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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2394/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
E' comparsa per parte attrice, l'avv. Manuela Maio, per delega dell'avv. Colopi, la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SI
1
N.R.G. 2394/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. CE SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Giuseppe Colopi,
presso il cui studio, sito in Salerno, alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 – raccolta 39479 – rogata in Salerno dal notaio dott.
in data 30.12.201, allegata in calce alla comparsa di Persona_1
2 costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. Vincenzo Vanacore, presso il cui studio, sito in Salerno, al largo Pioppi, n.1, elettivamente domicilia
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la esponendo che il giorno 24 agosto 2020, Controparte_1
alle ore 20:15 circa, in Capaccio – Paestum, mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, Località Linora, direzione Salerno, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.
1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13
metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada,
nonché alla scarsa illuminazione.
1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in
“Policontusione con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli
arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'Ospedale San Luca di Vallo della
Lucania; gli applicavano al braccio sinistro per 30 giorni e, all'esito della Pt_2
rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data 12.11.2020.
1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni
“progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al
50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale
3 durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a
5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti
che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette
per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi
permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un
quantum pari a 2 (due).”
1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone IPhone e del tablet IPad, che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).
1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla Provincia di Salerno ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.
CP_
1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell' convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...]
dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto,
condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal
sig. , per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese
mediche e di perizia sostenute – o di quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e
4 la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili
di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la CP_1
al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta depositata il 01.06.2021 si costituiva la CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare,
[...]
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita,
obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132,
convertito in L. n. 162 /2014.
2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova,
evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.
2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di Servizio Manutenzione Strade dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.
2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di
negoziazione assistita;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei
a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro;
3)
5 nel merito, in subordine, dichiarare la non responsabile del Controparte_1
sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella
determinazione dell'evento dannoso;
4) in via gradata, dichiarare il concorso del
danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla
, secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al Controparte_1
risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex
art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.
3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.
4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.
5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.
6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della CP_1
nella sua qualità di custode della strada.
[...]
7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già
consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
7 occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
8 Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
7.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
9 interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla alla luce del principio di non contestazione nonché della Controparte_1
documentazione versata in atti, in particolare del “Sopralluogo servizio manutenzione
stradale” della Provincia di Salerno, ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed
accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della .” Controparte_1
(cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località Linora di Capaccio Paestum
l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo;
veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di
Vallo della Lucania per le lesioni riportate.
10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri moglie del padre dell'attore, indifferente, Controparte_3 Persona_2
padre dell'attore e , indifferente. Il Tribunale Persona_3 Persona_4
10 ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di indifferente, e Persona_2
della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da che ha assistito direttamente al sinistro. Controparte_3
La presenza della signora sui luoghi di causa è confermata dallo stesso CP_3
“Ricordo di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul Per_2
luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022)
Sul punto egli, inoltre, dichiara: “Ricordo che ero presente al momento del sinistro in
quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in
Linora. Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. Ricordo di
aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino
strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste , CP_3
sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto cadere Pt_1
in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere
in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”. Pt_1
10.3 I testimoni e sono invece intervenuti in Persona_3 Testimone_1
un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il riverso in Pt_1
terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).
10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione.
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla Relazione di Sopralluogo effettuato dalla stessa Provincia di Salerno ove, nella sezione “annotazioni”, si evince
11 l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è
in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni
tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato
per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli
alberi che costeggiano la strada.”
Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il
26.03.2021, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della Polizia locale del
Comune di Capaccio, qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto
stradale deteriorato”.
10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “Rapporto di sinistro stradale” redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di Capaccio – Paestum, ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa.
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro,
indicano specificamente “manto stradale irregolare”.
10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio,
chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi.
La teste che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “Preciso che sulla CP_3
strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi
che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”:
Il teste afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada Per_2
particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli
12 alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima
volta che capitano incidenti”
Lo confermano anche i testi (“A margine della strada vi sono dei Persona_3
pini marini […] Riconosco i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli
agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla Provincia.”) e
(Riconosco i luoghi di causa come raffigurati delle foto della Persona_4
produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti
accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del
30.11.2022.
11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada.
Sul punto, si rinvia alla Consulenza Medica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio,
che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.
