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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6432/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BEDON NC e dell'avv. AG TI ( VIA C.F._2 FONTANA 5 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 Controparte_1 C.F._3 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. BEDON NC e dell'avv. AG TI ( VIA C.F._2 FONTANA 5 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 Controparte_1 C.F._3 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 [...]
e dell'avv. BEDON NC ( VIA FONTANA 5 20122 CP_1 C.F._6 MILANO;
AG TI ( VIA FONTANA 5 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CHIESI ELISABETTA IA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BEDON Parte_3 C.F._7 NC e dell'avv. AG TI ( VIA FONTANA 5 C.F._2 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 20122 Controparte_1 C.F._3 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Parte_4 Controparte_2
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/05/2023 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] emigrato in Persona_1
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.9). Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_2 essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
“ …Gli odierni ricorrenti sono discendenti di un cittadino italiano: Persona_1 nato il [...] a [...]-Italia) da e Persona_2 Persona_3
(doc. 9), il quale è emigrato in Brasile ove ha contratto matrimonio.
[...]
3. Dall'unione del Sig. e la moglie è nato in Brasile, a [...]_1 Cont (successivamente denominata - Stato di Minas Gerais, d'ora in poi , il CP_3 giorno 02/03/1915, (doc. 10), il quale ha contratto matrimonio con Persona_4 [...]
in data 18/02/1948 in Alfenas (MG) (doc. 11). Si precisa che pur non avendo Per_5 individuato il matrimonio dell'avo, che trasmette la cittadinanza, il sig. è stato Per_4 dichiarato alla nascita dal padre, comprovando la legittimazione della filiazione.
4. Dall'unione del Sig. e la moglie è nato, sempre in Brasile, il giorno Per_4 Per_5
07/08/1949 ad Alfenas (MG), (doc. 12), il quale ha contratto Persona_6 matrimonio in data 02/09/1972 ad Osasco (Stato di SA LO, d'ora in poi SP) con (doc. 13). Persona_7
pagina 2 di 6
5. Dalla suddetta unione sono nati due figli, entrambi ricorrenti: Parte_1
e ed altri due figli, anch'essi odierni
[...] Parte_2 ricorrenti sono nati dalla seconda unione del padre Persona_6 Parte_3
e
[...] Parte_4
6. La Sig.ra è nata il [...] ad [...]. 14) e Parte_1 si è coniugata in data 04/02/2006 sempre ad Osasco (SP) con Controparte_5
(doc. 15), passando ad usare il nome . Parte_1
7. Dalla suddetta unione sono nati tre figli, tutti minorenni: Persona_8 nato il [...] a [...]. 16), nato il Persona_9
07/04/2011 a SA LO (SP) (doc. 17) e nato il [...] a [...]_10
LO (SP) (doc. 18).
8. Il Sig. è nato il [...] ad [...]. Persona_11
19) e si è coniugato in data 29/11/2011 a Iturama (MG) con Persona_12
(doc. 20).
[...]
9. Dalla suddetta unione è nato il piccolo nato il [...] a [...]
SA LO (SP) (doc. 21). 10. Il Sig. è nato il [...] a [...]. 22) e si è Parte_3 coniugato in data 26/05/2018 a SA LO (SP) con (doc. 23). Controparte_6
La Sig.ra è nata il [...] a [...]. 24) e si Parte_4
è coniugata in data 02/04/2022 a SA LO (SP) con Persona_14
(doc. 25).
[...]
12. Dalla suddetta unione è nato il piccolo , nato l'[...] a [...]
SA LO (SP) (doc. 26)….” Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Molinella in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia del in Controparte_2 data 19 settembre 2024. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni pagina 3 di 6 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_2
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(Bologna), il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per pagina 4 di 6 quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
SULLE SPESE DI LITE Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 • dichiara la contumacia del;
Controparte_2
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• Parte_1
• Parte_2
• Parte_3
• Parte_4
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6432/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BEDON NC e dell'avv. AG TI ( VIA C.F._2 FONTANA 5 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 Controparte_1 C.F._3 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. BEDON NC e dell'avv. AG TI ( VIA C.F._2 FONTANA 5 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 Controparte_1 C.F._3 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 [...]
e dell'avv. BEDON NC ( VIA FONTANA 5 20122 CP_1 C.F._6 MILANO;
AG TI ( VIA FONTANA 5 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. CHIESI ELISABETTA IA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BEDON Parte_3 C.F._7 NC e dell'avv. AG TI ( VIA FONTANA 5 C.F._2 20122 MILANO;
( ) VIA FONTANA 5 20122 Controparte_1 C.F._3 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. BEDON NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Parte_4 Controparte_2
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/05/2023 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] emigrato in Persona_1
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.9). Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_2 essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
“ …Gli odierni ricorrenti sono discendenti di un cittadino italiano: Persona_1 nato il [...] a [...]-Italia) da e Persona_2 Persona_3
(doc. 9), il quale è emigrato in Brasile ove ha contratto matrimonio.
[...]
3. Dall'unione del Sig. e la moglie è nato in Brasile, a [...]_1 Cont (successivamente denominata - Stato di Minas Gerais, d'ora in poi , il CP_3 giorno 02/03/1915, (doc. 10), il quale ha contratto matrimonio con Persona_4 [...]
in data 18/02/1948 in Alfenas (MG) (doc. 11). Si precisa che pur non avendo Per_5 individuato il matrimonio dell'avo, che trasmette la cittadinanza, il sig. è stato Per_4 dichiarato alla nascita dal padre, comprovando la legittimazione della filiazione.
4. Dall'unione del Sig. e la moglie è nato, sempre in Brasile, il giorno Per_4 Per_5
07/08/1949 ad Alfenas (MG), (doc. 12), il quale ha contratto Persona_6 matrimonio in data 02/09/1972 ad Osasco (Stato di SA LO, d'ora in poi SP) con (doc. 13). Persona_7
pagina 2 di 6
5. Dalla suddetta unione sono nati due figli, entrambi ricorrenti: Parte_1
e ed altri due figli, anch'essi odierni
[...] Parte_2 ricorrenti sono nati dalla seconda unione del padre Persona_6 Parte_3
e
[...] Parte_4
6. La Sig.ra è nata il [...] ad [...]. 14) e Parte_1 si è coniugata in data 04/02/2006 sempre ad Osasco (SP) con Controparte_5
(doc. 15), passando ad usare il nome . Parte_1
7. Dalla suddetta unione sono nati tre figli, tutti minorenni: Persona_8 nato il [...] a [...]. 16), nato il Persona_9
07/04/2011 a SA LO (SP) (doc. 17) e nato il [...] a [...]_10
LO (SP) (doc. 18).
8. Il Sig. è nato il [...] ad [...]. Persona_11
19) e si è coniugato in data 29/11/2011 a Iturama (MG) con Persona_12
(doc. 20).
[...]
9. Dalla suddetta unione è nato il piccolo nato il [...] a [...]
SA LO (SP) (doc. 21). 10. Il Sig. è nato il [...] a [...]. 22) e si è Parte_3 coniugato in data 26/05/2018 a SA LO (SP) con (doc. 23). Controparte_6
La Sig.ra è nata il [...] a [...]. 24) e si Parte_4
è coniugata in data 02/04/2022 a SA LO (SP) con Persona_14
(doc. 25).
[...]
12. Dalla suddetta unione è nato il piccolo , nato l'[...] a [...]
SA LO (SP) (doc. 26)….” Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Molinella in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia del in Controparte_2 data 19 settembre 2024. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni pagina 3 di 6 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_2
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato il [...] a [...] Persona_1
(Bologna), il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per pagina 4 di 6 quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_1
SULLE SPESE DI LITE Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 • dichiara la contumacia del;
Controparte_2
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• Parte_1
• Parte_2
• Parte_3
• Parte_4
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
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