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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 199/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
DI SP , (C.f. ), Pt_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RESTANI ALESSANDRA e dall'abogado
CAMPOLI GIUSEPPE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 29/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 03/02/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/06/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma con la precisazione che la casa coniugale non potrà essere assegnata alla moglie in presenza di figli economicamente indipendenti, ma potrà restare nella sua esclusiva disponibilità.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 14/03/1992 nel Comune di
SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 03/02/2025 con la precisazione di cui alla parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 2, Parte 1, dell'anno 1992); compensa le spese di causa.
Latina, 18/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
DI SP , (C.f. ), Pt_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RESTANI ALESSANDRA e dall'abogado
CAMPOLI GIUSEPPE, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 29/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 03/02/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 18/06/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma con la precisazione che la casa coniugale non potrà essere assegnata alla moglie in presenza di figli economicamente indipendenti, ma potrà restare nella sua esclusiva disponibilità.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 14/03/1992 nel Comune di
SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 03/02/2025 con la precisazione di cui alla parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 2, Parte 1, dell'anno 1992); compensa le spese di causa.
Latina, 18/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino