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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 583/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 dicembre 2025, ad ore 15.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 3.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. DE PAOLIS Parte_1 C.F._1
ON parte attrice contro
(C.F. , con l'avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 2.5.2020 al 31.1.2022, come CP_1
barista, nel bar gestito dal resistente sito in Ariccia, Corso Garibaldi n. 22;
- che il rapporto sarebbe stato regolarizzato (i) dapprima solo in data 22.6.2020 con un
“presunto” contratto di tirocinio, nullo perché non sottoscritto e comunque stipulato quando il rapporto di lavoro era già iniziato;
(ii) successivamente, in data 15.3.2021, con contratto a tempo determinato part-time al 50% con 20 ore settimanali inquadramento al 6° livello CCNL;
- di aver lavorato alle dipendenze del svolgendo mansioni di barista e CP_1
pagina 2 di 8 cameriere, per 6 giorni la settimana con riposo al giovedì, su due turni variabili giornalieri (dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22), per complessive 48 ore settimanali di cui
8 di straordinario, percependo una retribuzione fissa netta di e 900,00 mensili;
- di vantare un credito derivante dall'errato inquadramento (6° livello anziché 5°), per pagamento delle effettive ore lavorate, per TFR, straordinario, festivo, 13 e 14 mensilità, per una somma complessiva di € 28.323,38.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro con orario full
time dal 2.5.2020 al 31.1.2022;
b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, alla luce delle mansioni effettivamente svolte, nel V livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi, ed a
percepire ex art.36 Cost. il corrispondente trattamento economico e normativo per tutta la durata del rapporto;
c) Accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali
e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
d) condannare la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie, come da conteggio allegato, per la somma di €. 28.323,38 o di
quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art.36 della Costituzione e/o in via equitativa, oltre il danno da svalutazione ed interessi come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avvocati procuratori antistatari”.
Si è costituito il chiedendo di CP_1
“1) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che per carenza di allegazione per omessa notifica dei pagina 3 di 8 conteggi, e in ogni caso l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardività della notifica del ricorso e dei conteggi, avvenuta oltre i termini di legge;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità e in ogni caso la totale infondatezza dell'avversa domanda per intervenuta conciliazione in sede sindacale, valida efficace e vincolante tra le parti e mai impugnata dal ricorrente;
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate sub n. 1
Voglia respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e non provate;
4) In via subordinata: In caso di mancato e/o parziale accoglimento delle conclusioni formulate su nn 1, 2 e 3 limitare le somme a quelle che risulteranno rigorosamente provate detratti gli importi accertati e pacificamente ammessi come percepiti dal ricorrente pari
ad € 18.900,00 netti, decurtate inoltre le somme trattenute in busta paga, e al netto delle differenze per lavoro straordinario e di tutte le voci retributive soggette a prescrizione annuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ha negato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare i 2.5.2020, poiché all'epoca il bar era chiuso per le note restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Ha contestato la nullità
del contratto di tirocinio, di cui ha prodotto copia sottoscritta dal ricorrente. Ha negato l'errato inquadramento e l'orario di lavoro allegato dal ricorrente, sostenendo che egli avrebbe lavorato solo di pomeriggio. Ha comunque eccepito l'improcedibilità del ricorso per aver il ricorrente sottoscritto una valida rinuncia ex art. 2113 cc, la prescrizione del credito derivante da straordinari, l'erroneità dei conteggi, che omettono di considerare il netto che il ricorrente ammette di aver comunque ricevuto.
La causa è stata istruita con documenti e testi (udienze 17.9.2024, 11.2.2025, 24.4.2025) quindi discussa, giunta alla cognizione dello scrivente, all'udienza cartolare del pagina 4 di 8 10.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che l'onere della prova gravi integralmente sul lavoratore, che deve dimostrare durata, orario, mansioni effettivamente svolte.
Occorre esaminare partitamente il rapporto di lavoro, in ragione di quanto allegato dalle parti e degli esiti dell'istruttoria svolta.
Quanto al periodo dall'inizio del rapporto al 15.3.2021, il ricorrente ha allegato e avrebbe dovuto provare di aver iniziato a lavorare il 2.5.2020, prima del contratto di tirocinio che comunque ha eccepito come nullo, per l'orario siccome allegato.
La prova, relativamente a tale periodo, difetta integralmente.
