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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 22.10.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°47153/2024 VERTENTE TRA
, c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 Via Carlo Mirabello n.19 presso lo studio dell'Avv. Monica Magnaneschi che lo rappresenta e difende giusta delega allegata;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20.12.2024, ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe contestava parzialmente le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, oltre che lo status di handicap grave ed invalidità al 100% già riconosciuto in prime cure, anche i requisiti relativi al beneficio dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Deduceva in particolare l'erronea valutazione operata dal CTU della prima fase e comunque alla luce delle nuove certificazioni in atti il giudizio medico già espresso dal consulente d'ufficio non poteva essere condiviso. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. onde valutare un eventuale peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell'istante, all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso in data 26.11.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Seppur fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità parte ricorrente ha espressamente invocato le risultanze di documentazione medica attestante peggioramento delle condizioni di salute. Nel merito il ricorso appare infondato per l'accertata permanente insussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al rigetto del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da non comportare l'impossibilità allo svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana di vita. Non si può che aderire alle conclusioni cui è giunto l'esperto atteso l'iter logico ineccepibile e la loro intrinseca coerenza. I compensi di lite sono posti a carico della parte convenuta con riferimento alla fase di ATP e vengono integralmente compensati in riferimento alla presente attesa la certificazione reddituale relativa al nucleo familiare in atti. A carico dell' per le medesime CP_1 motivazioni le spese di CTU di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta che parte ricorrente è invalida al 100% ed ha diritto al riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.104/1992 dalla domanda amministrativa del 23.11.2023; rigetta il ricorso in opposizione;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite della fase di ATP liquidati in CP_1 complessivi €1.528,00, da distrarsi e compensa i compensi di lite della presente fase;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU di entrambe le fasi separatamente CP_1 liquidate. Roma, il 22.10.2025 Il Giudice
Dott. Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 22.10.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°47153/2024 VERTENTE TRA
, c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 Via Carlo Mirabello n.19 presso lo studio dell'Avv. Monica Magnaneschi che lo rappresenta e difende giusta delega allegata;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20.12.2024, ritualmente notificato, l'istante indicato in epigrafe contestava parzialmente le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, oltre che lo status di handicap grave ed invalidità al 100% già riconosciuto in prime cure, anche i requisiti relativi al beneficio dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Deduceva in particolare l'erronea valutazione operata dal CTU della prima fase e comunque alla luce delle nuove certificazioni in atti il giudizio medico già espresso dal consulente d'ufficio non poteva essere condiviso. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. onde valutare un eventuale peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell'istante, all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso in data 26.11.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Seppur fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità parte ricorrente ha espressamente invocato le risultanze di documentazione medica attestante peggioramento delle condizioni di salute. Nel merito il ricorso appare infondato per l'accertata permanente insussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse, infatti, si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al rigetto del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da non comportare l'impossibilità allo svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana di vita. Non si può che aderire alle conclusioni cui è giunto l'esperto atteso l'iter logico ineccepibile e la loro intrinseca coerenza. I compensi di lite sono posti a carico della parte convenuta con riferimento alla fase di ATP e vengono integralmente compensati in riferimento alla presente attesa la certificazione reddituale relativa al nucleo familiare in atti. A carico dell' per le medesime CP_1 motivazioni le spese di CTU di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta che parte ricorrente è invalida al 100% ed ha diritto al riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 L.104/1992 dalla domanda amministrativa del 23.11.2023; rigetta il ricorso in opposizione;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite della fase di ATP liquidati in CP_1 complessivi €1.528,00, da distrarsi e compensa i compensi di lite della presente fase;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU di entrambe le fasi separatamente CP_1 liquidate. Roma, il 22.10.2025 Il Giudice
Dott. Donatella Casari