Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2026, proposto da Carrozzeria Nuova S. Leonardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Smet Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Metrosalerno S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - della Delibera n. 59 prot. UA 28/05/2025 FI-VDO.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2025\00624, adottata da FI nella qualità di concessionario delegato all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo per il “Prolungamento della linea ferroviaria convenzionale in ambito metropolitano c.d. Completamento Metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”, notificata alla ricorrente il 08/09/2025, con la quale il suddetto concessionario, ex art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 ed ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ha approvato modifiche al progetto definitivo precedentemente adottato;
b) - della Comunicazione di avvio del procedimento, preordinata all’adozione dell’atto che precede sub a), emanata da FI il 28/05/2025 e pubblicata mediante avviso su quotidiani nazionali e locali, sul sito web della Regione Campania, all’Albo Pretorio del Comune di Salerno e sul sito web della società RR S.p.a.;
c) - del Decreto 409 emanato da FI – Ufficio Territoriale per le espropriazioni – in data 09/10/2025 in uno ai relativi allegati (all. 3, pag. 3 e ss.), notificato alla ricorrente il 22/10/2025, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili di proprietà della ricorrente indicati nell’accluso piano particellare e con il quale è stata altresì determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria;
d) - del conseguente “Avviso di immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione” emanato dalla società RR S.p.a. sub prot. DEO.DIC.PES.0311043.25.U del 10/10/2025, notificato alla ricorrente il 22/10/2025, in uno all’atto di cui al punto che precede sub c).
e) - di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguenziale, non conosciuto e non conoscibile, che comunque possa ledere le ragioni della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della Metrosalerno S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. EL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con atto di trasposizione a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente, Carrozzeria Nuova S. Leonardo S.r.l., ha impugnato gli atti in epigrafi indicati, all’uopo allegando e deducendo che: è un’impresa operante sin dal 1979 nel settore della riparazione e ricostruzione di carrozzerie per autobus, veicoli pesanti, tram e vagoni ferroviari, impiegando complessivamente n. 78 lavoratori subordinati e realizzando un fatturato medio annuo pari a circa 4,5 milioni di euro negli ultimi tre esercizi; l’attività produttiva viene svolta all’interno di un immobile di sua proprietà, sito in Salerno alla Via Wenner n. 61, identificato al Catasto Terreni del Comune di Salerno al foglio 52, particella 89; l’unità immobiliare è costituita da un capannone industriale (catastalmente identificato al foglio 52, part. 89, sub 5), nel quale si svolgono le lavorazioni, nonché da un piazzale scoperto destinato alle operazioni di manovra e movimentazione dei veicoli pesanti in ingresso e uscita dallo stabilimento; tale piazzale si colloca tra il capannone e il confine nord/nord-est della proprietà, lungo il quale corre la linea ferroviaria; tra il compendio immobiliare e la sede ferroviaria si interpone un muro di separazione posto a circa 5 metri dal binario più esterno, mentre la distanza complessiva tra il fabbricato industriale e il medesimo binario risulta pari a circa 30 metri, essendo il capannone collocato a circa 25 metri dal muro di recinzione; in data 08/09/2025, RR S.p.A. ha comunicato l’adozione della Delibera n. 59 del 28/05/2025, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale soggetto concessionario delegato all’espletamento delle attività del procedimento espropriativo, ha approvato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, alcune varianti al progetto definitivo già approvato nell’ambito delle Conferenze di servizi, varianti rese necessarie da modifiche progettuali connesse ad approfondimenti tecnici relativi, tra l’altro, al sistema di raccolta e smaltimento delle acque e all’installazione di ulteriori barriere antirumore; la comunicazione in questione faceva riferimento agli atti già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni n. 7 del 17/01/2023 e n. 142 del 02/12/2023 – relativi agli esiti delle Conferenze di servizi; preordinata alla suddetta delibera risultava la comunicazione di avvio del procedimento del 28/03/2025, la quale, tuttavia, non le è stata notificata individualmente, essendo stata invece pubblicata con modalità c.d. “massive” ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, sul presupposto della sussistenza dei relativi requisiti normativi; in data 08/09/2025, ha formulato istanza di accesso agli atti, chiedendo copia integrale della documentazione progettuale relativa alle modifiche approvate; tuttavia, il riscontro fornito da RR con nota del 17/10/2025 si è limitato alla trasmissione di uno stralcio progettuale e dei dati catastali dell’immobile interessato, con indicazione meramente generica della superficie coinvolta e rinvio ad ulteriori contatti per eventuali approfondimenti, senza fornire chiarimenti esaustivi; in data 22/10/2025 sono stati notificati gli atti indicati in epigrafe sub c) e d), anch’essi non idonei a chiarire compiutamente i contenuti del procedimento espropriativo, in particolare con riferimento alla natura dell’opera da realizzare, risultando la legenda progettuale limitata alla generica dicitura “espropriazione per deviazione di strade, parcheggi, canali e fossi”, senza specificazione circa l’incidenza sul soprassuolo o sul sottosuolo; con successiva istanza di accesso del 23/10/2025, ha reiterato la richiesta di chiarimenti, evidenziando come l’area interessata risultasse essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto destinata alle manovre di ingresso e uscita di autobus e veicoli pesanti; tuttavia, anche tale istanza non riceveva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione; da ultimo, l’immissione in possesso, originariamente fissata per il 04/11/2025, non si è allo stato perfezionata, essendo stata oggetto di successivo rinvio comunicato via P.E.C. in data 20/11/2025.
2. Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, sulla scorta delle doglianze di diritto di seguito descritte.
3. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 1, 7, 8 e 9 della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, lamentando la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento espropriativo.
In particolare, ha assunto che la comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata in forma collettiva, fosse priva dell’indicazione delle particelle catastali e dei nominativi degli espropriandi e, pertanto, inidonea a consentire un’effettiva partecipazione procedimentale.
Ha dedotto, altresì, che tale omissione le avrebbe impedito di rappresentare tempestivamente all’Amministrazione le gravi ripercussioni che l’espropriazione dell’area avrebbe determinato sull’attività imprenditoriale esercitata nel sito interessato, con conseguente illegittimità derivata degli atti successivamente adottati.
4. Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 327/2001, nonché degli artt. 49, 56 e 60 del d.P.R. n. 753/1980, lamentando il difetto di potere, la carenza di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere.
In particolare, ha rappresentato che l’area interessata dall’espropriazione ricadrebbe nella fascia di rispetto ferroviaria e che, pertanto, le opere progettate avrebbero richiesto la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980.
Ha dedotto che tale autorizzazione non sarebbe stata acquisita prima dell’approvazione delle modifiche progettuali da parte di FI e RR, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
La ricorrente ha evidenziato, inoltre, un possibile conflitto di interessi in capo a FI, quale soggetto contemporaneamente concessionario della rete ferroviaria, autorità procedente e stazione appaltante dell’opera.
5. Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 20, 22 e 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, lamentando il difetto di motivazione del decreto di occupazione d’urgenza. In particolare, assume che l’Amministrazione abbia fatto ricorso alla procedura accelerata di cui all’art. 22-bis senza esplicitare adeguatamente le ragioni della “particolare urgenza” e della “qualità dell’opera”, limitandosi a richiamare genericamente l’esigenza di rispettare il cronoprogramma dei lavori. Secondo la ricorrente, sarebbe mancata una motivazione specifica idonea a giustificare il sacrificio delle garanzie partecipative del privato e il ricorso al procedimento derogatorio rispetto a quello ordinario previsto dall’art. 20 del medesimo testo unico.
6. Si sono costituiti R.F.I. s.p.a. nonché MetroSalerno s.c. a r.l.
7. All’udienza camerale del 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza di sospensiva preliminarmente formulata.
8. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DI
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, in quanto le censure dedotte non colgono nel segno e non evidenziano vizi di legittimità degli atti impugnati.
10. In primo luogo, non sussiste la dedotta violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che l’Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nelle forme previste dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, disposizione che consente il ricorso alle forme di pubblicità collettiva nei casi in cui il numero dei destinatari renda particolarmente gravosa la comunicazione personale.
Peraltro, alla luce delle contestazioni sollevate, non è inutile rilevare che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 deve essere interpretato nel senso che l’avviso di avvio del procedimento non è soggetto a rigidi formalismi, essendo sufficiente che lo stesso contenga elementi idonei a consentire l’individuazione del procedimento ablatorio e dell’area interessata, in modo tale da garantire l’effettiva partecipazione procedimentale dei soggetti potenzialmente incisi.
Deve, pertanto, ritenersi che l’adempimento informativo sia correttamente assolto allorquando l’avviso consenta l’identificazione del procedimento e dei beni interessati in termini idonei a garantire la partecipazione procedimentale, non essendo necessarie indicazioni dettagliate non funzionali allo scopo partecipativo (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5480; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2070).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che eventuali carenze descrittive dell’avviso non siano idonee a inficiarne la legittimità, qualora non si traducano in una concreta lesione delle prerogative partecipative del soggetto inciso.
Ebbene, nella specie, non può ritenersi che l’avviso fosse radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo cui era preordinato, dovendosi valorizzare il fatto che la ricorrente abbia comunque acquisito piena ed effettiva conoscenza del procedimento e del relativo contenuto lesivo.
Del resto, la stessa, una volta venuta a conoscenza dell’intervento programmato, ha esercitato le prerogative partecipative e difensive riconosciutele dall’ordinamento, presentando istanze di accesso agli atti e formulando articolate osservazioni in merito all’incidenza dell’intervento sulla propria attività imprenditoriale.
Tale condotta processuale e procedimentale evidenzia, dunque, come la finalità informativa propria dell’avviso sia stata in concreto raggiunta, avendo la parte potuto interloquire con l’Amministrazione e rappresentare le proprie ragioni prima della definizione del procedimento.