Appartiene al notorio il fatto che (i) il 2.5.2020 si vertesse ancora nella piena vigenza dei provvedimenti di generalizzata limitazione degli spostamenti delle persone e dell'attività di determinati luoghi ed esercizio commerciali (tra cui primariamente bar e ristoranti) in ragione della pandemia da Covid-19; nel periodo a cavallo tra gli anni 2020 e 2021, e in misura minore per i primi mesi del 2021, permanessero limitazioni più o meno consistenti alla circolazione delle persone ed alla attività di locali tra cui quelli sopra detti.
È lo stesso ricorrente a confessare parzialmente la circostanza all'udienza del 11.2.2025
(“E' vero che nel periodo COVID il Bar è stato chiuso da dicembre 2020 a febbraio 2021
e poi fino a giugno chiudeva alle 18,00”), compromettendo l'attendibilità e verosimiglianza di tutto il complesso di allegazioni che sorreggono la domanda per il periodo antecedente la stipula del contratto del 15.3.2021.
Il convenuto, costituendosi, ha prodotto il contratto di tirocinio sottoscritto dal ricorrente, il che esclude in radice la prima doglianza ed eccezione di nullità del lavoratore.
L'istruttoria testimoniale consente di escludere la fondatezza della seconda, perché non pagina 5 di 8 risulta affatto provato che egli abbia iniziato a lavorare prima della stipula del contratto di tirocinio.
Non lo dimostrano i LUL depositati dal resistente, non lo prova alcuna delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Solo il teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare Testimone_1
il 2.5.2020, ma egli è del tutto inattendibile: è il padre del ricorrente, quindi inevitabilmente interessato ad un determinato esito della lite;
rende dichiarazioni contrarie al vero, nella misura in cui individua il giorno di inizio del rapporto proprio quello in cui vigevano le massime restrizioni da Covid-19; rende dichiarazioni generiche e contraddette, quanto nello specifico al fatto che l'unico lavoratore nel bar fosse il figlio, dal fatto che risulta in atti, invece, che presso lo stesso esercizio abbia lavorato quantomeno anche
(escusso come teste). Testimone_2
Il teste comunque fratello del ricorrente, ha dichiarato genericamente Testimone_3
che il fratello avrebbe iniziato a lavorare “da maggio/giugno 2020”, il che è irrilevante ai fini di chiarire se il contratto di tirocinio fosse nullo perché stipulato a lavoro già avviato.
Il ricorrente non ha provato di aver lavorato dal 2.5.2020, né di aver svolto attività diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dal contratto di tirocinio. In ogni caso, confessando di aver ricevuto la somma netta di € 900,00 al mese, ben superiore a quella risultante dalle buste paga relative al medesimo periodo di tirocinio, viene comunque meno il diritto ad ottenere qualsiasi differenza retributiva al riguardo.
Quanto al periodo successivo al 15.3.2021, risulta effettivamente che il lavoratore abbia sottoscritto una rinuncia in sede conciliativa (doc. 4 resistente), non impugnata, non contestata in questa sede, se non tardivamente (e dunque inefficacemente) in sede di note conclusive ex art. 429 cpc.
La conciliazione raggiunta con l'ex datore di lavoro muove da una sufficientemente chiara pagina 6 di 8 rappresentazione della controversia pendente tra le parti (avente ad oggetto proprio differenze retributive derivanti da erroneo inquadramento, il ritenuto maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattuale, lo straordinario: il che è oggetto delle domande proposte in questa sede), ragion per cui osta alla riproposizione delle medesime doglianze in questa sede.
In ogni caso, le risultanze istruttorie raccolte non consentirebbero comunque l'accoglimento delle domande del ricorrente.
Solo il teste è attendibile ed ha reso dichiarazioni circostanziate sull'attività Tes_2
lavorativa svolta dal ricorrente, dichiarando: “Ho lavorato presso il BRIK BAR di Ariccia da metà anno 2021 per circa due mesi e mezzo ed ho riconosciuto il ricorrente in quella occasione. Posso dire che quando sono stato assunto il sig. i ha detto che CP_1
era il responsabile del BAR in quanto vi lavorava da circa un anno. Quando ho Pt_1
smesso di lavorare presso il BAR mi è capitato di frequentarlo per qualche mese ed ho riscontrato la presenza di lui mi ha poi detto che ha continuato a lavorare fino Pt_1
al 2022. E' vero che svolgeva le mansioni tipiche del barista/banconista. Mi consta personalmente che era in grado di preparare anche i cocktails anche prima della mia assunzione era l'unico addetto al banco per cui si occupava di tutte le richieste dei clienti.
E' vero che almeno per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme lavorava per 6 giorni a settimana con risposo il giovedì secondo due turni di lavoro o dalle 6,00 alle 14,00 o dalle
14,00 alle 22,00 in quanto ci alternavamo nei turni. Non so dire chi abbia di fatto stabilito
gli orari di lavoro. Non so dire se per assentarsi dal lavoro aveva o meno l'obbligo di preventiva autorizzazione dal parte del titolare in quanto nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme non si è mai assentato dal lavoro. Il titolare non era quasi mai presente
per cui le direttive di lavoro me le impartiva non so dire chi le impartisse a lui. Pt_1
Posso dire il BAR era aperto oltre che di domenica anche nei giorni di festa. Nulla so sulle ferie fruite dal ricorrente. Confermo che l'orario di apertura al pubblico del BAR andava
pagina 7 di 8 dalle 6 alle 22,00. Sia io che il ricorrente avevano le chiavi del BAR e secondo i turni di occupavamo dell'apertura e della chiusura”.
Le dichiarazioni del teste confermano che per due mesi e mezzo, “da metà anno 2021”, il ricorrente ha lavorato al bar, osservando uno dei due turni (6-14 o 14-22), svolgendo mansioni di barista/banconista. Nulla provano sulle pretese a titolo di indennità sostitutive per ferie o festività non godute.
Ciò, però, non è sufficiente per determinare se sussista ed a quanto ammonti il credito da differenze retributive preteso dal ricorrente, il quale, confessando di aver ricevuto sempre €
900,00 netti - anche nei periodi in cui l'attività lavorativa non è stata prestata per le restrizioni da Covid ed anche nei mesi in cui, differentemente da quanto dichiarato in ricorso, è emerso che il bar chiudesse alle 18:00 anziché alle 22:00 -, quantificando i conteggi in misura lorda ma detraendo solo il netto e non anche il lordo ricevuto, dando prova di aver svolto l'attività per come allegata solo con riferimento a due mensilità e mezza, non ha dimostrato gli elementi minimi sufficienti per ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di una determinata somma di denaro.
Il contegno delle parti e l'esito dell'istruttoria giustificano la compensazione integrale delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega pagina 8 di 8
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 583/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 dicembre 2025, ad ore 15.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 3.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 4.12.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. DE PAOLIS Parte_1 C.F._1
ON parte attrice contro
(C.F. , con l'avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIO parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del dal 2.5.2020 al 31.1.2022, come CP_1
barista, nel bar gestito dal resistente sito in Ariccia, Corso Garibaldi n. 22;
- che il rapporto sarebbe stato regolarizzato (i) dapprima solo in data 22.6.2020 con un
“presunto” contratto di tirocinio, nullo perché non sottoscritto e comunque stipulato quando il rapporto di lavoro era già iniziato;
(ii) successivamente, in data 15.3.2021, con contratto a tempo determinato part-time al 50% con 20 ore settimanali inquadramento al 6° livello CCNL;
- di aver lavorato alle dipendenze del svolgendo mansioni di barista e CP_1
pagina 2 di 8 cameriere, per 6 giorni la settimana con riposo al giovedì, su due turni variabili giornalieri (dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22), per complessive 48 ore settimanali di cui
8 di straordinario, percependo una retribuzione fissa netta di e 900,00 mensili;
- di vantare un credito derivante dall'errato inquadramento (6° livello anziché 5°), per pagamento delle effettive ore lavorate, per TFR, straordinario, festivo, 13 e 14 mensilità, per una somma complessiva di € 28.323,38.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro con orario full
time dal 2.5.2020 al 31.1.2022;
b) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, alla luce delle mansioni effettivamente svolte, nel V livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi, ed a
percepire ex art.36 Cost. il corrispondente trattamento economico e normativo per tutta la durata del rapporto;
c) Accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali
e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
d) condannare la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni ed indennità accessorie, come da conteggio allegato, per la somma di €. 28.323,38 o di
quella diversa, maggiore o minore, che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, e comunque ai sensi dell'art.36 della Costituzione e/o in via equitativa, oltre il danno da svalutazione ed interessi come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avvocati procuratori antistatari”.
