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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1388/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 5 dicembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa MA SC , sono comparsi l'avv. DOMENICA SCRIVA in sostituzione dell'avv. NERI GIUSEPPE per parte attrice,
Il giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. DOMENICA SCRIVA si riporta a quanto dedotto e richiesto negli atti di causa ed insiste nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di cosniglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
MA SC
Il giudice all'esito della camera di consiglio ad ore 16.56 da lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale qui di seguito riportata
Il giudice
Dr.ssa MA SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del Giudice onorario dott.ssa MA SC e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05/12/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 1388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. , con l'avv. Neri Giuseppe;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
REGGIO AB Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Parte_2
Tribunale, la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_2
da esso attore a causa della condotta illecita della convenuta, consistita nell'aver omesso la custodia della strada provinciale Feroleto- Rosarno.
A fondamento della sua domanda risarcitoria, deduceva che, in data Parte_2
18.06.2017, alle ore 18:30 circa, esso attore stava percorrendo la strada provinciale con direzione
Feroleto-Rosarno a bordo della propria bicicletta, allorquando, nei pressi della località Mastrologo, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sull'asfalto di alcune buche non segnalate e non prevedibili. Esponeva che, a causa di tale caduta, esso attore aveva riportato delle lesioni personali consistite nella “frattura composta terzo distale tibia destra” e chiedeva, quindi, la condanna dell'ente convenuto, quale custode della strada ove si era verificato il sinistro, al risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti da esso attore.
La , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 24.05.2024, il giudice dichiarava la contumacia della Controparte_2
.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 2 testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale. All'udienza del 14.03.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa all'udienza del 05.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note conclusionali.
Infine, all'odierna udienza, parte attrice precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
2. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per i motivi di Parte_2
seguito esposti.
Come già rilevato nelle premesse in fatto, ha agito per ottenere l'accertamento Parte_2 della responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) della Controparte_2
per le lesioni riportate a causa di diverse buche, non segnalate, ubicate sul manto della strada
[...]
CP_ provinciale che collega Rosarno a Feroleto. Secondo la prospettazione attorea, l' convenuto, quale custode della strada, avrebbe, infatti, omesso di adottare tutte le cautele volte a mantenere il manto stradale in condizioni di normale percorribilità, nonché di segnalare l'esistenza di tale insidia.
La causa verte, quindi, in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la quale, per pacifico orientamento giurisprudenziale, opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali (cfr., ex multis Cass. n. 7805/2017; Cass. 6101/2013).
Come è noto, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode (v. Cass. n. 8765/2019; Cass. 133/2018; Cass. 2477/2018; Cass. n.
12027/2017; Cass. 10860/2012).
Più precisamente, oltre gli ordinari presupposti della responsabilità aquiliana, il danneggiato che invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. – ove essa attenga alla custodia di cose inerti, prive, cioè, di un intrinseco dinamismo – è tenuto a provare:
a) la pericolosità della cosa in custodia e, quindi, anche della prevedibilità ed evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (cfr. Cass. civ. nr. 5808/2019; Cass. civ. nr. 15383/06; Cass. civ. nr.
20359/05; Cass. civ. nr. 2062/04; Cass. civ. nr. 4237/90);
b) la rilevanza causale della cosa in custodia ai fini della produzione del danno, dimostrando che la cosa stessa non sia, piuttosto, una mera occasione dell'evento dannoso rispetto al comportamento concretamente tenuto dal danneggiato;
in altri termini, occorre dimostrare l'effettiva dinamica dell'evento dannoso e provare l'effettivo apporto causale della cosa nella produzione del danno, poiché il danno di cui si chiede il risarcimento non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano
(e, in particolare, la condotta del danneggiato;
cfr., tra le altre, Cass. civ. nr. 56/2016). L'attore non è, invece, tenuto a provare il dolo o la colpa del custode, ma, piuttosto, spetterà a quest'ultimo dare la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. civ. nr. 5808/2019; Cass. civ. nr.
15383/06; Cass. civ. nr. 20359/05; Cass. civ. nr. 2062/04; Cass. civ. nr. 4237/90).
Resta a carico dell'amministrazione convenuta, pertanto, l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, cioè, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (v. Cassazione n. 7805/2017).
2.2. Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, mentre l'ente convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito che potesse esonerarlo da responsabilità.
