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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE BO - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005693090000 CONSORZIO BONIF 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 19.9.2025 e relativa a contributi consortili (richiesti da ADER per conto del Consorzio di bonifica RE BO) per l'anno 2021.
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti prodromici, la mancanza del presupposto impositivo per carenza di qualsivoglia beneficio a favore dei fondi tassati e quale conseguenza diretta di opere/attività del consorzio.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio assumendo che i vizi dedotti dalla ricorrente attengono ad attività non propria, invero da considerarsi legittima, ma dell'ente impositore.
Ha chiesto per il caso di accoglimento del ricorso di essere tenuto indenne dall'obbligo di pagamento delle spese.
L'ente impositore, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Anteriormente all'entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 11/2003, la disciplina di settore rinveniva il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale (di legittimità) secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato, dunque, una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria. In questo quadro di riferimento è intervenuta la richiamata legge regionale 23/7/2003, n. 11, la quale ha qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali aspetti si è registrato una costante elaborazione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, protesa a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere,
o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'ente. Inoltre, il già sopra richiamato quadro normativo di riferimento ha subìto una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017, la quale ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei
“proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica che traggono beneficio” dall'attività del Consorzio. E' stata così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
Infine, sul punto si è pronunziata la Corte costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Da quanto precede, consegue:
- che, deve essere adeguatamente esplicitata la causale del contributo concretamente richiesto;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese, di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri che l'immobile sia ricompreso nel «perimetro di contribuenza», e la sua relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica
»;
- che, dalla circostanza che il consorzio abbia eventualmente dimostrato di essersi ritualmente dotato del piano di classifica e del perimetro di contribuenza discende poi - e soprattutto con riferimento a quei contributi non afferenti il conseguimento dei fini istituzionali - non già una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un semplice inversione dell'onere della prova, che non priva il consorziato ricorrente della facoltà di dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile;
- che il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica, che non discende dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene;
deve, inoltre, essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione;
detto vantaggio potrebbe, è vero, essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà, ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Va inoltre considerato che ferma la natura tributaria dei contributi di bonifica (Sez. Unite n. 2598 del 05/02/2013
(Rv. 624892), la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica configurino prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica e già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere con la necessaria chiarezza i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati alla bonifica, con la indicazione delle presunte opere di bonifica di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta. La disciplina di riferimento è contenuta nel libro terzo del Codice Civile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, nell'art. 860 c.c. che stabilisce “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonché nel RD 13/2/1933 n. 15 che definisce i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare, l'art. 59 del detto Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta “in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”.
Si è già detto delle leggi regionali in materia, sicché deve qui precisarsi che, soprattutto a seguito di Corte cost. 188/2018, ai fini dell'imposizione fiscale è sempre necessario che gli immobili ricevano un beneficio effettivo dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione. Secondo la giurisprudenza non
è sufficiente un vantaggio generico per i fondi, essendo necessario un vantaggio di natura fondiaria, economicamente apprezzabile, diretto e specifico. Il beneficio, quindi, non può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile, diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Consorzio, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo, a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito. Va opportunamente valutata la durata nel tempo del beneficio (ove esistente e provato), inoltre, occorre verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di bonifica (ove esistenti e provate), potendosi in astratto trattare di opere finanziate direttamente e a carico totale dello Stato, dalle Regioni, da Enti Comunitari, in quanto ritenute opere di utilità pubblica o magari con costi ricoperti con la fiscalità generale da parte di tutti i cittadini, soci e non soci consortili. “il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene” (Cass. Sez. Trib. 10/4/2009 n. 8770; Cass. sez. 1, 8/9/2004 n. 19509; Cass.
Sez. Trib. 12/5/2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993, in tal senso nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del 27/10/2009; CTR Perugia, sentenza n. 36/5/ 2007;
CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n. 68 del 13/4/2005).
La richiesta del Consorzio, dunque, deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario arrecato attraverso le opere e le manutenzioni eseguite, senza trasformarsi in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, evitando di tal fatta che la contribuzione si risolva, come invece deve ritenersi dall'esame degli atti, in una tassa patrimoniale.
Poiché il beneficio diretto e specifico, conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente allora, in ipotesi di contestazione, dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 905/ 2006) “Incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” (Cass. Sez. un., 14/10/1996, n. 8960 Cass., Sez. Trib., 29/09/2004, n. 19509). Ed ancora, il beneficio derivante dalle opere di bonifica non può costituire oggetto della presunzione derivante dalla avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza ma deve essere di volta in volta dimostrato in concreto, sicché la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. Un. 14/5/2010 n. 11722).
Pertanto, davanti a specifica contestazione del contribuente è comunque necessario, ai fini della legittimità della richiesta di pagamento, provare quali siano stati gli interventi dai quali sarebbe derivato un beneficio diretto all'immobile del ricorrente, il costo degli stessi, la loro finalità, se siano stati o meno finanziati con risorse finanziarie dello Stato o di altri enti, la durata del beneficio, la loro specifica utilità per il fondo e/o fabbricato ed infine i criteri di ripartizione di tali spese tra i singoli associati (CTP CE, sentenza n. 309/16/2009).