Ne consegue che l’eventuale irregolarità dell’avviso non si è tradotta in una concreta compromissione delle garanzie partecipative né in una effettiva compressione del diritto di difesa, non essendo emerso, dalle deduzioni svolte in giudizio, alcun specifico pregiudizio derivante dalle modalità con cui la comunicazione è stata effettuata.
In tale prospettiva, il vizio dedotto si risolve in una censura meramente formale, inidonea, di per sé sola, a determinare l’illegittimità dell’azione amministrativa in assenza della dimostrazione di un concreto deficit partecipativo o difensivo.
Deve, dunque, escludersi che vi sia stata una concreta compressione del diritto di partecipazione procedimentale.
11. Neanche le contestazioni avanzate con il secondo motivo di ricorso si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio.
In argomento, va innanzitutto osservato che gli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 753/1980 disciplinano le distanze minime da osservare rispetto alla sede ferroviaria al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario.
Si tratta, dunque, di limiti posti principalmente nei confronti dei soggetti privati che intendano realizzare manufatti o opere in prossimità della linea ferroviaria.
In tale contesto si inserisce l’art. 60 del medesimo decreto, il quale prevede la possibilità di autorizzare deroghe alle distanze legali laddove ricorrano particolari condizioni di sicurezza.
La disposizione, tuttavia, presuppone che sia il soggetto interessato alla realizzazione dell’opera in deroga a richiedere l’autorizzazione all’autorità competente.
Ne consegue che la norma invocata dalla ricorrente non può trovare applicazione nei termini prospettati, atteso che, nel caso di specie, non viene in rilievo la richiesta di un privato volta ad ottenere il permesso di edificare in deroga rispetto alla fascia di rispetto ferroviaria, bensì la realizzazione di interventi direttamente connessi all’infrastruttura ferroviaria stessa e promossi dal relativo gestore.
Parimenti infondato è l’assunto secondo cui la competenza autorizzatoria spetterebbe al Ministero. Per le opere rientranti nell’ambito della concessione nazionale affidata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la valutazione circa la compatibilità degli interventi con le esigenze di sicurezza ferroviaria compete alla stessa concessionaria, quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa demandate dall’ordinamento.
Né parte ricorrente ha dimostrato, in concreto, che le modifiche progettuali approvate determinino una violazione delle condizioni di sicurezza ferroviaria o comportino la realizzazione di opere incompatibili con la normativa richiamata.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
12. Infine, prive di pregio si rivelano le censure articolate con il terzo motivo di ricorso.
Invero, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, il decreto di occupazione d’urgenza impugnato reca una motivazione sufficiente in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, avendo l’Amministrazione evidenziato la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma dei lavori e la tempestiva realizzazione dell’opera pubblica.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la disposizione richiamata non impone una motivazione particolarmente analitica o distinta con riferimento ai profili della “particolare urgenza” e della “qualità dell’opera”, essendo sufficiente che dall’atto emergano le ragioni concrete che rendono incompatibile il ricorso al procedimento ordinario con le esigenze di realizzazione dell’intervento.
Nel caso di specie, tali esigenze risultano adeguatamente esplicitate e coerenti con la natura strategica dell’opera infrastrutturale oggetto del procedimento.
Né la ricorrente ha dimostrato che il ricorso alla procedura accelerata sia avvenuto in assenza dei relativi presupposti o per finalità diverse da quelle pubbliche perseguite.
Vi è più che, come statuito da questo Tribunale, (Sentenza del 09/04/2026, n. 69), il provvedimento di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella concernente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 05/09/2022, n.7700).
Dunque nel caso di specie, atteso che il gravato decreto richiama la Delib. n. 572/2022 di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con cui è stata pure affermata la particolare urgenza dei lavori, non può che ritenersi adeguatamente motivato il gravato decreto.
Non sono pertanto ravvisabili i dedotti profili di difetto di motivazione, arbitrarietà o sviamento dell’azione amministrativa.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo deve essere integralmente respinto, risultando infondate tutte le censure dedotte dalla parte ricorrente avverso gli atti del procedimento espropriativo impugnati.
In particolare, non sono emersi i denunciati vizi di violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria o carenza di motivazione, avendo l’Amministrazione procedente operato nel rispetto del quadro normativo di riferimento e fornito adeguata giustificazione delle determinazioni assunte, in relazione alla realizzazione dell’opera pubblica programmata.
Né risultano configurabili i lamentati profili di arbitrarietà, sproporzione o sviamento dell’azione amministrativa.
14. Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, alla complessità delle questioni tecnico-giuridiche esaminate ed alla natura delle posizioni coinvolte, attinenti al contemperamento tra interesse pubblico alla realizzazione dell’opera infrastrutturale e tutela dell’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA MA, Presidente
EL Di MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL Di MA | TA MA |
IL SEGRETARIO