Quanto al profilo dell'an del sinistro, l'attore ha dimostrato:
1) la verificazione del sinistro, avendo il teste (della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare) dichiarato di avere assistito all'evento; nella specie, il teste ha confermato che, nella data indicata nell'atto di citazione, percorreva a bordo della propria bicicletta Parte_2
la strada provinciale che collega Feroleto a Rosarno e che a causa di una buca ubicata sul manto stradale de quo era rovinosamente caduto a terra (v. dichiarazioni del teste nel Testimone_1 verbale di udienza del 20.09.2024: “il sinistro è avvenuto nel 2017 era il 18 giugno e ci trovavamo a fare una giro in bici ed eravamo sulla strada nel tratto che da Feroleto va verso Rosarno, ricordo che è la strada Provinciale era nel pomeriggio intorno le 18.30. L'attore camminava in bici avanti a me eravamo in fila indiana a distanza di circa 5/10 metri ciascuno e ad un tratto l'attore inciampava con la ruota in una buca sulla strada a quel punto cadeva a terra e subiva una frattura in questo momento non ricordo a cosa. La buca di cui ho detto era molto profonda anche se era stretta. Non vi era alcuna segnalazione. Preciso che l'attore avendo preso la buca con la ruota anteriore a quel punto ha perso il controllo ed è caduta a terra sul lato destro”);
2) l'effettiva pericolosità della cosa in custodia, essendo stata dimostrata la presenza sulla strada provinciale di un'oggettiva insidia, ovvero di una buca profonda e non visibile (v. dichiarazioni del teste nel verbale di udienza del 20.09.2024: “la buca di cui ho detto era molto Testimone_1 profonda anche se era stretta. Non vi era alcuna segnalazione”; “la buca non era visibile, non era coperta ma si trovava a bordo della strada”);
3) la presenza di forti dolori all'anca destra lamentati dall'attore subito dopo la caduta (v. dichiarazioni rese dal teste nel verbale di udienza del 20.09.2024: “si lamentava di Testimone_1 forti dolori all'anca”; v. dichiarazioni rese da , della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_2 di dubitare, nel verbale di udienza del 20.09.2024: “ricordo che aveva la gamba rotta ed era visibile se non ricordo male. L'attore continuava a gridare, ed anche quando eravamo in macchina ha continuato a gridare anche perché vi erano delle buche ed ogni volta che si muoveva la gamba aveva forti dolori”);
4) la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate;
il CTU nominato in questo procedimento (le cui conclusioni sono condivise interamente da questo giudice, in quanto logiche, coerenti e ben argomentate, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico) ha, infatti, accertato che, a causa del sinistro in esame, ha riportato una “frattura Parte_3 pluriframmentaria, sostanzialmente composta, del 1/3 distale tibia dx” (v. certificati medici in atti, nonché la relazione del CTU).
Per le ragioni esposte, risulta, quindi, provato l'an della responsabilità della Controparte_2
.
[...]
2.3. Quanto, poi, al quantum del danno subito, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti in occasione del sinistro.
2.3.1. Deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU, il quale ha accertato il seguente danno biologico:
a) nr. 27 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
b) nr. 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
c) nr. 93 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
d) l'invalidità permanente del 6%, così determinata in considerazione di: “esiti algico- disfunzionali di pregressa frattura pluriframmentaria del 1/3 distale tibia dx con sfumato accorciamento dell'arto inferiore”.
In proposito, deve ricordarsi che, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna.
Pertanto, costituisce “duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale
(l'art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III;
ordinanza nr. 9196/2018). Il suddetto accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In materia di sinistri stradali, una valida soluzione ai fini di un'equa la liquidazione del danno non patrimoniale si è ravvisata nel sistema delle tabelle;
in particolare, nel caso di lesioni micro- permanenti (invalidità fino al 9%), deve farsi riferimento alle tabelle legislative di cui all'art. 139
d.lgs. 209/2005.
Anche in caso di applicazione delle tabelle ministeriali, si deve comunque considerare, oltre al danno biologico (temporaneo e permanente), anche il danno da sofferenza interiore, tenuto conto che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (...) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno
2015, n. 11851, Rv. 635701-01), essendosi ulteriormente precisato, da parte di questa Corte
(quantunque con riferimento a lesioni che superano la soglia della micro-permanenza), che in presenza “d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore , il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” di talché, ove "sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv.648303-01). Orbene, siffatta "separata valutazione e liquidazione", nel caso del (sottosistema) delineato dall'art. 139, comma 3, cod. assicurazioni è affidato ad un aumento fino al 20% - disposto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato - di quanto liquidato a titolo di danno biologico (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 10816/2019).
In ogni caso, anche con riferimento al danno morale, è sempre il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Ed infatti, il ricorso alle presunzioni – sempre ammissibile (cfr. Cass. Civ. III^ sez. ordinanza nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”) - non, può, tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, “posto che, generalmente ad una lesione comportante un'invalidità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico” (cfr. Cass sopra citata).
Nel caso concreto, ai fini della valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'attore, si deve, quindi, prendere atto delle conclusioni del CTU e applicare, come sopra osservato, le Tabelle ministeriali (aggiornate a luglio 2025, con D.M. 18/07/2025), così giungendo alla seguente liquidazione del danno:
a) danno biologico permanente pari alla somma di € 8.057,88 (età al momento del sinistro 46 anni, percentuale di invalidità permanente 6%, punto base danno permanente € 963,40);
b) danno biologico temporaneo complessivamente pari alla somma di € 3.426,99 (di cui ITP al
75% = 27 gg., pari a € 1.137,65; ITP al 50% = 35 gg., pari a € € 983,15; ITP al 25% = 93 gg., pari a
€ 1.306,19).