, il quale si esprime in tal senso: “Esiste il nesso di causalità tra l'entità Persona_5
e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e
soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi
all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi,
riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli Atti e dai
presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una
ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che – alla luce della classica dottrina
traumatologico-forense – appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto
per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore
omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le
13 lesioni obiettivate al sig. dai medici del P.O. di Vallo sono del tutto Parte_1
compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).
12. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà
della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. L'assenza di segnalazioni di attenzione ha
14 creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato
(cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).
13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito.
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.
13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate,
dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).
13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è
teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel , Pt_1
15 considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad Agropoli,
nelle vicinanze della zona del sinistro.
13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta.
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli
aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza
civile” (Così, Cass. civ. n. 17443/2019).
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “Esiti di frattura
del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radio-
carpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ). Persona_5
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 (trenta),
relativa al periodo di immobilizzazione in gesso;
I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa
16 al periodo riabilitativo;
I.T.P. (al 25%) per giorni 30 (trenta) quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale;
- una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).
15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente: 4 %
Punto danno biologico: € 1.654,52
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
17 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00
Totale generale = € 9.928,00
15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).
15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.
16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.
16.1 L'attore lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia.
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio,
come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati
da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in
assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Cfr.
Cass. civ., n. 36900 del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri
18 elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato,
da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro.
Si aggiunga, inoltre, che la Provincia convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum
risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto.
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).
16.2 L'attore in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone Iphone ed un tablet Ipad che subivano, a causa del sinistro,
danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4
dell'atto di citazione).
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile;
esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20)
e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito;
anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).
17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal CTU. Tenuto conto del concorso
19 di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78
(82,97-33,19).
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di Parte_1
, la , in persona del legale rappresentante p.t., è
[...] CP_1 CP_1
condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.
19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della , in applicazione del principio della soccombenza, Controparte_1
determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza,
effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della Provincia convenuta. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Colopi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
20 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
A) accerta la responsabilità della nella causazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa ed il concorso di colpa di nella misura del 40%; Parte_1
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione;
C) condanna, altresì, la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della . CP_1 CP_1
D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe
Colopi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 12.11.2025
Il giudice
CE SI
21
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2394/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
E' comparsa per parte attrice, l'avv. Manuela Maio, per delega dell'avv. Colopi, la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CE SI
1
N.R.G. 2394/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. CE SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Giuseppe Colopi,
presso il cui studio, sito in Salerno, alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 – raccolta 39479 – rogata in Salerno dal notaio dott.
in data 30.12.201, allegata in calce alla comparsa di Persona_1
2 costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. Vincenzo Vanacore, presso il cui studio, sito in Salerno, al largo Pioppi, n.1, elettivamente domicilia
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la esponendo che il giorno 24 agosto 2020, Controparte_1
alle ore 20:15 circa, in Capaccio – Paestum, mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, Località Linora, direzione Salerno, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.
1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13
metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada,
nonché alla scarsa illuminazione.
1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in
“Policontusione con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli
arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'Ospedale San Luca di Vallo della
Lucania; gli applicavano al braccio sinistro per 30 giorni e, all'esito della Pt_2
rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data 12.11.2020.
1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni
“progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al
50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale
3 durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a
5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti
che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette
per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi
permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un
quantum pari a 2 (due).”
1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone IPhone e del tablet IPad, che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).
1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla Provincia di Salerno ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.
CP_
1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell' convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...]
dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto,
condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal
sig. , per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese
mediche e di perizia sostenute – o di quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e
4 la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili
di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la CP_1
al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta depositata il 01.06.2021 si costituiva la CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare,
[...]
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita,
obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132,
convertito in L. n. 162 /2014.
2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova,
evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.
2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di Servizio Manutenzione Strade dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.
2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di
negoziazione assistita;
2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei
a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro;
3)
5 nel merito, in subordine, dichiarare la non responsabile del Controparte_1
sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella
determinazione dell'evento dannoso;
4) in via gradata, dichiarare il concorso del
danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla
, secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al Controparte_1
risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex
art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.
3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.
4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.
5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.
6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della CP_1
nella sua qualità di custode della strada.
[...]
7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già
consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
7 occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
8 Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
7.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
9 interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Parte_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla alla luce del principio di non contestazione nonché della Controparte_1
documentazione versata in atti, in particolare del “Sopralluogo servizio manutenzione
stradale” della Provincia di Salerno, ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed
accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della .” Controparte_1
(cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).
