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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9439 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 R.G. dell'anno 2025 vertente TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Lucia Rambone ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio del difensore.
- ricorrente E
, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, CP_2 tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso Cont il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Persona_1
- resistente OGGETTO: maggiorazione del compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale FATTO E DIRITTO Con ricorso dell'8 gennaio 2025, l'istante, dipendente dell' , sul Controparte_3 presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare, in via principale, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il suo diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione – , al pagamento per il periodo Controparte_1 01.11.2019 al 31.12.2022 dell'importo di € 2.394,06, oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, spese vinte da distrarsi.
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
-di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, presso l'ospedale San Paolo, e di svolgere la prestazione lavorativa su 3 turni di lavoro, per sei giorni lavorativi su sette, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, come analiticamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso;
-di aver ottenuto il riconoscimento dalla convenuta, fino alla data dell'1.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 e poi non più;
1 -di non aver mai avanzato richiesta o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali;
-di non aver mai goduto, per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2022, del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali. Ha dedotto che, ai sensi dell'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.9.2001, così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità 2016-2018, l'attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Ha riportato la normativa di riferimento richiamando la sentenza della Suprema Corte n.1505/2021. Illustrati i criteri sottesi ai conteggi, come indicati nelle norme contrattuali, ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi ha eccepito la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti azionati, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc e nel merito l'infondatezza, contestando il quantum rivendicato in quanto non provato e concludendo per il rigetto col favore delle spese. All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, autorizzato il deposito di note difensive ex art. 429 c.p.c., la causa viene decisa mediante separata sentenza, dopo il deposito di note di trattazione scritta. La domanda va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente. Gli elementi costitutivi della domanda risultano infatti sufficientemente specificati nell'atto introduttivo, con puntuale indicazione delle giornate festive infrasettimanali lavorate e del numero di ore prestate in ciascuna di esse, come documentato dai tabulati presenza allegati. La contestazione circa il contenuto della documentazione prodotta attiene al merito della controversia e non alla ritualità della domanda. Va invece parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale perché la domanda comprende crediti maturati dall'1.11.2019 al 31.12.2022 ed il termine è stato efficacemente interrotto solo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 31.3.2025 mentre non vi è nessuna prova idonea della notifica dell'atto interruttivo stragiudiziale del 28.11.2023. Pertanto, sono da dichiararsi estinti i crediti maturati nel quinquennio anteriore, ossia sino al 31.3.2020. La ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
2 L'esegesi della norma fatta dalla S.C. (v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel ) si inscrive nel percorso interpretativo già Parte_2 intrapreso in relazione agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt. 29 e 31 sono una riscrittura, in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi. Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata
3 maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della
4 clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS)
5 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).” Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del 1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale. Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il CCNL 1° settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile 1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) la S.C. ha concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego. Similmente il CCNL del 21maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico. Va dunque, disattesa la tesi dell' convenuta secondo cui l'indennità prevista CP_4 dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). L'orientamento qui esaminato consente di superare la prospettazione della resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. L'azienda assume che ciò sarebbe avvenuto in ragione del particolare turno cui la ricorrente è tenuta per cui per alcune settimane avrebbero lavorato per un monte ore maggiore ed altre per un monte ore inferiore a quello contrattuale. Sostiene infatti che dall'esame dei turni mensili osservati emergerebbe che laddove l'istante ha lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi Cont compensativi, evidenziando che “la resistente ha sempre assicurato a parte ricorrente la fruizione dei riposi compensativi.” Va, invero ribadito che l'assimilazione tra l'articolazione oraria settimanale del personale non turnista a quella del personale turnista sconta un equivoco di fondo, perché non tiene conto che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. Cont L' resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, nel mentre la norma
6 lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore. Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti. Quanto alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l' non ha dimostrato che CP_4 si trattasse di riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale. Cont D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata. In ordine alla quantificazione del credito, i conteggi, elaborati nel ricorso, sono fondati sulle buste paga, sui cartellini e sulla rilevazione orario, tutta documentazione proveniente dalla stessa azienda ed appaiono corretti nell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'art. 31 commi 7-8 CCNL 2016-2018. Le contestazioni sul quantum sollevate dalla resistente in memoria, non sono supportate da specifici elementi di riscontro, appaiono generiche richiamando semplicemente la relazione del UOS Trattamento economico, evidenziando che:
“non è dovuta la giornate del 18.04.2022 in cui il dipendente risulta assente, come rappresentato nella relazione del Responsabile UOS Trattamento Economico”. Orbene, come rappresentato da parte ricorrente nelle note depositate: “la giornata del 18.04.2022 è in realtà da riferirsi alla giornata del 25.04.2022, e che per mero errore di battitura veniva indicato 18.04.2022.” L' non ha controdedotto CP_3 alle note della ricorrente, non offrendo, pertanto, specifici elementi di riscontro. Cont Pertanto, l' a condannata a pagare la somma di € 1958,16, già detratta la somma richiesta per l'anno 2019 non dovuta per prescrizione oltre alla maggiorazione per gli interessi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi in ragione della natura seriale, con esclusione della fase decisionale che è mancata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 1958,16, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 941,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Si comunichi Così deciso in Napoli, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Lucia Rambone ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio del difensore.