Prova che nel caso di specie difetta, tale non potendo ritenersi adeguata allo scopo neanche la generica inclusione del bene nel perimetro di contribuenza.
In tale solco si inserisce la pronuncia della Suprema Corte n. 12576/2016 con la quale si è ribadito che il proprietario di un fondo è tenuto a pagare i contributi consortili solo se e nella misura in cui ritragga dall'appartenenza a detto consorzio un beneficio cd. fondiario o prediale (ovvero un vantaggio diretto e specifico, cfr. l. reg. Sicilia n. 45/95, art. 860 cc).
Deve trattarsi di un “vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”. In ragione di tali vantaggi apportati ai fondi, la legge attribuisce ai Consorzi un potere impositivo finalizzato, appunto, al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica. Laddove il consorzio abbia adottato un piano di classifica, la conseguenza è esclusivamente quella di far presumere l'esistenza di un vantaggio derivante dall'attività di bonifica a favore dei fondi ricompresi nell'area di intervento. La contestazione del beneficio ad opera del consorziato, comporta che la vantaggiosità deve essere provata dal consorzio nei termini concreti sopra ricordati e non, come in specie, con modalità generiche e di fatto inidonee a dimostrare lo specifico punto di interesse.
L'obbligo contributivo presuppone dunque (1) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività; quando si possiede un immobile nel comprensorio si diventa automaticamente e obbligatoriamente consorziati cioè associati nel consorzio di bonifica;
(2) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile; a tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche.
Ne deriva che la cartella di pagamento contestata difetta dei requisiti di legge per poter ritenere sussistente e legittima la pretesa impositiva, tanto più che è sorretta da una motivazione sostanzialmente apparente in relazione ai presupposti del tributo, in definitiva di ardua decifrabilità quanto al calcolo ed ai criteri seguiti per la determinazione dell'imposta, ed in buona sostanza elusiva dei basilari principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e dei principi di buona fede ed affidamento che devono informare i rapporti tra contribuente e autorità munita di potere impositivo.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 463,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE BO - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005693090000 CONSORZIO BONIF 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 19.9.2025 e relativa a contributi consortili (richiesti da ADER per conto del Consorzio di bonifica RE BO) per l'anno 2021.
Ha dedotto, mediante le più diffuse argomentazioni di cui in atti, l'omessa notifica degli atti prodromici, la mancanza del presupposto impositivo per carenza di qualsivoglia beneficio a favore dei fondi tassati e quale conseguenza diretta di opere/attività del consorzio.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio assumendo che i vizi dedotti dalla ricorrente attengono ad attività non propria, invero da considerarsi legittima, ma dell'ente impositore.
Ha chiesto per il caso di accoglimento del ricorso di essere tenuto indenne dall'obbligo di pagamento delle spese.
L'ente impositore, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Anteriormente all'entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 11/2003, la disciplina di settore rinveniva il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale (di legittimità) secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato, dunque, una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria. In questo quadro di riferimento è intervenuta la richiamata legge regionale 23/7/2003, n. 11, la quale ha qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici. Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”. Su tali aspetti si è registrato una costante elaborazione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, protesa a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere,
o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'ente. Inoltre, il già sopra richiamato quadro normativo di riferimento ha subìto una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017, la quale ha sostituito il comma 1 dell'art 23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei
“proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica che traggono beneficio” dall'attività del Consorzio. E' stata così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
Infine, sul punto si è pronunziata la Corte costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Da quanto precede, consegue:
- che, deve essere adeguatamente esplicitata la causale del contributo concretamente richiesto;
- che, discendendo comunque l'ammontare del contributo consortile dal piano annuale di riparto delle spese, di ciò deve essere giudizialmente fornita idonea dimostrazione, sulla scorta dei criteri precisati dal giudice di legittimità, essendo per l'effetto necessario che l'ente impositore dimostri che l'immobile sia ricompreso nel «perimetro di contribuenza», e la sua relativa valutazione nell'ambito di un «piano di classifica
»;
- che, dalla circostanza che il consorzio abbia eventualmente dimostrato di essersi ritualmente dotato del piano di classifica e del perimetro di contribuenza discende poi - e soprattutto con riferimento a quei contributi non afferenti il conseguimento dei fini istituzionali - non già una presunzione assoluta di legittimità della pretesa contributiva, ma un semplice inversione dell'onere della prova, che non priva il consorziato ricorrente della facoltà di dimostrare l'assenza di benefici, diretti o indiretti, derivati al suo fondo dall'attività consortile;
- che il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica, che non discende dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio, proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, "effettivo" e va accertato con riferimento a ciascun bene;
deve, inoltre, essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell'immobile determinati dalle opere di bonifica e/o dalla loro manutenzione;
detto vantaggio potrebbe, è vero, essere anche comune a più immobili, o a tutte le proprietà, ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione.
