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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
OR BE CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5205/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEGORARO CARLO
E
IS NO ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. POLOTTI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Sull'assegnazione della casa coniugale:
2.a) La signora IS AG rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e di conseguenza, l'abitazione di Castiglione delle Stiviere (MN), Via delle Cave n. 2, in proprietà esclusiva del marito, resta definitivamente assegnata al signor con tutti i mobili e gli Pt_1 arredi in essa contenuti.
2.b) La signora AG trasferirà la propria residenza, unitamente al figlio minore in Castiglione delle Stiviere Persona_1 (MN), Via Del Bon Angelo n. 7. 3) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale 3.a) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la nuova abitazione della sig.ra AG in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7, luogo in cui verrà trasferita anche la residenza del figlio
.
3.b) I genitori continueranno ad assumere in comune accordo le Persona_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, Per_1 di istruzione e di cura del figlio, nel prioritario interesse dello stesso, mantenendo vivo un dialogo fruttuoso volto all'elaborazione ed al continuo arricchimento di un progetto educativo comune nel rispetto dell'equilibrio psico-fisico di Per_1 medesimo.
4) Circa le modalità di visita 4.a) Il sig. si impegna a comunicare Parte_1 alla madre eventuali cambi di orario o di turno lavorativo, comunicazione che il padre avrà cura di effettuare se possibile con congruo anticipo onde permettere alla madre di organizzare la gestione del figlio e in ogni caso, non appena ne avrà conoscenza. Del pari, la sig.ra AG si impegna sin d'ora a comunicare 2 prontamente al sig. ogni eventuale cambio di orario lavorativo o Pt_1 impedimento a rispettare il calendario di visita e anch'ella se possibile con congruo anticipo di modo che il padre si possa organizzare per la gestione del minore.
4.b) le visite saranno regolate sulla base di uno schema improntato su due settimane-tipo, tra loro diverse. Nella prima settimana il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola il martedì e il giovedì e lo terrà con sè anche per la notte, avendo cura di accompagnarlo la mattina seguente a scuola. Oltre a ciò, il padre terrà con sé dal sabato mattina, prelevandolo dall'abitazione Per_1 materna o in altro luogo ove dovesse trovarsi il minore sino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarlo a scuola. La settimana successiva il padre preleverà il figlio il martedì ed il giovedì all'uscita da scuola e lo terrà con sé anche per la notte, avendo cura di accompagnarlo la mattina seguente a scuola. Oltre a ciò, il venerdì il padre terrà il figlio preleverà il figlio all'uscita da scuola o in altro luogo ove dovesse trovarsi il minore tenendolo con sé, pernottamento compreso, riaccompagnandolo a casa della madre il mattino seguente. Le settimane-tipo così riassunte si alterneranno. La calendarizzazione di cui sopra, nonché gli orari in cui il figlio verrà prelevato e riaccompagnato, potranno subire modifiche previo accordo tra i genitori in considerazione degli impegni, delle necessità lavorative di entrambi, oltre che delle esigenze del figlio minore. In caso di malattia che impedisca al minore di lasciare la casa della madre lo stesso rimarrà presso l'abitazione materna e il sig. potrà recuperare il giorno Pt_1 di visita, se desiderato, previo accordo con la madre e compatibilmente con i bisogni e le necessità del minore oltre che in considerazione dei suoi impegni lavorativi. Resta salva la possibilità per entrambi i genitori di concordare altre visite con il figlio durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni e gli impegni di Resta inteso inoltre che i genitori potranno anche farsi Per_1 coadiuvare dai nonni paterni o materni in caso di loro impedimento. Durante il periodo in cui il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore a ciascuno di essi sarà comunque consentito comunicare telefonicamente con il figlio una volta al giorno nel rispetto della privacy dell'altro genitore e previo accordo in ordine all'orario di chiamata più consono in ragione dei bisogni e delle esigenze del bimbo. Entrambi i genitori, qualora sorgano delle problematiche o anche degli imprevisti, dovranno essere disponibili ad occuparsi del figlio, dandosene notizia e concordando preventivamente eventuali programmi. Per quanto riguarda le