- ricorrente E
, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi, CP_2 tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso Cont il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Persona_1
- resistente OGGETTO: maggiorazione del compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale FATTO E DIRITTO Con ricorso dell'8 gennaio 2025, l'istante, dipendente dell' , sul Controparte_3 presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare, in via principale, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il suo diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Amministrazione – , al pagamento per il periodo Controparte_1 01.11.2019 al 31.12.2022 dell'importo di € 2.394,06, oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, spese vinte da distrarsi.
A sostegno del proprio assunto ha esposto:
-di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, presso l'ospedale San Paolo, e di svolgere la prestazione lavorativa su 3 turni di lavoro, per sei giorni lavorativi su sette, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, come analiticamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso;
-di aver ottenuto il riconoscimento dalla convenuta, fino alla data dell'1.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 e poi non più;
1 -di non aver mai avanzato richiesta o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali;
-di non aver mai goduto, per il periodo 01.11.2019 al 31.12.2022, del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali. Ha dedotto che, ai sensi dell'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.9.2001, così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità 2016-2018, l'attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Ha riportato la normativa di riferimento richiamando la sentenza della Suprema Corte n.1505/2021. Illustrati i criteri sottesi ai conteggi, come indicati nelle norme contrattuali, ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Incardinatasi la lite, l' nel costituirsi ha eccepito la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti azionati, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc e nel merito l'infondatezza, contestando il quantum rivendicato in quanto non provato e concludendo per il rigetto col favore delle spese. All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, autorizzato il deposito di note difensive ex art. 429 c.p.c., la causa viene decisa mediante separata sentenza, dopo il deposito di note di trattazione scritta. La domanda va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente. Gli elementi costitutivi della domanda risultano infatti sufficientemente specificati nell'atto introduttivo, con puntuale indicazione delle giornate festive infrasettimanali lavorate e del numero di ore prestate in ciascuna di esse, come documentato dai tabulati presenza allegati. La contestazione circa il contenuto della documentazione prodotta attiene al merito della controversia e non alla ritualità della domanda. Va invece parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale perché la domanda comprende crediti maturati dall'1.11.2019 al 31.12.2022 ed il termine è stato efficacemente interrotto solo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 31.3.2025 mentre non vi è nessuna prova idonea della notifica dell'atto interruttivo stragiudiziale del 28.11.2023. Pertanto, sono da dichiararsi estinti i crediti maturati nel quinquennio anteriore, ossia sino al 31.3.2020. La ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
2 L'esegesi della norma fatta dalla S.C. (v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel ) si inscrive nel percorso interpretativo già Parte_2 intrapreso in relazione agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt. 29 e 31 sono una riscrittura, in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi. Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata
3 maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della
4 clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS)
5 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).” Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del 1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale. Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il CCNL 1° settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile 1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) la S.C. ha concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego. Similmente il CCNL del 21maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico. Va dunque, disattesa la tesi dell' convenuta secondo cui l'indennità prevista CP_4 dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). L'orientamento qui esaminato consente di superare la prospettazione della resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. L'azienda assume che ciò sarebbe avvenuto in ragione del particolare turno cui la ricorrente è tenuta per cui per alcune settimane avrebbero lavorato per un monte ore maggiore ed altre per un monte ore inferiore a quello contrattuale. Sostiene infatti che dall'esame dei turni mensili osservati emergerebbe che laddove l'istante ha lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi Cont compensativi, evidenziando che “la resistente ha sempre assicurato a parte ricorrente la fruizione dei riposi compensativi.” Va, invero ribadito che l'assimilazione tra l'articolazione oraria settimanale del personale non turnista a quella del personale turnista sconta un equivoco di fondo, perché non tiene conto che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. Cont L' resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, nel mentre la norma
6 lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore. Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti. Quanto alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l' non ha dimostrato che CP_4 si trattasse di riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale. Cont D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata. In ordine alla quantificazione del credito, i conteggi, elaborati nel ricorso, sono fondati sulle buste paga, sui cartellini e sulla rilevazione orario, tutta documentazione proveniente dalla stessa azienda ed appaiono corretti nell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'art. 31 commi 7-8 CCNL 2016-2018. Le contestazioni sul quantum sollevate dalla resistente in memoria, non sono supportate da specifici elementi di riscontro, appaiono generiche richiamando semplicemente la relazione del UOS Trattamento economico, evidenziando che:
“non è dovuta la giornate del 18.04.2022 in cui il dipendente risulta assente, come rappresentato nella relazione del Responsabile UOS Trattamento Economico”. Orbene, come rappresentato da parte ricorrente nelle note depositate: “la giornata del 18.04.2022 è in realtà da riferirsi alla giornata del 25.04.2022, e che per mero errore di battitura veniva indicato 18.04.2022.” L' non ha controdedotto CP_3 alle note della ricorrente, non offrendo, pertanto, specifici elementi di riscontro. Cont Pertanto, l' a condannata a pagare la somma di € 1958,16, già detratta la somma richiesta per l'anno 2019 non dovuta per prescrizione oltre alla maggiorazione per gli interessi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi in ragione della natura seriale, con esclusione della fase decisionale che è mancata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 1958,16, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 941,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Si comunichi Così deciso in Napoli, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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