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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2400/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2400/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 17.10.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Marano di Napoli alla via F. C.F._2
Baracca Is. E, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO GIULIANO (c.f.:
) dal quale sono rappresentati e difesi C.F._3
OPPONENTI
E
titolare della ditta STUDIO GIUGLIANO DI PORZIO Controparte_1
IMMACOLATA (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto P.IVA_1
d'ARAGONA (CF: , e dall'Avv. Francesco BRESCIA (CF: C.F._4
con i quali è elettivamente domiciliata in Aversa alla via S. C.F._5
Marta n. 70 presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Romano
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. 4576/2020, emesso in data 26.12.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 28.12.2020.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22 febbraio 2021, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4576/2020, Parte_2
emesso in data 26.12.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicato in data 28.12.2020
e ritualmente notificato in data 13.01.2021, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente nella qualità di titolare Controparte_1 dell'Agenzia Studio Giugliano di Porzio Immacolata, della somma di € 5.800,00, a titolo di provvigione ex art 1755 c.c., per l'attività di mediazione, nella conclusione dell'affare relativo all'immobile sito Giugliano in Campania (NA), alla Via Palizzi n. 1, oltre interessi legali dall'accettazione della proposta contrattuale al soddisfo, nonché spese di procedura.
A sostegno della promossa opposizione, gli opponenti deducevano l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria.
Rilevavano, preliminarmente, che l'incarico di mediazione aveva una durata dal
01.10.2018 al 30.04.2019 e che la conclusione dell'affare relativo alla compravendita immobiliare si era perfezionata dopo la scadenza indicata.
Gli attori rappresentavano, inoltre, che la proposta di acquisto non era stata sottoscritta da comproprietaria dell'immobile e, pertanto, era da ritenersi nulla. Parte_2
Gli opponenti, ancora, evidenziavano che, dapprima l'atto di compravendita non era stato stipulato per la presenza di un'iscrizione ipotecaria sull'immobile a favore dell'Erario e che solo successivamente, ovvero in data 24.10.2019, le parti avevano sottoscritto l'atto di compravendita dell'immobile innanzi al notaio di fiducia degli attori che nel frattempo si era occupato della cancellazione dell'ipoteca.
Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del menzionato decreto ingiuntivo, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.10.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, titolare della ditta Studio Giugliano di Porzio Controparte_1
Immacolata, la quale contestava quanto avversamente dedotto.
Con riferimento all'eccezione relativa alla conclusione dell'affare dopo la scadenza del contratto, l'opposta rilevava l'infondatezza della doglianza in quanto per espressa disposizione contrattuale, l'incarico di mediazione dopo la prima scadenza, in mancanza di disdetta, si era tacitamente rinnovato per ulteriore periodo di sette mesi.
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Argomentava dunque sulla esistenza di un contratto che prevedeva espressamente la provvigione pari al 4% del valore dell'affare; affare poi concluso grazie all'attività di intermediazione posta in essere dalla opposta. Evidenziava, infatti, che il prezzo della vendita, così come il resto delle pattuizioni contenute nell'atto di trasferimento, era il medesimo della proposta di acquisto dell'immobile raccolta nell'esercizio dell'attività di mediazione e che l'assegno indicato nell'atto di compravendita era lo stesso consegnato dalla proponente acquirente in fase di sottoscrizione della menzionata proposta d'acquisto. Inoltre, le parti della compravendita avevano espressamente dichiarato nell'atto di essersi avvalsi dell'attività di mediazione della opposta.
L'opposta rappresentava, infine, che le trattative si erano prolungate per problemi di iscrizioni ipotecarie che erano state poi risolte e superate e, al riguardo, evidenziava che gli opponenti non potevano dolersi di circostanze da essi dipendenti e su cui avevano taciuto precedentemente. Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della opposizione chiedendo, in ogni caso, riconoscere il diritto della opposta alle provvigioni maturate ex art. 1755 c.c. a seguito della conclusione dell'affare.
Nel corso del giudizio, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano escussi i testi indicati dalle parti. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 17.10.2024, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente va rilevato che, come per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
In generale va, poi, rilevato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
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originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03;
Cass. 6663/02).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale si procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Orbene, ciò premesso, l'opposizione è infondate e va rigettata.
Risulta documentato che l'attrice esercita l'attività di agenzia di mediazione immobiliare, essendo regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Napoli, nell'apposito settore dei mediatori immobiliari.
E' stato, inoltre, provato con la documentazione prodotta e le dichiarazioni testimoniali, che:
- la n.q. di titolare della ditta Studio Giugliano di Porzio Controparte_1
Immacolata, ha ricevuto incarico dagli opponenti per pubblicizzare e promuovere al fine di reperire un acquirente dell'immobile di loro proprietà, sito in sito Giugliano in
Campania (NA), alla Via Palizzi n. 1, (cfr. doc 3).
- Con la sottoscrizione del medesimo incarico, le parti si impegnavano al pagamento di una provvigione pari al 4% oltre IVA in caso di conclusione dell'affare
(cfr. doc. 3). Segnatamente, ai sensi dell'art. 8 del suddetto incarico, è stato pattuito che
“La provvigione dovuta in caso di conclusione dell'affare è pari al 4% del prezzo di incarico oltre IVA. Il diritto al compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta d'acquisto
… Per patto espresso il compenso provvigionale come sopra determinato sarà altresì dovuto anche in caso di conclusione dell'affare successiva alla scadenza dell'incarico”.
- L'incarico conferito aveva una durata iniziale dal 01.10.2018 al 30.04.2019 con successivo rinnovo di ulteriori sette mesi in mancanza di disdetta. In particolare, all'art. 5 del menzionato incarico, è stato previsto dalle parti il rinnovo tacito in mancanza di
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disdetta. Pertanto, non risultando agli atti alcuna disdetta, il contratto si è rinnovato fino al 30.11.2019.
- La , nella citata qualità, ha posto in essere tutte le attività tipiche del CP_1 settore tese a pubblicizzare e promuovere l'immobile affidatole in carico per la successiva vendita ( cfr. dichiarazione dei testi e . Testimone_1 Tes_2
- L'opposta, nell'esercizio dell'attività professionale svolta, raccoglieva una proposta d'acquisto dell'immobile per l'importo di € 145.000,00, e, dopo alcune problematiche relative alla presenza di ipoteche iscritte a favore dell'Erario, le parti della compravendita stipulavano l'atto di trasferimento dell'immobile in data
24.10.2019. Inoltre risulta provato che il corrispettivo indicato nella proposta di acquisto, pari ad € 145.000,00, è lo stesso contenuto nell'atto di compravendita. Anche
l'assegno bancario richiamato nell'atto di trasferimento è il medesimo indicato nella proposta d'acquisto.
- Ulteriormente dirimente risulta la circostanza che gli opponenti, unitamente all'acquirente, nel definitivo atto di compravendita immobiliare, abbiano espressamente dichiarato di essersi avvalsi dell'attività di mediazione della opposta (cfr. doc. 2).
E' stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n.
2169).
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
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Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le Controparte_1
circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell'atto di compravendita.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va, pertanto, rigettata e va dichiarato definitivamente esecutivo l'opposito decreto ingiuntivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da e avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 4576/2020, emesso in data 26.12.2020 dal Tribunale di Napoli
Nord, depositato in data 28.12.2020, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4576/2020, emesso in data 26.12.2020 dal Tribunale di Napoli Nord e depositato in data 28.12.2020;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della opposta delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 3100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovuti, e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ai difensori costituiti Avv.ti Umberto d'ARAGONA e Francesco
BRESCIA dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 25/01/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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