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Articolo 72 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Articolo 72 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Versione
6 maggio 1952
Art. 72.
(Scale)
Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Vedi fonte istituzionale
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