2 festività il genitore che terrà con sé alla Vigilia di Natale lo terrà anche Per_1 a Natale, il genitore che terrà a S. Stefano, lo terrà anche a Capodanno Per_1 riportandolo all'abitazione dell'altro il giorno 1° gennaio in tarda mattinata. Ciò, ad anni alterni, a partire dalla Vigilia e dal Natale 2025 in cui il figlio verrà affidato al Sig. Per quanto riguarda la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo Pt_1 i genitori si alterneranno in tale festività con cadenza annuale a partire dal 2026 in cui il figlio starà con la madre. Resta inteso che tale organizzazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze del minore e alle esigenze, anche lavorative, dei genitori, previo accordo tra gli stessi. Per quanto riguarda le vacanze le parti, alternativamente tra loro di anno in anno comunicheranno entro il 31 marzo il piano ferie e le due settimane (consecutive o meno) in cui terranno il figlio e lo porteranno in vacanza. I genitori concordano sin d'ora che le vacanze non dovranno essere necessariamente fruite in luogo di villeggiatura ben potendo il bimbo rimanere presso le abitazioni dei genitori. Resta salva la possibilità per entrambi i genitori di concordare altre vacanze o altri week-end con Per_1 compatibilmente con i propri impegni, quelli del bimbo e le proprie risorse. I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso – qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro – al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio unitamente al figlio minorenne. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
5) Sui rapporti economici 5.a) la signora AG dichiara che i redditi lordi degli ultimi 3 anni sono pari ad euro 13.686,68 per l'anno 2022 (CU 2023), euro 20.210,00 per l'anno 2023, euro 22.434,00 per l'anno 2024 (dichiarazione dei redditi 2024 e 2025). Il signor dichiara che i redditi lordi degli ultimi 3 Pt_1 anni sono pari ad euro 25.513,00 per l'anno 2022, euro 26.496,00 per l'anno 2023, euro 29.057,00 per l'anno 2024. Il sig. risulta inoltre titolare del Pt_1 diritto di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sinora adibito a casa familiare sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Delle Cave n. 2, gravato da mutuo con rata mensile pari ad euro 600,00 e così catastalmente individuato: foglio 14 particella 1432 Sub 8, categoria A/2 classe 05 consistenza 6 Vani rendita euro 418,33 e foglio 14 particella 1432 sub-19 categoria C/6 classe 05 consistenza 39 m.q. rendita euro 72,51 abitazione che verrà venduta per esigenze economiche da parte del sig. nonché del diritto di proprietà per 1⁄4 dell' immobile sito Pt_1 in Castiglione delle Stiviere, via Umberto Giordano 7 e così catastalmente individuato foglio 14, particella 662 Sub-2, Categoria A/2 classe 03 consistenza 5,5 vani, rendita euro 278,37. I coniugi, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti.
5.b) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio, il signor verserà alla signora AG un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_1 250,00 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico che pertanto verrà incassato interamente dalla signora AG;
5.c) inoltre sempre a titolo di concorso nel mantenimento del minore: - dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2027, il sig. si farà carico integralmente Pt_1 del canone di locazione dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio per un totale di euro 7.800,00 annui;
- dal 1° agosto 2027 al 31 luglio Per_1 2033, scadenza naturale del contratto, corrisponderà il 50% del canone di locazione dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio . Oltre Per_1 a ciò il sig. si farà carico del pagamento del deposito cauzionale relativo Pt_1 al contratto di locazione stipulato dalla sig.ra AG relativo all'immobile sito
3 in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio e pari ad euro 1.950,00. I canoni di Per_1 locazione dei primi due anni verranno versati direttamente dal sig. alla Pt_1 proprietaria sig.ra secondo le modalità di pagamento previste Parte_2 in contratto. A far corso dal terzo anno il sig. provvederà direttamente al Pt_1 pagamento del 50% del canone mensile di locazione mediante versamento diretto alla proprietaria . La signora IS AG provvederà Parte_2 direttamente al pagamento del restante 50%. - Dal 1° agosto 2033 cesserà in ogni caso il contributo al pagamento del canone di locazione ed il sig. verserà Pt_1 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore l'importo di euro 500,00, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
5.d) Istat come per legge.
