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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VE NC nato a [...] il [...] LE FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 22/12/2022 DEla CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore NC SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori L'avvocato FOTI BASILIO DE foro di TORINO in difesa di VE NC insiste per l'accoglimento DE ricorso. L'avvocato PERGA WILMER DE foro di TORINO in difesa di LE FA insiste per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7151 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CO NO e RA CE ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza DEla Corte di appello di Torino DE 22/12/2022 che, in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Torino che ha condannato gli imputati in ordine ai reati di tentata estorsione ed estorsione loro rispettivamente ascritti, ha concesso a CO la sospensione condizionale DEla pena. 1.1. Ricorso di CO NO Con un unico motivo la difesa rileva il vizio DEla motivazione rispetto alla ritenuta attendibilità DEle persone offese pur in presenza di risultanze istruttorie che non riscontravano il narrato, rispetto alle quali la Corte di Appello aveva ritenuto che si trattasse di discrasie determinate da un difetto di memoria, facendone salva la buona fede e non avvedendosi, invece, per come evidenziato nell'atto di appello, che le cadenze temporali DEla vicenda consentivano di propendere per una lettura strumentale DEla denunzia sporta dal LL, al fine di incidere sul contenzioso in atto tra le parti, così ottenendo il rilascio DEl'immobile locato. 1.2. Ricorso di RA CE Con un unico motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità DEla motivazione con particolare riferimento al metus quale elemento costitutivo DEl'estorsione, a fronte, invece, di alcuni dati "inequivocabili" che ne escludevano la sussistenza. Inoltre, si evidenzia che nessuna valida giustificazione è presente all'interno DEla motivazione rispetto al tema DE ritardo - oltre due anni - con il quale la persona offesa ha presentato denunzia rispetto ai fatti asseritamente accaduti. Lo sviluppo degli accadimenti e l'esatta ricostruzione DEla vicenda intercorsa tra le parti riconducevano la denuncia ad un tentativo strumentale posto in essere dalla persona offesa per ottenere lo sgombero DE capannone industriale locato alla ditta DE RA (evitando ulteriori dilazioni DElo sfratto) ed il pagamento dei crediti preg ressi. 2. All'udienza DE 23/11/2023, il Collegio, stante il legittimo impedimento DEl'avv. Foti, difensore DEl'imputato RA, rinviava il processo all'odierna udienza con sospensione dei termini di prescrizione. 3. Il Pubblico ministero, nella persona DE Sostituto Procuratore generale CE Senatore, con requisitoria-memoria DE 4/12/2023, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, pur caratterizzati da un contenuto diverso e pur riferiti a distinte contestazioni, possono essere valutati unitariamente, dovendo essere rilevata la loro inammissibilità. Con riferimento alle censure mosse riguardo l'attendibilità DEle persone offese, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni DEla persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento DEl'affermazione di penale responsabilità DEl'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, DEla credibilità soggettiva DE dichiarante e DEl'attendibilità intrinseca DE suo racconto (Sez. 2, n. 43278 DE 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale risulta essersi fatta carico di apprezzare le dichiarazioni DEle persone offese in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo dichiarativo, documentale ed investigativo acquisiti nel processo di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Peraltro, le valutazioni DEla persona offesa risultano compiutamente valutate nel contesto degli ulteriori elementi passati in rassegna dal giudice di primo grado. L'eccezione di fondo, ossia che il LL abbia denunciato al fine di evitare ulteriori dilazioni nella procedura di sfratto DEl'occupazione DE capannone che aveva locato alla ditta riferibile agli imputati attraverso una nuova rinegoziazione DE contratto e che, dunque, la denuncia abbia avuto natura strumentale, può essere smentita se si ha riguardo ad una lettura complessiva DEla vicenda per come ricostruita dalle sentenze di merito, in cui la persona offesa ha dovuto subire reiterate minacce: - dapprima per addivenire alla stipula di un nuovo contratto a condizioni capestro che consentisse alla ditta Gruppo QMA