Si è costituito il chiedendo di CP_1
“1) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che per carenza di allegazione per omessa notifica dei pagina 3 di 8 conteggi, e in ogni caso l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardività della notifica del ricorso e dei conteggi, avvenuta oltre i termini di legge;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità e in ogni caso la totale infondatezza dell'avversa domanda per intervenuta conciliazione in sede sindacale, valida efficace e vincolante tra le parti e mai impugnata dal ricorrente;
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate sub n. 1
Voglia respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e non provate;
4) In via subordinata: In caso di mancato e/o parziale accoglimento delle conclusioni formulate su nn 1, 2 e 3 limitare le somme a quelle che risulteranno rigorosamente provate detratti gli importi accertati e pacificamente ammessi come percepiti dal ricorrente pari
ad € 18.900,00 netti, decurtate inoltre le somme trattenute in busta paga, e al netto delle differenze per lavoro straordinario e di tutte le voci retributive soggette a prescrizione annuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ha negato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare i 2.5.2020, poiché all'epoca il bar era chiuso per le note restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Ha contestato la nullità
del contratto di tirocinio, di cui ha prodotto copia sottoscritta dal ricorrente. Ha negato l'errato inquadramento e l'orario di lavoro allegato dal ricorrente, sostenendo che egli avrebbe lavorato solo di pomeriggio. Ha comunque eccepito l'improcedibilità del ricorso per aver il ricorrente sottoscritto una valida rinuncia ex art. 2113 cc, la prescrizione del credito derivante da straordinari, l'erroneità dei conteggi, che omettono di considerare il netto che il ricorrente ammette di aver comunque ricevuto.
La causa è stata istruita con documenti e testi (udienze 17.9.2024, 11.2.2025, 24.4.2025) quindi discussa, giunta alla cognizione dello scrivente, all'udienza cartolare del pagina 4 di 8 10.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
È pacifico che l'onere della prova gravi integralmente sul lavoratore, che deve dimostrare durata, orario, mansioni effettivamente svolte.
Occorre esaminare partitamente il rapporto di lavoro, in ragione di quanto allegato dalle parti e degli esiti dell'istruttoria svolta.
Quanto al periodo dall'inizio del rapporto al 15.3.2021, il ricorrente ha allegato e avrebbe dovuto provare di aver iniziato a lavorare il 2.5.2020, prima del contratto di tirocinio che comunque ha eccepito come nullo, per l'orario siccome allegato.
La prova, relativamente a tale periodo, difetta integralmente.
Appartiene al notorio il fatto che (i) il 2.5.2020 si vertesse ancora nella piena vigenza dei provvedimenti di generalizzata limitazione degli spostamenti delle persone e dell'attività di determinati luoghi ed esercizio commerciali (tra cui primariamente bar e ristoranti) in ragione della pandemia da Covid-19; nel periodo a cavallo tra gli anni 2020 e 2021, e in misura minore per i primi mesi del 2021, permanessero limitazioni più o meno consistenti alla circolazione delle persone ed alla attività di locali tra cui quelli sopra detti.
È lo stesso ricorrente a confessare parzialmente la circostanza all'udienza del 11.2.2025
(“E' vero che nel periodo COVID il Bar è stato chiuso da dicembre 2020 a febbraio 2021
e poi fino a giugno chiudeva alle 18,00”), compromettendo l'attendibilità e verosimiglianza di tutto il complesso di allegazioni che sorreggono la domanda per il periodo antecedente la stipula del contratto del 15.3.2021.
Il convenuto, costituendosi, ha prodotto il contratto di tirocinio sottoscritto dal ricorrente, il che esclude in radice la prima doglianza ed eccezione di nullità del lavoratore.
L'istruttoria testimoniale consente di escludere la fondatezza della seconda, perché non pagina 5 di 8 risulta affatto provato che egli abbia iniziato a lavorare prima della stipula del contratto di tirocinio.
Non lo dimostrano i LUL depositati dal resistente, non lo prova alcuna delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Solo il teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare Testimone_1
il 2.5.2020, ma egli è del tutto inattendibile: è il padre del ricorrente, quindi inevitabilmente interessato ad un determinato esito della lite;
rende dichiarazioni contrarie al vero, nella misura in cui individua il giorno di inizio del rapporto proprio quello in cui vigevano le massime restrizioni da Covid-19; rende dichiarazioni generiche e contraddette, quanto nello specifico al fatto che l'unico lavoratore nel bar fosse il figlio, dal fatto che risulta in atti, invece, che presso lo stesso esercizio abbia lavorato quantomeno anche
(escusso come teste). Testimone_2
Il teste comunque fratello del ricorrente, ha dichiarato genericamente Testimone_3
che il fratello avrebbe iniziato a lavorare “da maggio/giugno 2020”, il che è irrilevante ai fini di chiarire se il contratto di tirocinio fosse nullo perché stipulato a lavoro già avviato.