5.e) Qualora il rapporto locativo presso l'abitazione sita in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 dovesse cessare per qualsivoglia motivo e la sig.ra AG dovesse trasferirsi presso altra abitazione in locazione, il sig. resterà Pt_1 comunque obbligato al pagamento dei canoni di locazione per il periodo di tempo e nei limiti sopra descritti e precisamente: dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2027 il sig. si farà carico integralmente del nuovo canone di locazione nel limite Pt_1 di euro 7.800,00 annui;
dal 1 agosto 2027 al 31 luglio 2033 corrisponderà il 50% del nuovo canone mensile di locazione nel limite di euro 3.900,00 annui, senza che ciò comporti modifica degli obblighi assunti, e solo nel caso in cui la signora AG si trasferisca in altra abitazione in locazione.
5.f) Il padre concorrerà inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie secondo il “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del Tribunale di Mantova sottoscritto in data 28.05.2024 e qui allegato, ad esclusione di tutti gli esborsi relativi all'attività calcistica di (tra cui spese per Per_1 iscrizione, vestiario, trasferte...) che saranno sostenute integralmente dal Sig.
5.g) L'assegno universale resta di esclusiva spettanza della sig.ra Pt_1 AG.
5.h) I coniugi riconoscono la propria reciproca autosufficienza economica dichiarando di non aver più nulla a pretendere avendo già provveduto a regolare i propri rapporti di natura economica e patrimoniale.
- Ordinare al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) in data 14/05/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2022) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
4 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SS De CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
OR BE CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5205/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEGORARO CARLO
E
IS NO ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. POLOTTI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Sull'assegnazione della casa coniugale:
2.a) La signora IS AG rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e di conseguenza, l'abitazione di Castiglione delle Stiviere (MN), Via delle Cave n. 2, in proprietà esclusiva del marito, resta definitivamente assegnata al signor con tutti i mobili e gli Pt_1 arredi in essa contenuti.
2.b) La signora AG trasferirà la propria residenza, unitamente al figlio minore in Castiglione delle Stiviere Persona_1 (MN), Via Del Bon Angelo n. 7. 3) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale 3.a) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la nuova abitazione della sig.ra AG in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7, luogo in cui verrà trasferita anche la residenza del figlio
.
3.b) I genitori continueranno ad assumere in comune accordo le Persona_1 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, Per_1 di istruzione e di cura del figlio, nel prioritario interesse dello stesso, mantenendo vivo un dialogo fruttuoso volto all'elaborazione ed al continuo arricchimento di un progetto educativo comune nel rispetto dell'equilibrio psico-fisico di Per_1 medesimo.
4) Circa le modalità di visita 4.a) Il sig. si impegna a comunicare Parte_1 alla madre eventuali cambi di orario o di turno lavorativo, comunicazione che il padre avrà cura di effettuare se possibile con congruo anticipo onde permettere alla madre di organizzare la gestione del figlio e in ogni caso, non appena ne avrà conoscenza. Del pari, la sig.ra AG si impegna sin d'ora a comunicare 2 prontamente al sig. ogni eventuale cambio di orario lavorativo o Pt_1 impedimento a rispettare il calendario di visita e anch'ella se possibile con congruo anticipo di modo che il padre si possa organizzare per la gestione del minore.
