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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2500/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11305/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202400000495000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166991054000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si rimettono
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202400000495000, emesso da AdER, relativo alla cartella di pagamento n. 09720220166991054000 (IVA – aliquote anno 2017).
Deduce: l'inesigibilità del credito per intervenuto pagamento dell'imposta; l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio; il disallineamento tra i versamenti effettuati e la posizione contabile risultante dal ruolo;
l'omissione del contraddittorio preventivo;
in via subordinata, l'insussistenza del credito residuo
L'Agenzia delle Entrate – DP I Roma e l'AdER si sono costituite, eccependo l'inammissibilità del ricorso e sostenendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, rilevando che le sanzioni non risultano pagate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità del ricorso
Il ricorso è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992, è impugnabile il preavviso di iscrizione ipotecaria. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale atto è autonomamente contestabile e che, in tale sede, possono essere dedotti anche i vizi degli atti presupposti non notificati (Cass., Sez. Un., n.
26283/2022). La giurisprudenza successiva ha confermato tale principio (Cass., ord. n. 11182/2024).
2. Estinzione parziale del credito
È pacifico che la società abbia integralmente versato l'imposta IVA 2017, ma non le sanzioni correlate.
Secondo Cass. civ., ord. 20789/2017, l'inesigibilità del credito per avvenuto pagamento travolge gli atti esecutivi compiuti in forza dello stesso. Tuttavia, tale principio opera solo in presenza di estinzione totale del debito.Nel caso di specie, residuano somme dovute a titolo di sanzioni, sicché il credito non può dirsi integralmente estinto.
3. Proporzionalità e riduzione dell'ipoteca
L'iscrizione ipotecaria deve rispettare il principio di proporzionalità. La Corte di Cassazione ha affermato che: – l'ipoteca è illegittima quando il credito residuo sia minimo rispetto all'importo originario (Cass. n. 2190/2021); – negli altri casi, l'iscrizione deve essere ridotta proporzionalmente al debito effettivamente dovuto (Cass. n. 4077/2015); – il giudice deve motivare in modo concreto la sproporzione (Cass., ord. n. 16552/2024; Cass. n. 19270/2014); – un'ipoteca manifestamente sproporzionata integra abuso del diritto e può comportare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 6533/2016).
Nel caso in esame, l'ipoteca è stata iscritta per l'intero importo originario, nonostante il debito residuo sia limitato alle sole sanzioni. Tale permanenza risulta sproporzionata e non conforme ai principi sopra richiamati.
L'iscrizione deve pertanto essere ridotta all'importo del solo credito residuo.
4. Disallineamento e imputazione dei pagamenti
La società ha dedotto la mancata corretta imputazione dei versamenti. La Cassazione (ord. 24352/2023; sent. 23122/2024) ha stabilito che l'Agenzia ha l'onere di dimostrare l'imputazione dei versamenti. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito prova sufficiente, ma la circostanza del mancato pagamento delle sanzioni è pacifica.
5. Per il resto, il ricorso è da rigettare, e da compensare integralmente le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma accoglie parzialmente il ricorso, dichiara l'ipoteca illegittima per la parte riferita all'imposta IVA 2017 già pagata, e valida limitatamente al residuo dovuto a titolo di sanzioni;
ordina ad AdER la riduzione dell'iscrizione ipotecaria al solo importo residuo, con obbligo di motivare la proporzionalità della misura;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 12 2025
Il relatore il Presidente
UG EL AN RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11305/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 09776202400000495000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220166991054000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si rimettono
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202400000495000, emesso da AdER, relativo alla cartella di pagamento n. 09720220166991054000 (IVA – aliquote anno 2017).
Deduce: l'inesigibilità del credito per intervenuto pagamento dell'imposta; l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio; il disallineamento tra i versamenti effettuati e la posizione contabile risultante dal ruolo;
l'omissione del contraddittorio preventivo;
in via subordinata, l'insussistenza del credito residuo
L'Agenzia delle Entrate – DP I Roma e l'AdER si sono costituite, eccependo l'inammissibilità del ricorso e sostenendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, rilevando che le sanzioni non risultano pagate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità del ricorso
Il ricorso è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992, è impugnabile il preavviso di iscrizione ipotecaria. Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale atto è autonomamente contestabile e che, in tale sede, possono essere dedotti anche i vizi degli atti presupposti non notificati (Cass., Sez. Un., n.
26283/2022). La giurisprudenza successiva ha confermato tale principio (Cass., ord. n. 11182/2024).
2. Estinzione parziale del credito
È pacifico che la società abbia integralmente versato l'imposta IVA 2017, ma non le sanzioni correlate.
Secondo Cass. civ., ord. 20789/2017, l'inesigibilità del credito per avvenuto pagamento travolge gli atti esecutivi compiuti in forza dello stesso. Tuttavia, tale principio opera solo in presenza di estinzione totale del debito.Nel caso di specie, residuano somme dovute a titolo di sanzioni, sicché il credito non può dirsi integralmente estinto.
3. Proporzionalità e riduzione dell'ipoteca
L'iscrizione ipotecaria deve rispettare il principio di proporzionalità. La Corte di Cassazione ha affermato che: – l'ipoteca è illegittima quando il credito residuo sia minimo rispetto all'importo originario (Cass. n. 2190/2021); – negli altri casi, l'iscrizione deve essere ridotta proporzionalmente al debito effettivamente dovuto (Cass. n. 4077/2015); – il giudice deve motivare in modo concreto la sproporzione (Cass., ord. n. 16552/2024; Cass. n. 19270/2014); – un'ipoteca manifestamente sproporzionata integra abuso del diritto e può comportare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 6533/2016).
Nel caso in esame, l'ipoteca è stata iscritta per l'intero importo originario, nonostante il debito residuo sia limitato alle sole sanzioni. Tale permanenza risulta sproporzionata e non conforme ai principi sopra richiamati.
L'iscrizione deve pertanto essere ridotta all'importo del solo credito residuo.
4. Disallineamento e imputazione dei pagamenti
La società ha dedotto la mancata corretta imputazione dei versamenti. La Cassazione (ord. 24352/2023; sent. 23122/2024) ha stabilito che l'Agenzia ha l'onere di dimostrare l'imputazione dei versamenti. Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito prova sufficiente, ma la circostanza del mancato pagamento delle sanzioni è pacifica.
5. Per il resto, il ricorso è da rigettare, e da compensare integralmente le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma accoglie parzialmente il ricorso, dichiara l'ipoteca illegittima per la parte riferita all'imposta IVA 2017 già pagata, e valida limitatamente al residuo dovuto a titolo di sanzioni;
ordina ad AdER la riduzione dell'iscrizione ipotecaria al solo importo residuo, con obbligo di motivare la proporzionalità della misura;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 12 2025
Il relatore il Presidente
UG EL AN RO