Art. 8. (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI) 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attivita' informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Commentario • 1
- 1. Ue, semplificazione dello scambio di informazioni e intelligenceAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2015
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/02/2022, n. 1402Provvedimento: […] L'esame delle fonti rilevanti (i DPCM nn.7 E 8/1980) è stato reso laborioso dal fato che si tratta di fonti riservate secondo l'art.8, co.42, della legge n.124/2007, Contr che la ha per di più fornito solo in parte ed in due battute. […]Leggi di più...
- DPCM n.12/1997·
- art. 417 bis c.p.c.·
- continuità giuridica rapporto di lavoro·
- giudicato esterno·
- trasferimento personale·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- ricostruzione di carriera·
- DPCM n.7/1980·
- art. 100 c.p.c.