CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1912/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16220/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00399961 65 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato il 02.09.2025, avverso la cartella di pagamento n. 02820250039996165, notificata in data 22.07.2025, relativa a tassa auto 2020, eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la regione Campania fornebdo la prova dell'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento relativi alla tassa auto in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando la cartella in contestazione notificata nel rispetto del termine triennale di prescrizione in considerazione dell'intervenuta interruzione a seguito della rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, segnatamente, in data 20.6.2023 quanto al veicolo targato Targa_1 ed il 10.7.2023 quanto al veicolo targato Targa_2
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
spese compensate in considerazione dei motivi addotti a sostegno del ricorso che non investono il merito della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16220/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00399961 65 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato il 02.09.2025, avverso la cartella di pagamento n. 02820250039996165, notificata in data 22.07.2025, relativa a tassa auto 2020, eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Si è costituita la regione Campania fornebdo la prova dell'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento relativi alla tassa auto in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando la cartella in contestazione notificata nel rispetto del termine triennale di prescrizione in considerazione dell'intervenuta interruzione a seguito della rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, segnatamente, in data 20.6.2023 quanto al veicolo targato Targa_1 ed il 10.7.2023 quanto al veicolo targato Targa_2
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
spese compensate in considerazione dei motivi addotti a sostegno del ricorso che non investono il merito della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.