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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 355/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 355/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO NANNIPIERI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO NANNIPIERI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, agisce nei Parte_1
confronti del per il riconoscimento dello status Controparte_1
di vittima del dovere, esponendo che il giorno 30.6.2022, quale Ispettore capo del Corpo Nazionale della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Arezzo, era comandato al turno di lavoro dalle ore 12 alle ore 18; che ad un certo punto, un detenuto inveiva contro il proprio difensore e lo aggrediva fisicamente, tanto da richiedere l'intervento degli agenti;
che il personale intervenuto (tra cui l'isp. provvedeva ad un intervento di contenzione fisica, resosi Pt_1
particolarmente difficoltoso per via della stazza del detenuto, della sua giovane età e della sua reazione, che si dimenava percuotendo il personale con calci e pugni;
che il ricorrente si presentava in infermeria, riferendo un dolore puntorio in zona pettorale sinistra e spalla omolaterale;
che successivamente si sottoponeva a vari esami clinici e strumentali, da cui emergeva una distrazione della regione pettorale sinistra e della porzione superiore del plesso brachiale omolaterale, causalmente riconducibile in via univoca all'evento dannoso del
30.6.2022; che chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per “lesione muscolare 3° grado gran pettorale porzione laterale gran pettorale sn, algie e limitazione funzionale regione gran pettorale, spalla e braccio sn, traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio” e presentava istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, allegando la documentazione in proprio possesso;
che con atto prot. 584/2023 – Area I, del
30.1.2023, la , esprimeva parere favorevole al Controparte_2
riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, nonché alla concessione dei conseguenti benefici di legge;
che, tuttavia, con comunicazione prot. 38243 del 18.9.2024, il gli comunicava il preavviso Controparte_1 di rigetto dell'istanza, rilevando l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005 e dunque la volontà dell'Amministrazione di non riconoscere al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce tardivamente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La presente controversia, di natura assistenziale, riguarda il diritto del ricorrente ad essergli riconosciuto lo status di vittima del dovere in relazione all'invalidità permanente riportata in conseguenza del servizio d'istituto svolto il
30.6.2022.
A mente dell'art. 1, co. 563, l. 266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici (…) che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi del co. 563, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra la dimostrazione di alcun rischio specifico ulteriore rispetto ai normali compiti di istituto. Per le attività elencate al co. 563, infatti, la valutazione di rischio è formulata ex ante dal legislatore (Cfr ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. Lav., 18.12.2023, n. 35302). Pertanto, in tale ipotesi, è sufficiente e necessario verificare che il danno si sia manifestato durante lo svolgimento di una delle attività elencate nel citato comma 563.
È pacifico che l'infortunio invalidante che colpisca un agente della Polizia
Penitenziaria durante lo svolgimento di servizi a contrasto di ogni tipo di criminalità, di ordine pubblico o in attività a tutela della pubblica incolumità sia un elemento idoneo a qualificare lo stesso quale vittima del dovere.
In generale, le mansioni d'istituto svolte dal personale della Polizia
3 Penitenziaria comportano l'esposizione dell'agente, in via ordinaria, a rischi qualificati nonché all'attribuzione di compiti nella gestione delle emergenze.
Inoltre, la posizione della guardia carceraria, comparata con quella di un dipendente civile di altra amministrazione dello Stato, si connota per un'esposizione diretta o strutturale a situazioni di rischio eccezionale o qualificato (Cfr. Trib. Arezzo, Sez. Lav., 11.12.2024, n. 529).
Nel caso di specie, con riferimento all'evento del 30.6.2022, emerge per tabulas che il ricorrente stesse svolgendo un servizio d'istituto. Infatti, in quell'occasione, ha assunto la direzione di un'operazione di polizia preventiva per fronteggiare uno scatto d'ira di un soggetto sottoposto a misura cautelare, che in quel momento si trovava fuori dalla propria camera detentiva, manifestando con violenza la propria volontà di non farvi rientro.
L'astratta imputabilità, in capo al predetto detenuto, di una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 337 c.p. al momento della verificazione delle lesioni in capo al ricorrente, rende applicabile la fattispecie di cui all'art. 1, comma 563, lett. a), l. 266/2005, avente ad oggetto i danni riportati per effetto diretto di attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Peraltro, si devono ritenere certamente sussistenti i presupposti per ricondurre la fattispecie anche nell'alveo applicativo dell'art. 1, comma 563, lett. e) L. 266/2005, relativo agli infortuni occorsi al dipendente pubblico “in attività di tutela della pubblica incolumità”. Infatti, servizio svolto dal ricorrente era direttamente preordinato alla salvaguardia dell'incolumità fisica di una pluralità di soggetti che, in quel momento, erano presenti nel luogo dei fatti.
Parimenti applicabile è la fattispecie di cui alla successiva lettera b), relativa alle lesioni riportate nel corso di servizi di “ordine pubblico”. Non può dubitarsi che l'attività espletata dalla Polizia Penitenziaria rientri nella nozione di
“servizi di ordine pubblico”, dovendosi ricordare “che già a partire dalla sentenza n. 77 del 1987 la Corte costituzionale ha definito la sicurezza pubblica come la funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico e tale definizione è stata, poi, ripresa nella successive sentenze n. 218/1988, n. 740/1988 e n. 162/1990 ed ancora nella sentenza n.