s.r.l. di continuare a fruire DE capannone industriale, pur a fronte di una notevole esposizione debitoria per canoni insoluti, rinunciando all'azione esecutiva intrapresa e così dandosi conto di come la minaccia ricevuta avesse svolto causalmente il suo cogente effetto di metus (episodio di cui al capo A); - poi, perché interrompesse la procedura di sfratto successivamente intrapresa (episodio di cui al capo B, contestato come tentativo). Si è al cospetto di un unico filo conduttore rappresentato dal perseguimento DEl'interesse DEla società a conservare l'uso DEl'immobile, a fronte DEl'inesistenza - per come accertato dai giudici di merito - di qualunque elemento (difetti o danni) che la ditta potesse vantare a cagione DEla rinegoziazione e/o 3 DEle reiterate opposizioni al rilascio, essendosi financo accertato che parte DEl'immobile aveva subito un mutamento di destinazione d'uso. Il fatto, dunque, che le variegate doglianze addotte da parte DEla società a cagione DEla giustificazione dei reiterati inadempimenti non rinvengano alcun preteso fatto costitutivo, neppure in astratto tutelabile, di talché alla fattispecie DEl'estorsione sono state ricondotte le reiterate minacce subite dalla persona offesa, dà ragionevolmente conto DEla persistenza di una situazione antigiuridica in cui la genesi "tardiva" DEla denuncia non sconta alcuna illogicità, ma finisce anzi per rappresentare l'epilogo di una vicenda in cui la persona offesa, più volte sottoposta ad una coartazione DEla libertà di autodeterminazione, trova nella convocazione DEla polizia presso il commissariato l'occasione - in quanto all'uopo sollecitata - di rendere nota la realtà dei fatti occorsi. Se questo è dunque, il contesto nell'ambito DE quale è stata intrinsecamente apprezzata la credibilità DEla persona offesa, va anche evidenziato che privi di decisività sono i rilievi difensivi in ordine all'assenza di una indagine in corso che possa avere poi finito per indurre il LO a denunciare, considerato che dalla lettura DEla sentenza di primo grado risulta che la convocazione in commissariato DEla persona offesa fu dovuta dal rallentamento DEla procedura esecutiva di sfratto di cui la polizia era stata notiziata dall'ufficiale giudiziario, circostanza assai verosimile considerato che si trattava DE secondo "ausilio" che le forze DEl'ordine assicuravano alla procedura, essendovi stato un precedente accesso non andato a buon fine. Parimenti è a dirsi con riguardo all'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe inverosimile che chi subisce un'estorsione contrattuale addiviene, poi, alla stipula di un mutuo facendo affidamento sui canoni di locazione che avrebbe dovuto versargli chi lo ha estorto. In realtà la "rinegoziazione" DE contratto doveva servire alla ditta riferibile agli imputati non solo per paralizzare la prima azione esecutiva, ma per ottenere un canone inferiore. Di talché non è affatto illogico che la persona offesa, avendo acceduto a tali propositi, abbia fatto ragionevole affidamento sulla percezione DEla minor somma. Quanto, poi, alle discrasie tra il dichiarato DEla persona offesa e l'accertato, alle quali il motivo di ricorso DE CO fa riferimento, lungi dal trattarsi di un'ipotesi di travisamento avendo la Corte territoriale puntualmente passato in rassegna i relativi motivi di appello, si tratta di doglianze che attaccano la motivazione attraverso una lettura parcellizzata DEle emergenze processuali, che la sentenza impugnata ha risolto, per come già evidenziato, facendo ricorso, anche mediante il richiamo DEla sentenza DE Tribunale, ad una valutazione complessiva DE dichiarato, ritenuto degno di attendibilità stante l'esclusione di elementi negativi di decisiva interferenza. 4 Così deciso, il 19/01/2024 Manifestamente infondata è, poi, la doglianza in ordine all'individuazione DE RA considerato che le sentenze di merito hanno spiegato le circostanze - non affatto distoniche o inverosimili - che hanno portato poi la persona offesa a dare un nome a colui che inizialmente come sconosciuto l'aveva minacciata. In conclusione, la sentenza impugnata sfugge ai vizi di motivazione denunciati, finendo per costituire le censure difensive riproposizione di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito. Non va trascurato, infatti, che la valutazione DEla credibilità DEla persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 DE 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01). 