Il ricorrente non ha provato di aver lavorato dal 2.5.2020, né di aver svolto attività diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dal contratto di tirocinio. In ogni caso, confessando di aver ricevuto la somma netta di € 900,00 al mese, ben superiore a quella risultante dalle buste paga relative al medesimo periodo di tirocinio, viene comunque meno il diritto ad ottenere qualsiasi differenza retributiva al riguardo.
Quanto al periodo successivo al 15.3.2021, risulta effettivamente che il lavoratore abbia sottoscritto una rinuncia in sede conciliativa (doc. 4 resistente), non impugnata, non contestata in questa sede, se non tardivamente (e dunque inefficacemente) in sede di note conclusive ex art. 429 cpc.
La conciliazione raggiunta con l'ex datore di lavoro muove da una sufficientemente chiara pagina 6 di 8 rappresentazione della controversia pendente tra le parti (avente ad oggetto proprio differenze retributive derivanti da erroneo inquadramento, il ritenuto maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattuale, lo straordinario: il che è oggetto delle domande proposte in questa sede), ragion per cui osta alla riproposizione delle medesime doglianze in questa sede.
In ogni caso, le risultanze istruttorie raccolte non consentirebbero comunque l'accoglimento delle domande del ricorrente.
Solo il teste è attendibile ed ha reso dichiarazioni circostanziate sull'attività Tes_2
lavorativa svolta dal ricorrente, dichiarando: “Ho lavorato presso il BRIK BAR di Ariccia da metà anno 2021 per circa due mesi e mezzo ed ho riconosciuto il ricorrente in quella occasione. Posso dire che quando sono stato assunto il sig. i ha detto che CP_1
era il responsabile del BAR in quanto vi lavorava da circa un anno. Quando ho Pt_1
smesso di lavorare presso il BAR mi è capitato di frequentarlo per qualche mese ed ho riscontrato la presenza di lui mi ha poi detto che ha continuato a lavorare fino Pt_1
al 2022. E' vero che svolgeva le mansioni tipiche del barista/banconista. Mi consta personalmente che era in grado di preparare anche i cocktails anche prima della mia assunzione era l'unico addetto al banco per cui si occupava di tutte le richieste dei clienti.
E' vero che almeno per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme lavorava per 6 giorni a settimana con risposo il giovedì secondo due turni di lavoro o dalle 6,00 alle 14,00 o dalle
14,00 alle 22,00 in quanto ci alternavamo nei turni. Non so dire chi abbia di fatto stabilito
gli orari di lavoro. Non so dire se per assentarsi dal lavoro aveva o meno l'obbligo di preventiva autorizzazione dal parte del titolare in quanto nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme non si è mai assentato dal lavoro. Il titolare non era quasi mai presente
per cui le direttive di lavoro me le impartiva non so dire chi le impartisse a lui. Pt_1
Posso dire il BAR era aperto oltre che di domenica anche nei giorni di festa. Nulla so sulle ferie fruite dal ricorrente. Confermo che l'orario di apertura al pubblico del BAR andava
pagina 7 di 8 dalle 6 alle 22,00. Sia io che il ricorrente avevano le chiavi del BAR e secondo i turni di occupavamo dell'apertura e della chiusura”.
Le dichiarazioni del teste confermano che per due mesi e mezzo, “da metà anno 2021”, il ricorrente ha lavorato al bar, osservando uno dei due turni (6-14 o 14-22), svolgendo mansioni di barista/banconista. Nulla provano sulle pretese a titolo di indennità sostitutive per ferie o festività non godute.
Ciò, però, non è sufficiente per determinare se sussista ed a quanto ammonti il credito da differenze retributive preteso dal ricorrente, il quale, confessando di aver ricevuto sempre €
900,00 netti - anche nei periodi in cui l'attività lavorativa non è stata prestata per le restrizioni da Covid ed anche nei mesi in cui, differentemente da quanto dichiarato in ricorso, è emerso che il bar chiudesse alle 18:00 anziché alle 22:00 -, quantificando i conteggi in misura lorda ma detraendo solo il netto e non anche il lordo ricevuto, dando prova di aver svolto l'attività per come allegata solo con riferimento a due mensilità e mezza, non ha dimostrato gli elementi minimi sufficienti per ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di una determinata somma di denaro.
Il contegno delle parti e l'esito dell'istruttoria giustificano la compensazione integrale delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega pagina 8 di 8