4 115/1995, in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociate”
(Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 24.2.2022, n. 6214; Cass. Civ., Sez. Lav., 2.12.2019,
n. 31388).
È evidente, pertanto, che al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, non essendo possibile una contestazione specifica da parte resistente, in quanto costituitasi tardivamente.
Appare, pertanto, corretta la quantificazione del danno operata dalla relazione medico-legale offerta in allegato al ricorso sulla base dei principi di diritto elaborati in sede nomofilattica, secondo cui “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 1, 3 e 4 del D.P.R.
n. 181/2009” (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 24.2.2022, n. 6216; Cass. Civ., SS.UU.,
24.2.2022, n. 6217).
Facendo corretta applicazione dei relativi parametri, la relazione medico- legale allegata, redatta dal dott. ha quantificato l'invalidità Persona_1
complessiva patita dal ricorrente nella misura complessiva del 37% (cfr. doc. n.
19 ricorso).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
5 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della qualità di vittima del dovere a Parte_1
ai sensi dell'art. 1, comma 563 l. 266/2005 e, pertanto,
[...]
ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del dovere;
2. CONDANNA il a corrispondere e Controparte_1
riconoscere al ricorrente tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, e segnatamente: a) accertata la sussistenza di un'invalidità complessiva in capo al ricorrente nella misura del 37%, la speciale elargizione di cui all'art. 1, legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per la somma totale di € 74.000,00 a decorrere dalla data dell'infortunio, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi dal dovuto al saldo;
b) il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui alla l. n. 244/2007 del valore pari a € 1.033,00 mensili, esente IRPEF e soggetto a perequazione annuale;
c) il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio di cui alla l. 302/1990 del valore pari a € 258,23, elevato a €
500,00; d) l'esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 legge 20 ottobre 1990, n. 302); e) il riconoscimento dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407); f) il riconoscimento dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998,
n. 407); g) la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n.
206); h) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206); i) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni
6 tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206); l) il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016).
3. CONDANNA il al pagamento – in Controparte_1
favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/05/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 355/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO NANNIPIERI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LORENZO NANNIPIERI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, agisce nei Parte_1
confronti del per il riconoscimento dello status Controparte_1
di vittima del dovere, esponendo che il giorno 30.6.2022, quale Ispettore capo del Corpo Nazionale della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Arezzo, era comandato al turno di lavoro dalle ore 12 alle ore 18; che ad un certo punto, un detenuto inveiva contro il proprio difensore e lo aggrediva fisicamente, tanto da richiedere l'intervento degli agenti;
che il personale intervenuto (tra cui l'isp. provvedeva ad un intervento di contenzione fisica, resosi Pt_1
particolarmente difficoltoso per via della stazza del detenuto, della sua giovane età e della sua reazione, che si dimenava percuotendo il personale con calci e pugni;
che il ricorrente si presentava in infermeria, riferendo un dolore puntorio in zona pettorale sinistra e spalla omolaterale;
che successivamente si sottoponeva a vari esami clinici e strumentali, da cui emergeva una distrazione della regione pettorale sinistra e della porzione superiore del plesso brachiale omolaterale, causalmente riconducibile in via univoca all'evento dannoso del
30.6.2022; che chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per “lesione muscolare 3° grado gran pettorale porzione laterale gran pettorale sn, algie e limitazione funzionale regione gran pettorale, spalla e braccio sn, traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio” e presentava istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, allegando la documentazione in proprio possesso;
che con atto prot. 584/2023 – Area I, del
30.1.2023, la , esprimeva parere favorevole al Controparte_2
riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, nonché alla concessione dei conseguenti benefici di legge;
che, tuttavia, con comunicazione prot. 38243 del 18.9.2024, il gli comunicava il preavviso Controparte_1 di rigetto dell'istanza, rilevando l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005 e dunque la volontà dell'Amministrazione di non riconoscere al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce tardivamente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La presente controversia, di natura assistenziale, riguarda il diritto del ricorrente ad essergli riconosciuto lo status di vittima del dovere in relazione all'invalidità permanente riportata in conseguenza del servizio d'istituto svolto il
30.6.2022.
A mente dell'art. 1, co. 563, l. 266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici (…) che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi del co. 563, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato in una delle attività ivi elencate, senza che occorra la dimostrazione di alcun rischio specifico ulteriore rispetto ai normali compiti di istituto. Per le attività elencate al co. 563, infatti, la valutazione di rischio è formulata ex ante dal legislatore (Cfr ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. Lav., 18.12.2023, n. 35302). Pertanto, in tale ipotesi, è sufficiente e necessario verificare che il danno si sia manifestato durante lo svolgimento di una delle attività elencate nel citato comma 563.
È pacifico che l'infortunio invalidante che colpisca un agente della Polizia
Penitenziaria durante lo svolgimento di servizi a contrasto di ogni tipo di criminalità, di ordine pubblico o in attività a tutela della pubblica incolumità sia un elemento idoneo a qualificare lo stesso quale vittima del dovere.
