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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1488/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/06/2025 da e , Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30/04/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (19/11/2009) e Per_1 Per_2
(22/01/2012); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 07/11/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Caserta alla Via Concezione n. 6, viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai due figli.
3. I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Persona_3 preferenziale presso la casa coniugale, sita in Caserta alla Via Concezione n. 6;
4. Il padre, salvo diversi accordi, terrà con sé i figli per due giorni a settimana (con relativi pernotti consecutivi) riaccompagnandoli a casa della madre la sera successiva al secondo pernottamento nonché un fine settimana al mese, dal sabato alla domenica sera, fermo restando che nella settimana in cui il padre terrà con sé i figli per il week end gli stessi pernotteranno a casa del padre anche in un giorno infrasettimanale. Le modalità di incontro verranno stabilite tra le parti all'inizio di ciascun mese;
2
5. I minori, salvo diversi accordi, trascorreranno con il padre: le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per 30 giorni consecutivi o meno, durante il periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni.
6. Il sig. che attualmente è in cerca di occupazione, continuerà a corrisponderà alla sig. la somma di €. Pt_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di concorso per il mantenimento dei minori oltre a rinunciare alla propria quota (50%) dell'assegno unico che totalmente ammonta a circa €. 430,00. Il suddetto importo è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata;
7. Le spese straordinarie (per le quali si fa espresso rinvio alle linee guida adottate dal protocollo di intesa del Tribunale di S. Maria C.V.) previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/11/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a CASERTA l'11/08/1982;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, serie, anno 2009);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1488/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/11/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/06/2025 da e , Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30/04/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (19/11/2009) e Per_1 Per_2
(22/01/2012); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 07/11/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Caserta alla Via Concezione n. 6, viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente ai due figli.
3. I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Persona_3 preferenziale presso la casa coniugale, sita in Caserta alla Via Concezione n. 6;
4. Il padre, salvo diversi accordi, terrà con sé i figli per due giorni a settimana (con relativi pernotti consecutivi) riaccompagnandoli a casa della madre la sera successiva al secondo pernottamento nonché un fine settimana al mese, dal sabato alla domenica sera, fermo restando che nella settimana in cui il padre terrà con sé i figli per il week end gli stessi pernotteranno a casa del padre anche in un giorno infrasettimanale. Le modalità di incontro verranno stabilite tra le parti all'inizio di ciascun mese;
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5. I minori, salvo diversi accordi, trascorreranno con il padre: le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per 30 giorni consecutivi o meno, durante il periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni.
6. Il sig. che attualmente è in cerca di occupazione, continuerà a corrisponderà alla sig. la somma di €. Pt_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di concorso per il mantenimento dei minori oltre a rinunciare alla propria quota (50%) dell'assegno unico che totalmente ammonta a circa €. 430,00. Il suddetto importo è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata;
7. Le spese straordinarie (per le quali si fa espresso rinvio alle linee guida adottate dal protocollo di intesa del Tribunale di S. Maria C.V.) previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/11/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a CASERTA l'11/08/1982;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, serie, anno 2009);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese