (…) si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia Per_1
l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici. Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi Per_1 pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
Dalla suddetta documentazione sanitaria prodotta è emerso che l'attore ha intrapreso e concluso il percorso psicodiagnostico attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio SAIFIP, con gli esiti sopra meglio esposti.
L'attore si è presentato all'udienza del 24-02-2025 dinanzi il Giudice Delegato relatore in abiti e con fattezze femminili, ha osservato durante tutto l'esame una condotta adeguata al contesto, mantenendo una postura e manifestando una gestualità tipicamente femminile.
Sentito dal giudice delegato, l'attore ha ripercorso le tappe del proprio percorso di affermazione di genere, soffermandosi sul rapporto problematico con il proprio corpo e sul crescente disagio patito a causa della maturata consapevolezza della divergenza tra il proprio essere intimamente donna e il proprio aspetto fisico.
L'attore ha rappresentato al giudice le difficoltà che incontra nella vita sociale a causa della discrasia esistente tra quanto risulta dai suoi documenti di identità ed il suo aspetto fisico (in particolare, in ambito lavorativo). ha, quindi, manifestato con fermezza la volontà di sottoporsi al trattamento Parte_1 chirurgico chiarendo di ben comprendere le difficoltà del percorso transizione e l'irreversibilità del suo risultato.
Sulla scorta di tali considerazioni e rilevato che non risultano sintomatologie apparenti, né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni all'esecuzione degli interventi di chirurgia adattativa (come certificato dalla documentazione medica in atti), il Collegio ritiene che gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali siano necessari al fine di garantire a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1 offrendogli così la possibilità di superare definitivamente il divario attualmente esistente tra la sua condizione fisica e sociale e la sua personalità, garantendogli una vita più serena attraverso la rimozione di quegli ostacoli che, allo stato, non gli consentono una identificazione accettabile della propria persona.
L'esame degli atti, l'esaustività della documentazione medica, proveniente da una struttura pubblica specializzata anche nel settore della incongruenza di genere, tale da escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, in uno con le dichiarazioni acquisite consentono dunque di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari a realizzare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
L'attore esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuto quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di
4 terapia specifica e i periodici controlli previsti (si veda anche certificato del Policlinico Umberto I di
Roma del 17-07-2023).
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili appare accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica e tenuto conto delle allegazioni di parte attrice, che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico - fisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Vanno dunque autorizzati il trattamento chirurgico e la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, con rettifica degli atti di stato civile con riferimento al sesso (da maschile a femminile)
e al nome (da ” a , ”) con il quale la parte è riconosciuta nel proprio Parte_1 Per_1 Per_2 ambiente familiare e sociale.
La natura del giudizio rende irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 3481/2024:
- autorizza nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento C.F._1 dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili;
- ordina, con riguardo a nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a C.F._1 femminile) e al nome (da ” a , ”) con tutti gli adempimenti susseguenti Parte_1 Per_1 Per_2 ai sensi della legge 164 del 1982;
- irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
13-03-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 3481/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio;
parte attrice
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI parte necessaria
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
modifica del sesso e del nome attribuito alla nascita (art. 31 D.Lgs. 150/2011; L.164/1982).
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24-02-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione del 25.10.2024, ha chiesto l'autorizzazione Parte_1 all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico e la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da maschile a femminile, con il cambiamento del prenome ” con quello di “ , ”. Parte_1 Per_1 Per_2
1 In particolare, a fondamento della domanda ha esposto che: fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai assunto gli atteggiamenti e l'aspetto di una donna, grazie anche alla somministrazione di una terapia ormonale femminilizzante;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza l'attuale condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, anche a causa del possesso di documenti anagrafici al maschile;
di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili e che a tal fine ha già preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di
Roma, nonché con gli psicologi e psichiatri i quali, con relazione psico-sessuale sulla persona dell'attore, hanno attestato la sua condizione di disforia di genere. L'attore all'udienza del 24-02-2025 ha confermato a verbale il suo stato civile libero, come da certificazione prodotta in atti, precisando che dal matrimonio celebrato il 15-02-1986, rispetto al quale è intervenuta sentenza del 12-06-1993 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, non sono nati figli (certificazione prodotta in atti).
Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dall'attore, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma (RM) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ , ; -autorizzare a Parte_1 Per_1 Per_2 Parte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.”
Con decreto del 22-11-2024, è stato disposto il mutamento del rito in applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV-bis del codice di rito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 L. 164/1982
e art. 31 D.lgs 150/2011, come modificato dal D.lgs 164/2024, trattandosi di procedimento introdotto dopo il 28 febbraio 2023, ed è stata fissata l'udienza di comparizione e trattazione previa comunicazione di copia dell'atto introduttivo e del decreto al Pubblico Ministero in sede.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha trasmesso parere favorevole, concludendo per l'accoglimento della domanda in data 28-10-2024.
***
Sotto il profilo normativo, la fattispecie è disciplinata dalla legge n. 164/1982, come modificata e integrata dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, per come applicabile alla luce delle pronunzie della Corte Costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione.