2. I ricorsi vanno, prtanto, dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese processuali e ciascuno DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa per le ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore NC SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori L'avvocato FOTI BASILIO DE foro di TORINO in difesa di VE NC insiste per l'accoglimento DE ricorso. L'avvocato PERGA WILMER DE foro di TORINO in difesa di LE FA insiste per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7151 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CO NO e RA CE ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza DEla Corte di appello di Torino DE 22/12/2022 che, in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Torino che ha condannato gli imputati in ordine ai reati di tentata estorsione ed estorsione loro rispettivamente ascritti, ha concesso a CO la sospensione condizionale DEla pena. 1.1. Ricorso di CO NO Con un unico motivo la difesa rileva il vizio DEla motivazione rispetto alla ritenuta attendibilità DEle persone offese pur in presenza di risultanze istruttorie che non riscontravano il narrato, rispetto alle quali la Corte di Appello aveva ritenuto che si trattasse di discrasie determinate da un difetto di memoria, facendone salva la buona fede e non avvedendosi, invece, per come evidenziato nell'atto di appello, che le cadenze temporali DEla vicenda consentivano di propendere per una lettura strumentale DEla denunzia sporta dal LL, al fine di incidere sul contenzioso in atto tra le parti, così ottenendo il rilascio DEl'immobile locato. 1.2. Ricorso di RA CE Con un unico motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità DEla motivazione con particolare riferimento al metus quale elemento costitutivo DEl'estorsione, a fronte, invece, di alcuni dati "inequivocabili" che ne escludevano la sussistenza. Inoltre, si evidenzia che nessuna valida giustificazione è presente all'interno DEla motivazione rispetto al tema DE ritardo - oltre due anni - con il quale la persona offesa ha presentato denunzia rispetto ai fatti asseritamente accaduti. Lo sviluppo degli accadimenti e l'esatta ricostruzione DEla vicenda intercorsa tra le parti riconducevano la denuncia ad un tentativo strumentale posto in essere dalla persona offesa per ottenere lo sgombero DE capannone industriale locato alla ditta DE RA (evitando ulteriori dilazioni DElo sfratto) ed il pagamento dei crediti preg ressi. 2. All'udienza DE 23/11/2023, il Collegio, stante il legittimo impedimento DEl'avv. Foti, difensore DEl'imputato RA, rinviava il processo all'odierna udienza con sospensione dei termini di prescrizione. 3. Il Pubblico ministero, nella persona DE Sostituto Procuratore generale CE Senatore, con requisitoria-memoria DE 4/12/2023, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, pur caratterizzati da un contenuto diverso e pur riferiti a distinte contestazioni, possono essere valutati unitariamente, dovendo essere rilevata la loro inammissibilità. Con riferimento alle censure mosse riguardo l'attendibilità DEle persone offese, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni DEla persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento DEl'affermazione di penale responsabilità DEl'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, DEla credibilità soggettiva DE dichiarante e DEl'attendibilità intrinseca DE suo racconto (Sez. 2, n. 43278 DE 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale risulta essersi fatta carico di apprezzare le dichiarazioni DEle persone offese in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo dichiarativo, documentale ed investigativo acquisiti nel processo di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Peraltro, le valutazioni DEla persona offesa risultano compiutamente valutate nel contesto degli ulteriori elementi passati in rassegna dal giudice di primo grado. L'eccezione di fondo, ossia che il LL abbia denunciato al fine di evitare ulteriori dilazioni nella procedura di sfratto DEl'occupazione DE capannone che aveva locato alla ditta riferibile agli imputati attraverso una nuova rinegoziazione DE contratto e che, dunque, la denuncia abbia avuto natura strumentale, può essere smentita se si ha riguardo ad una lettura complessiva DEla vicenda per come ricostruita dalle sentenze di merito, in cui la persona offesa ha dovuto subire reiterate minacce: - dapprima per addivenire alla stipula di un nuovo contratto a condizioni capestro che consentisse alla ditta Gruppo QMA s.r.l. di continuare a fruire DE capannone industriale, pur a fronte di una notevole esposizione debitoria per canoni insoluti, rinunciando all'azione