10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località Linora di Capaccio Paestum
l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo;
veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di
Vallo della Lucania per le lesioni riportate.
10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri moglie del padre dell'attore, indifferente, Controparte_3 Persona_2
padre dell'attore e , indifferente. Il Tribunale Persona_3 Persona_4
10 ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.
10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di indifferente, e Persona_2
della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da che ha assistito direttamente al sinistro. Controparte_3
La presenza della signora sui luoghi di causa è confermata dallo stesso CP_3
“Ricordo di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul Per_2
luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022)
Sul punto egli, inoltre, dichiara: “Ricordo che ero presente al momento del sinistro in
quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in
Linora. Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. Ricordo di
aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino
strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste , CP_3
sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto cadere Pt_1
in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere
in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”. Pt_1
10.3 I testimoni e sono invece intervenuti in Persona_3 Testimone_1
un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il riverso in Pt_1
terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).
10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione.
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla Relazione di Sopralluogo effettuato dalla stessa Provincia di Salerno ove, nella sezione “annotazioni”, si evince
11 l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è
in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni
tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato
per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli
alberi che costeggiano la strada.”
Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il
26.03.2021, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della Polizia locale del
Comune di Capaccio, qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto
stradale deteriorato”.
10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “Rapporto di sinistro stradale” redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di Capaccio – Paestum, ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa.
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro,
indicano specificamente “manto stradale irregolare”.
10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio,
chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi.
La teste che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “Preciso che sulla CP_3
strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi
che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”:
Il teste afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada Per_2
particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli
12 alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima
volta che capitano incidenti”
Lo confermano anche i testi (“A margine della strada vi sono dei Persona_3
pini marini […] Riconosco i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli
agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla Provincia.”) e
(Riconosco i luoghi di causa come raffigurati delle foto della Persona_4
produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti
accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del
30.11.2022.
11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada.
Sul punto, si rinvia alla Consulenza Medica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio,
che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.
, il quale si esprime in tal senso: “Esiste il nesso di causalità tra l'entità Persona_5
e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e
soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi
all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi,
riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli Atti e dai
presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una
ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che – alla luce della classica dottrina
traumatologico-forense – appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto
per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore
omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le
13 lesioni obiettivate al sig. dai medici del P.O. di Vallo sono del tutto Parte_1
compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).
12. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà
della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. L'assenza di segnalazioni di attenzione ha
14 creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato
(cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).
13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito.
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.
13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate,
dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).
13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è
teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel , Pt_1
15 considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad Agropoli,
nelle vicinanze della zona del sinistro.
13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta.
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli
aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza
civile” (Così, Cass. civ. n. 17443/2019).
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “Esiti di frattura
del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radio-
carpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ). Persona_5
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 (trenta),
relativa al periodo di immobilizzazione in gesso;
I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa
16 al periodo riabilitativo;
I.T.P. (al 25%) per giorni 30 (trenta) quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale;
- una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).
15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente: 4 %
Punto danno biologico: € 1.654,52
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
17 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00
Totale generale = € 9.928,00
15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).
15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.
16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.
16.1 L'attore lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia.
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio,
come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati
da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in
assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza
probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Cfr.
Cass. civ., n. 36900 del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri
18 elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato,
da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro.
Si aggiunga, inoltre, che la Provincia convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum
risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto.
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).
16.2 L'attore in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone Iphone ed un tablet Ipad che subivano, a causa del sinistro,
danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4
dell'atto di citazione).
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile;
esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20)
e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito;
anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).
17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal CTU. Tenuto conto del concorso
19 di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78
(82,97-33,19).
18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di Parte_1
, la , in persona del legale rappresentante p.t., è
[...] CP_1 CP_1
condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.
19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della , in applicazione del principio della soccombenza, Controparte_1
determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza,
effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della Provincia convenuta. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Colopi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
20 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
A) accerta la responsabilità della nella causazione del sinistro Controparte_1
per cui è causa ed il concorso di colpa di nella misura del 40%; Parte_1
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione;
C) condanna, altresì, la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della . CP_1 CP_1
D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe
Colopi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 12.11.2025
Il giudice
CE SI
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