4.b) le visite saranno regolate sulla base di uno schema improntato su due settimane-tipo, tra loro diverse. Nella prima settimana il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola il martedì e il giovedì e lo terrà con sè anche per la notte, avendo cura di accompagnarlo la mattina seguente a scuola. Oltre a ciò, il padre terrà con sé dal sabato mattina, prelevandolo dall'abitazione Per_1 materna o in altro luogo ove dovesse trovarsi il minore sino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarlo a scuola. La settimana successiva il padre preleverà il figlio il martedì ed il giovedì all'uscita da scuola e lo terrà con sé anche per la notte, avendo cura di accompagnarlo la mattina seguente a scuola. Oltre a ciò, il venerdì il padre terrà il figlio preleverà il figlio all'uscita da scuola o in altro luogo ove dovesse trovarsi il minore tenendolo con sé, pernottamento compreso, riaccompagnandolo a casa della madre il mattino seguente. Le settimane-tipo così riassunte si alterneranno. La calendarizzazione di cui sopra, nonché gli orari in cui il figlio verrà prelevato e riaccompagnato, potranno subire modifiche previo accordo tra i genitori in considerazione degli impegni, delle necessità lavorative di entrambi, oltre che delle esigenze del figlio minore. In caso di malattia che impedisca al minore di lasciare la casa della madre lo stesso rimarrà presso l'abitazione materna e il sig. potrà recuperare il giorno Pt_1 di visita, se desiderato, previo accordo con la madre e compatibilmente con i bisogni e le necessità del minore oltre che in considerazione dei suoi impegni lavorativi. Resta salva la possibilità per entrambi i genitori di concordare altre visite con il figlio durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni e gli impegni di Resta inteso inoltre che i genitori potranno anche farsi Per_1 coadiuvare dai nonni paterni o materni in caso di loro impedimento. Durante il periodo in cui il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore a ciascuno di essi sarà comunque consentito comunicare telefonicamente con il figlio una volta al giorno nel rispetto della privacy dell'altro genitore e previo accordo in ordine all'orario di chiamata più consono in ragione dei bisogni e delle esigenze del bimbo. Entrambi i genitori, qualora sorgano delle problematiche o anche degli imprevisti, dovranno essere disponibili ad occuparsi del figlio, dandosene notizia e concordando preventivamente eventuali programmi. Per quanto riguarda le
2 festività il genitore che terrà con sé alla Vigilia di Natale lo terrà anche Per_1 a Natale, il genitore che terrà a S. Stefano, lo terrà anche a Capodanno Per_1 riportandolo all'abitazione dell'altro il giorno 1° gennaio in tarda mattinata. Ciò, ad anni alterni, a partire dalla Vigilia e dal Natale 2025 in cui il figlio verrà affidato al Sig. Per quanto riguarda la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo Pt_1 i genitori si alterneranno in tale festività con cadenza annuale a partire dal 2026 in cui il figlio starà con la madre. Resta inteso che tale organizzazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze del minore e alle esigenze, anche lavorative, dei genitori, previo accordo tra gli stessi. Per quanto riguarda le vacanze le parti, alternativamente tra loro di anno in anno comunicheranno entro il 31 marzo il piano ferie e le due settimane (consecutive o meno) in cui terranno il figlio e lo porteranno in vacanza. I genitori concordano sin d'ora che le vacanze non dovranno essere necessariamente fruite in luogo di villeggiatura ben potendo il bimbo rimanere presso le abitazioni dei genitori. Resta salva la possibilità per entrambi i genitori di concordare altre vacanze o altri week-end con Per_1 compatibilmente con i propri impegni, quelli del bimbo e le proprie risorse. I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso – qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro – al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio unitamente al figlio minorenne. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
5) Sui rapporti economici 5.a) la signora AG dichiara che i redditi lordi degli ultimi 3 anni sono pari ad euro 13.686,68 per l'anno 2022 (CU 2023), euro 20.210,00 per l'anno 2023, euro 22.434,00 per l'anno 2024 (dichiarazione dei redditi 2024 e 2025). Il signor dichiara che i redditi lordi degli ultimi 3 Pt_1 anni sono pari ad euro 25.513,00 per l'anno 2022, euro 26.496,00 per l'anno 2023, euro 29.057,00 per l'anno 2024. Il sig. risulta inoltre titolare del Pt_1 diritto di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sinora adibito a casa familiare sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Delle Cave n. 2, gravato da mutuo con rata mensile pari ad euro 600,00 e così catastalmente individuato: foglio 14 particella 1432 Sub 8, categoria A/2 classe 05 consistenza 6 Vani rendita euro 418,33 e foglio 14 particella 1432 sub-19 categoria C/6 classe 05 consistenza 39 m.q. rendita euro 72,51 abitazione che verrà venduta per esigenze economiche da parte del sig. nonché del diritto di proprietà per 1⁄4 dell' immobile sito Pt_1 in Castiglione delle Stiviere, via Umberto Giordano 7 e così catastalmente individuato foglio 14, particella 662 Sub-2, Categoria A/2 classe 03 consistenza 5,5 vani, rendita euro 278,37. I coniugi, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti.