L'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 stabilisce che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il
Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi
1,2,3”. Ai sensi del comma 5 del D.lgs. 150/2011, “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune ove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettifica nel relativo registro”. L'ordinamento giuridico accoglie un concetto di identità sessuale che attribuisce rilievo non già esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale accreditando una concezione del sesso come dato
2 complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori dei quali va ricercato ed agevolato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i sessi è qualitativa e non quantitativa - il o i fattori dominanti (cfr. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La norma citata costituisce, invero, l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale – da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico – come rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164, in mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. n. 221/2015).
In ossequio ai suesposti principi di diritto, ritiene il Collegio che le domande formulate dall'attore debbano essere accolte. Dall'esame della documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica, rilasciata in data 30-11-2022 dal SAIFIP dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, a firma della dott.ssa e del Dott. risulta quanto segue: “dai colloqui e dai Testimone_1 Persona_3 test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018) già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018. La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il sesso femminile. La persona, inoltre, presenta un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale;
non si riscontrano, infine, concomitanti condizioni di intersessualità né disturbi psichiatrici che avrebbero potuto inficiare la diagnosi di
Incongruenza di Genere. La persona riferisce di aver iniziato una terapia ormonale femminilizzante nel 2012 presso un endocrinologo privato (Dott. . La terapia ormonale continua nel Per_4 periodo attuale. La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un sodisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con 3 Incongruenza di Genere. (…) L'identificazione al femminile e il potersi presentare coerentemente con l'identità di genere a cui sente di appartenere ha permesso a di poter contenere i disagi Per_1 relativi alla Incongruenza di genere e di vivere serenamente la sua esistenza. Da quando lavinia si presenta al femminile però sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà emergono sia in ambito lavorativo sia nelle quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona. Pertanto, (…) si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia Per_1
l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici. Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi Per_1 pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
Dalla suddetta documentazione sanitaria prodotta è emerso che l'attore ha intrapreso e concluso il percorso psicodiagnostico attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio SAIFIP, con gli esiti sopra meglio esposti.
L'attore si è presentato all'udienza del 24-02-2025 dinanzi il Giudice Delegato relatore in abiti e con fattezze femminili, ha osservato durante tutto l'esame una condotta adeguata al contesto, mantenendo una postura e manifestando una gestualità tipicamente femminile.
Sentito dal giudice delegato, l'attore ha ripercorso le tappe del proprio percorso di affermazione di genere, soffermandosi sul rapporto problematico con il proprio corpo e sul crescente disagio patito a causa della maturata consapevolezza della divergenza tra il proprio essere intimamente donna e il proprio aspetto fisico.
L'attore ha rappresentato al giudice le difficoltà che incontra nella vita sociale a causa della discrasia esistente tra quanto risulta dai suoi documenti di identità ed il suo aspetto fisico (in particolare, in ambito lavorativo). ha, quindi, manifestato con fermezza la volontà di sottoporsi al trattamento Parte_1 chirurgico chiarendo di ben comprendere le difficoltà del percorso transizione e l'irreversibilità del suo risultato.
Sulla scorta di tali considerazioni e rilevato che non risultano sintomatologie apparenti, né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni all'esecuzione degli interventi di chirurgia adattativa (come certificato dalla documentazione medica in atti), il Collegio ritiene che gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali siano necessari al fine di garantire a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1 offrendogli così la possibilità di superare definitivamente il divario attualmente esistente tra la sua condizione fisica e sociale e la sua personalità, garantendogli una vita più serena attraverso la rimozione di quegli ostacoli che, allo stato, non gli consentono una identificazione accettabile della propria persona.
L'esame degli atti, l'esaustività della documentazione medica, proveniente da una struttura pubblica specializzata anche nel settore della incongruenza di genere, tale da escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, in uno con le dichiarazioni acquisite consentono dunque di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari a realizzare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
L'attore esprime invero una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuto quale appartenente al genere femminile, nel cui ambito peraltro si riconosce e si integra da diversi anni secondo un percorso che prosegue senza incertezze, con la costante assunzione di
4 terapia specifica e i periodici controlli previsti (si veda anche certificato del Policlinico Umberto I di
Roma del 17-07-2023).
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili appare accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica e tenuto conto delle allegazioni di parte attrice, che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico - fisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Vanno dunque autorizzati il trattamento chirurgico e la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, con rettifica degli atti di stato civile con riferimento al sesso (da maschile a femminile)
e al nome (da ” a , ”) con il quale la parte è riconosciuta nel proprio Parte_1 Per_1 Per_2 ambiente familiare e sociale.
La natura del giudizio rende irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 3481/2024:
- autorizza nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento C.F._1 dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili;
- ordina, con riguardo a nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a C.F._1 femminile) e al nome (da ” a , ”) con tutti gli adempimenti susseguenti Parte_1 Per_1 Per_2 ai sensi della legge 164 del 1982;
- irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
13-03-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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