esecutiva intrapresa e così dandosi conto di come la minaccia ricevuta avesse svolto causalmente il suo cogente effetto di metus (episodio di cui al capo A); - poi, perché interrompesse la procedura di sfratto successivamente intrapresa (episodio di cui al capo B, contestato come tentativo). Si è al cospetto di un unico filo conduttore rappresentato dal perseguimento DEl'interesse DEla società a conservare l'uso DEl'immobile, a fronte DEl'inesistenza - per come accertato dai giudici di merito - di qualunque elemento (difetti o danni) che la ditta potesse vantare a cagione DEla rinegoziazione e/o 3 DEle reiterate opposizioni al rilascio, essendosi financo accertato che parte DEl'immobile aveva subito un mutamento di destinazione d'uso. Il fatto, dunque, che le variegate doglianze addotte da parte DEla società a cagione DEla giustificazione dei reiterati inadempimenti non rinvengano alcun preteso fatto costitutivo, neppure in astratto tutelabile, di talché alla fattispecie DEl'estorsione sono state ricondotte le reiterate minacce subite dalla persona offesa, dà ragionevolmente conto DEla persistenza di una situazione antigiuridica in cui la genesi "tardiva" DEla denuncia non sconta alcuna illogicità, ma finisce anzi per rappresentare l'epilogo di una vicenda in cui la persona offesa, più volte sottoposta ad una coartazione DEla libertà di autodeterminazione, trova nella convocazione DEla polizia presso il commissariato l'occasione - in quanto all'uopo sollecitata - di rendere nota la realtà dei fatti occorsi. Se questo è dunque, il contesto nell'ambito DE quale è stata intrinsecamente apprezzata la credibilità DEla persona offesa, va anche evidenziato che privi di decisività sono i rilievi difensivi in ordine all'assenza di una indagine in corso che possa avere poi finito per indurre il LO a denunciare, considerato che dalla lettura DEla sentenza di primo grado risulta che la convocazione in commissariato DEla persona offesa fu dovuta dal rallentamento DEla procedura esecutiva di sfratto di cui la polizia era stata notiziata dall'ufficiale giudiziario, circostanza assai verosimile considerato che si trattava DE secondo "ausilio" che le forze DEl'ordine assicuravano alla procedura, essendovi stato un precedente accesso non andato a buon fine. Parimenti è a dirsi con riguardo all'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe inverosimile che chi subisce un'estorsione contrattuale addiviene, poi, alla stipula di un mutuo facendo affidamento sui canoni di locazione che avrebbe dovuto versargli chi lo ha estorto. In realtà la "rinegoziazione" DE contratto doveva servire alla ditta riferibile agli imputati non solo per paralizzare la prima azione esecutiva, ma per ottenere un canone inferiore. Di talché non è affatto illogico che la persona offesa, avendo acceduto a tali propositi, abbia fatto ragionevole affidamento sulla percezione DEla minor somma. Quanto, poi, alle discrasie tra il dichiarato DEla persona offesa e l'accertato, alle quali il motivo di ricorso DE CO fa riferimento, lungi dal trattarsi di un'ipotesi di travisamento avendo la Corte territoriale puntualmente passato in rassegna i relativi motivi di appello, si tratta di doglianze che attaccano la motivazione attraverso una lettura parcellizzata DEle emergenze processuali, che la sentenza impugnata ha risolto, per come già evidenziato, facendo ricorso, anche mediante il richiamo DEla sentenza DE Tribunale, ad una valutazione complessiva DE dichiarato, ritenuto degno di attendibilità stante l'esclusione di elementi negativi di decisiva interferenza. 4 Così deciso, il 19/01/2024 Manifestamente infondata è, poi, la doglianza in ordine all'individuazione DE RA considerato che le sentenze di merito hanno spiegato le circostanze - non affatto distoniche o inverosimili - che hanno portato poi la persona offesa a dare un nome a colui che inizialmente come sconosciuto l'aveva minacciata. In conclusione, la sentenza impugnata sfugge ai vizi di motivazione denunciati, finendo per costituire le censure difensive riproposizione di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito. Non va trascurato, infatti, che la valutazione DEla credibilità DEla persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 DE 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01). 2. I ricorsi vanno, prtanto, dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti, ai sensi DEl'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento DEle spese processuali e ciascuno DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa per le ammende.