Va inoltre considerato che ferma la natura tributaria dei contributi di bonifica (Sez. Unite n. 2598 del 05/02/2013
(Rv. 624892), la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica configurino prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica e già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere con la necessaria chiarezza i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati alla bonifica, con la indicazione delle presunte opere di bonifica di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta. La disciplina di riferimento è contenuta nel libro terzo del Codice Civile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, nell'art. 860 c.c. che stabilisce “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonché nel RD 13/2/1933 n. 15 che definisce i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare, l'art. 59 del detto Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta “in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”.
Si è già detto delle leggi regionali in materia, sicché deve qui precisarsi che, soprattutto a seguito di Corte cost. 188/2018, ai fini dell'imposizione fiscale è sempre necessario che gli immobili ricevano un beneficio effettivo dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione. Secondo la giurisprudenza non
è sufficiente un vantaggio generico per i fondi, essendo necessario un vantaggio di natura fondiaria, economicamente apprezzabile, diretto e specifico. Il beneficio, quindi, non può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile, diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Consorzio, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo, a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito. Va opportunamente valutata la durata nel tempo del beneficio (ove esistente e provato), inoltre, occorre verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di bonifica (ove esistenti e provate), potendosi in astratto trattare di opere finanziate direttamente e a carico totale dello Stato, dalle Regioni, da Enti Comunitari, in quanto ritenute opere di utilità pubblica o magari con costi ricoperti con la fiscalità generale da parte di tutti i cittadini, soci e non soci consortili. “il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene” (Cass. Sez. Trib. 10/4/2009 n. 8770; Cass. sez. 1, 8/9/2004 n. 19509; Cass.
Sez. Trib. 12/5/2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993, in tal senso nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del 27/10/2009; CTR Perugia, sentenza n. 36/5/ 2007;
CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n. 68 del 13/4/2005).
La richiesta del Consorzio, dunque, deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario arrecato attraverso le opere e le manutenzioni eseguite, senza trasformarsi in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, evitando di tal fatta che la contribuzione si risolva, come invece deve ritenersi dall'esame degli atti, in una tassa patrimoniale.
Poiché il beneficio diretto e specifico, conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente allora, in ipotesi di contestazione, dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 905/ 2006) “Incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” (Cass. Sez. un., 14/10/1996, n. 8960 Cass., Sez. Trib., 29/09/2004, n. 19509). Ed ancora, il beneficio derivante dalle opere di bonifica non può costituire oggetto della presunzione derivante dalla avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza ma deve essere di volta in volta dimostrato in concreto, sicché la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. Un. 14/5/2010 n. 11722).
Pertanto, davanti a specifica contestazione del contribuente è comunque necessario, ai fini della legittimità della richiesta di pagamento, provare quali siano stati gli interventi dai quali sarebbe derivato un beneficio diretto all'immobile del ricorrente, il costo degli stessi, la loro finalità, se siano stati o meno finanziati con risorse finanziarie dello Stato o di altri enti, la durata del beneficio, la loro specifica utilità per il fondo e/o fabbricato ed infine i criteri di ripartizione di tali spese tra i singoli associati (CTP CE, sentenza n. 309/16/2009).
Prova che nel caso di specie difetta, tale non potendo ritenersi adeguata allo scopo neanche la generica inclusione del bene nel perimetro di contribuenza.
In tale solco si inserisce la pronuncia della Suprema Corte n. 12576/2016 con la quale si è ribadito che il proprietario di un fondo è tenuto a pagare i contributi consortili solo se e nella misura in cui ritragga dall'appartenenza a detto consorzio un beneficio cd. fondiario o prediale (ovvero un vantaggio diretto e specifico, cfr. l. reg. Sicilia n. 45/95, art. 860 cc).
Deve trattarsi di un “vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”. In ragione di tali vantaggi apportati ai fondi, la legge attribuisce ai Consorzi un potere impositivo finalizzato, appunto, al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica. Laddove il consorzio abbia adottato un piano di classifica, la conseguenza è esclusivamente quella di far presumere l'esistenza di un vantaggio derivante dall'attività di bonifica a favore dei fondi ricompresi nell'area di intervento. La contestazione del beneficio ad opera del consorziato, comporta che la vantaggiosità deve essere provata dal consorzio nei termini concreti sopra ricordati e non, come in specie, con modalità generiche e di fatto inidonee a dimostrare lo specifico punto di interesse.
L'obbligo contributivo presuppone dunque (1) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività; quando si possiede un immobile nel comprensorio si diventa automaticamente e obbligatoriamente consorziati cioè associati nel consorzio di bonifica;
(2) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile; a tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche.
Ne deriva che la cartella di pagamento contestata difetta dei requisiti di legge per poter ritenere sussistente e legittima la pretesa impositiva, tanto più che è sorretta da una motivazione sostanzialmente apparente in relazione ai presupposti del tributo, in definitiva di ardua decifrabilità quanto al calcolo ed ai criteri seguiti per la determinazione dell'imposta, ed in buona sostanza elusiva dei basilari principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e dei principi di buona fede ed affidamento che devono informare i rapporti tra contribuente e autorità munita di potere impositivo.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 463,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.