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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. LE HI Presidente
Dott. RO ER Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
con sede legale a Controparte_1
Genova, Via Superiore del Veilino 30 Canc., C.F. e P.I. , P.IVA_1
nonché del socio accomandatario C.F. CP_1 C.F._1
visto il ricorso con cui C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F. , assistiti dall'Avv. Sergio FORMENTO, hanno chiesto che CodiceFiscale_3
venga aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII;
− il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato ai sensi degli art. 40 e 41 CCII e avendo partecipato personalmente alle udienze;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
− risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore a € 30.000 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII e come risulta dalle informazioni rese da Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti, dalle quali emergono debiti totali per cartelle e avvisi di € 225.944,90;
− quanto alle condizioni cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, il cui onere della prova grava sul debitore ex art. 121, il debitore medesimo non ha fornito elementi relativi all'esercizio 2022, nonostante il periodo di riferimento sia indicato nei “tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza”, pertanto gli anni 2024, 2023 e
2022; ritenuto altresì che l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e
121 CCII:
– come risulta dal pacifico inadempimento nei confronti dei ricorrenti, dai multipli e vani tentativi di pignoramento mobiliare (v. docc. 12 – 16 ricorrenti) e dal fatto che, come riconosciuto in udienza dall'accomandatario, ha difficoltà con l'alienazione del magazzino per circa € 100.000 e con il recupero dei crediti per circa € 20.000;
– che ciò dimostri come l'imprenditore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, il che costituisce l'essenza dell'insolvenza ex art. 2, lett. b), CCII;
visti gli artt. 2, 49, comma 3, lett. f) e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale a Genova, Via Superiore del Veilino 30 Canc., C.F.
[...]
e P.I. , nonché del socio accomandatario C.F. P.IVA_1 CP_1
C.F._1
NOMINA
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
− giudice delegato il Dott. RO SPERA;
− curatore il Dott. , che per la sua comprovata professionalità, è Persona_1
in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA
− al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis CC, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
− al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. CPC e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 CPC;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 20/3/2026, ore 10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice Delegato, presso la sua aula di udienza (sita nel Palazzo di Giustizia di Genova,
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
piano decimo, aula n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
Att. CPC:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
RICORDA AL UR
− che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
− che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
− che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.
Comunque, entro 8 mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RO ER LE HI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. LE HI Presidente
Dott. RO ER Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
con sede legale a Controparte_1
Genova, Via Superiore del Veilino 30 Canc., C.F. e P.I. , P.IVA_1
nonché del socio accomandatario C.F. CP_1 C.F._1
visto il ricorso con cui C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F. , assistiti dall'Avv. Sergio FORMENTO, hanno chiesto che CodiceFiscale_3
venga aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
− questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
− il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII;
− il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato ai sensi degli art. 40 e 41 CCII e avendo partecipato personalmente alle udienze;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
− risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore a € 30.000 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII e come risulta dalle informazioni rese da Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti, dalle quali emergono debiti totali per cartelle e avvisi di € 225.944,90;
− quanto alle condizioni cui alla lettera d) dell'art. 2 CCII, il cui onere della prova grava sul debitore ex art. 121, il debitore medesimo non ha fornito elementi relativi all'esercizio 2022, nonostante il periodo di riferimento sia indicato nei “tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza”, pertanto gli anni 2024, 2023 e
2022; ritenuto altresì che l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e
121 CCII:
– come risulta dal pacifico inadempimento nei confronti dei ricorrenti, dai multipli e vani tentativi di pignoramento mobiliare (v. docc. 12 – 16 ricorrenti) e dal fatto che, come riconosciuto in udienza dall'accomandatario, ha difficoltà con l'alienazione del magazzino per circa € 100.000 e con il recupero dei crediti per circa € 20.000;
– che ciò dimostri come l'imprenditore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, il che costituisce l'essenza dell'insolvenza ex art. 2, lett. b), CCII;
visti gli artt. 2, 49, comma 3, lett. f) e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale a Genova, Via Superiore del Veilino 30 Canc., C.F.
[...]
e P.I. , nonché del socio accomandatario C.F. P.IVA_1 CP_1
C.F._1
NOMINA
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
− giudice delegato il Dott. RO SPERA;
− curatore il Dott. , che per la sua comprovata professionalità, è Persona_1
in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA
− al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis CC, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
− al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. CPC e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 CPC;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 20/3/2026, ore 10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al
Giudice Delegato, presso la sua aula di udienza (sita nel Palazzo di Giustizia di Genova,
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
piano decimo, aula n. 23), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
Att. CPC:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
RICORDA AL UR
− che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
− che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
− che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.
Comunque, entro 8 mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RO ER LE HI