Articolo 8 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 7Articolo 9
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12 ottobre 2007
Art. 8. (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI) 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attivita' informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2007
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