5.b) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio, il signor verserà alla signora AG un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_1 250,00 entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico che pertanto verrà incassato interamente dalla signora AG;
5.c) inoltre sempre a titolo di concorso nel mantenimento del minore: - dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2027, il sig. si farà carico integralmente Pt_1 del canone di locazione dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio per un totale di euro 7.800,00 annui;
- dal 1° agosto 2027 al 31 luglio Per_1 2033, scadenza naturale del contratto, corrisponderà il 50% del canone di locazione dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio . Oltre Per_1 a ciò il sig. si farà carico del pagamento del deposito cauzionale relativo Pt_1 al contratto di locazione stipulato dalla sig.ra AG relativo all'immobile sito
3 in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 in cui risiederà la sig.ra AG unitamente al figlio e pari ad euro 1.950,00. I canoni di Per_1 locazione dei primi due anni verranno versati direttamente dal sig. alla Pt_1 proprietaria sig.ra secondo le modalità di pagamento previste Parte_2 in contratto. A far corso dal terzo anno il sig. provvederà direttamente al Pt_1 pagamento del 50% del canone mensile di locazione mediante versamento diretto alla proprietaria . La signora IS AG provvederà Parte_2 direttamente al pagamento del restante 50%. - Dal 1° agosto 2033 cesserà in ogni caso il contributo al pagamento del canone di locazione ed il sig. verserà Pt_1 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore l'importo di euro 500,00, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
5.d) Istat come per legge.
5.e) Qualora il rapporto locativo presso l'abitazione sita in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Del Bon Angelo n. 7 dovesse cessare per qualsivoglia motivo e la sig.ra AG dovesse trasferirsi presso altra abitazione in locazione, il sig. resterà Pt_1 comunque obbligato al pagamento dei canoni di locazione per il periodo di tempo e nei limiti sopra descritti e precisamente: dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2027 il sig. si farà carico integralmente del nuovo canone di locazione nel limite Pt_1 di euro 7.800,00 annui;
dal 1 agosto 2027 al 31 luglio 2033 corrisponderà il 50% del nuovo canone mensile di locazione nel limite di euro 3.900,00 annui, senza che ciò comporti modifica degli obblighi assunti, e solo nel caso in cui la signora AG si trasferisca in altra abitazione in locazione.
5.f) Il padre concorrerà inoltre a pagare il 50% delle spese straordinarie secondo il “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del Tribunale di Mantova sottoscritto in data 28.05.2024 e qui allegato, ad esclusione di tutti gli esborsi relativi all'attività calcistica di (tra cui spese per Per_1 iscrizione, vestiario, trasferte...) che saranno sostenute integralmente dal Sig.
5.g) L'assegno universale resta di esclusiva spettanza della sig.ra Pt_1 AG.
5.h) I coniugi riconoscono la propria reciproca autosufficienza economica dichiarando di non aver più nulla a pretendere avendo già provveduto a regolare i propri rapporti di natura economica e patrimoniale.
- Ordinare al Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) in data 14/05/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2022) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
4 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SS De CA
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