In generale, le mansioni d'istituto svolte dal personale della Polizia
3 Penitenziaria comportano l'esposizione dell'agente, in via ordinaria, a rischi qualificati nonché all'attribuzione di compiti nella gestione delle emergenze.
Inoltre, la posizione della guardia carceraria, comparata con quella di un dipendente civile di altra amministrazione dello Stato, si connota per un'esposizione diretta o strutturale a situazioni di rischio eccezionale o qualificato (Cfr. Trib. Arezzo, Sez. Lav., 11.12.2024, n. 529).
Nel caso di specie, con riferimento all'evento del 30.6.2022, emerge per tabulas che il ricorrente stesse svolgendo un servizio d'istituto. Infatti, in quell'occasione, ha assunto la direzione di un'operazione di polizia preventiva per fronteggiare uno scatto d'ira di un soggetto sottoposto a misura cautelare, che in quel momento si trovava fuori dalla propria camera detentiva, manifestando con violenza la propria volontà di non farvi rientro.
L'astratta imputabilità, in capo al predetto detenuto, di una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 337 c.p. al momento della verificazione delle lesioni in capo al ricorrente, rende applicabile la fattispecie di cui all'art. 1, comma 563, lett. a), l. 266/2005, avente ad oggetto i danni riportati per effetto diretto di attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Peraltro, si devono ritenere certamente sussistenti i presupposti per ricondurre la fattispecie anche nell'alveo applicativo dell'art. 1, comma 563, lett. e) L. 266/2005, relativo agli infortuni occorsi al dipendente pubblico “in attività di tutela della pubblica incolumità”. Infatti, servizio svolto dal ricorrente era direttamente preordinato alla salvaguardia dell'incolumità fisica di una pluralità di soggetti che, in quel momento, erano presenti nel luogo dei fatti.
Parimenti applicabile è la fattispecie di cui alla successiva lettera b), relativa alle lesioni riportate nel corso di servizi di “ordine pubblico”. Non può dubitarsi che l'attività espletata dalla Polizia Penitenziaria rientri nella nozione di
“servizi di ordine pubblico”, dovendosi ricordare “che già a partire dalla sentenza n. 77 del 1987 la Corte costituzionale ha definito la sicurezza pubblica come la funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico e tale definizione è stata, poi, ripresa nella successive sentenze n. 218/1988, n. 740/1988 e n. 162/1990 ed ancora nella sentenza n.
4 115/1995, in cui è precisato che la polizia di sicurezza ricomprende le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociate”
(Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 24.2.2022, n. 6214; Cass. Civ., Sez. Lav., 2.12.2019,
n. 31388).
È evidente, pertanto, che al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere.
Con riferimento alla quantificazione dei danni, deve accogliersi la domanda di parte ricorrente, non essendo possibile una contestazione specifica da parte resistente, in quanto costituitasi tardivamente.
Appare, pertanto, corretta la quantificazione del danno operata dalla relazione medico-legale offerta in allegato al ricorso sulla base dei principi di diritto elaborati in sede nomofilattica, secondo cui “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 1, 3 e 4 del D.P.R.
n. 181/2009” (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 24.2.2022, n. 6216; Cass. Civ., SS.UU.,
24.2.2022, n. 6217).
Facendo corretta applicazione dei relativi parametri, la relazione medico- legale allegata, redatta dal dott. ha quantificato l'invalidità Persona_1
complessiva patita dal ricorrente nella misura complessiva del 37% (cfr. doc. n.
19 ricorso).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
5 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della qualità di vittima del dovere a Parte_1
ai sensi dell'art. 1, comma 563 l. 266/2005 e, pertanto,
[...]
ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente ad essere qualificato come vittima del dovere;
2. CONDANNA il a corrispondere e Controparte_1
riconoscere al ricorrente tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, e segnatamente: a) accertata la sussistenza di un'invalidità complessiva in capo al ricorrente nella misura del 37%, la speciale elargizione di cui all'art. 1, legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, per la somma totale di € 74.000,00 a decorrere dalla data dell'infortunio, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi dal dovuto al saldo;
b) il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui alla l. n. 244/2007 del valore pari a € 1.033,00 mensili, esente IRPEF e soggetto a perequazione annuale;
c) il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio di cui alla l. 302/1990 del valore pari a € 258,23, elevato a €
500,00; d) l'esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (art. 15 legge 20 ottobre 1990, n. 302); e) il riconoscimento dei benefici in materia di assunzioni dirette (art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407); f) il riconoscimento dei benefici in materia di borse di studio (art. 4, legge 23 novembre 1998,
n. 407); g) la rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate (art. 6, comma 1, legge 3 agosto 2004, n.
206); h) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206); i) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché a quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni
6 tipo di imposta (art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206); l) il beneficio dall'esenzione IRPEF di tutte le pensioni spettanti al ricorrente (art. 1, comma 211, legge 232/2016).
3. CONDANNA il al pagamento – in Controparte_1
favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/05/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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