Non può, invece, riconoscersi in capo all'attore il danno c.d. morale, non avendo lo stesso neppure dedotto degli elementi da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale, limitandosi genericamente a invocare il risarcimento di tutti i danni fisici subiti.
2.3.2. Inoltre, ha provato anche la sussistenza del danno patrimoniale, ovvero Parte_2 delle spese mediche sostenute (v. conclusioni CTU), pari a € 399,95.
2.3.3. Infine, sulla somma pari a € 11.884,82 complessivamente riconoscibile a
[...]
, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
I predetti importi, quindi, devono essere devalutati al giorno del sinistro (18.06.2017) ed in seguito rivalutati con applicazione di interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito, solo interessi al tasso legale.
3. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la deve Controparte_2 essere condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
11.884,82 (ovvero € 11.484,87 per il danno non patrimoniale ed € 399,95 per il danno patrimoniale patito dall'attore), oltre rivalutazione e interessi. 4. La condanna alle spese segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore dell'accolto , dell'attività effettivamente prestata nelle rispettive fasi, secondo il tenore delle difese e in ragione delle tabelle di cui al DM 147/2022 nei valori al minimo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna la al pagamento,
[...] Controparte_2 in favore di della somma di € 11.884,82, oltre rivalutazione e interessi;
Parte_2
2) condanna la alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_2
sostenute da , che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale ed Parte_2
euro 535,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e delle spese di introduzione del giudizio, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU in capo alla . Controparte_2
Così deciso in Palmi, il 5.12.25
Il Giudice dott.ssa MA SC
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 5 dicembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa MA SC , sono comparsi l'avv. DOMENICA SCRIVA in sostituzione dell'avv. NERI GIUSEPPE per parte attrice,
Il giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. DOMENICA SCRIVA si riporta a quanto dedotto e richiesto negli atti di causa ed insiste nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di cosniglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
MA SC
Il giudice all'esito della camera di consiglio ad ore 16.56 da lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale qui di seguito riportata
Il giudice
Dr.ssa MA SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del Giudice onorario dott.ssa MA SC e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05/12/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 1388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. , con l'avv. Neri Giuseppe;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
REGGIO AB Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo Parte_2
Tribunale, la al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_2
da esso attore a causa della condotta illecita della convenuta, consistita nell'aver omesso la custodia della strada provinciale Feroleto- Rosarno.
A fondamento della sua domanda risarcitoria, deduceva che, in data Parte_2
18.06.2017, alle ore 18:30 circa, esso attore stava percorrendo la strada provinciale con direzione
Feroleto-Rosarno a bordo della propria bicicletta, allorquando, nei pressi della località Mastrologo, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sull'asfalto di alcune buche non segnalate e non prevedibili. Esponeva che, a causa di tale caduta, esso attore aveva riportato delle lesioni personali consistite nella “frattura composta terzo distale tibia destra” e chiedeva, quindi, la condanna dell'ente convenuto, quale custode della strada ove si era verificato il sinistro, al risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti da esso attore.
La , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 24.05.2024, il giudice dichiarava la contumacia della Controparte_2
.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 2 testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale. All'udienza del 14.03.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa all'udienza del 05.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note conclusionali.
Infine, all'odierna udienza, parte attrice precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa.
2. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per i motivi di Parte_2
seguito esposti.
Come già rilevato nelle premesse in fatto, ha agito per ottenere l'accertamento Parte_2 della responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) della Controparte_2
per le lesioni riportate a causa di diverse buche, non segnalate, ubicate sul manto della strada
[...]
CP_ provinciale che collega Rosarno a Feroleto. Secondo la prospettazione attorea, l' convenuto, quale custode della strada, avrebbe, infatti, omesso di adottare tutte le cautele volte a mantenere il manto stradale in condizioni di normale percorribilità, nonché di segnalare l'esistenza di tale insidia.
La causa verte, quindi, in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la quale, per pacifico orientamento giurisprudenziale, opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali (cfr., ex multis Cass. n. 7805/2017; Cass. 6101/2013).
Come è noto, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, nella quale non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode (v. Cass. n. 8765/2019; Cass. 133/2018; Cass. 2477/2018; Cass. n.
12027/2017; Cass. 10860/2012).
Più precisamente, oltre gli ordinari presupposti della responsabilità aquiliana, il danneggiato che invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. – ove essa attenga alla custodia di cose inerti, prive, cioè, di un intrinseco dinamismo – è tenuto a provare:
a) la pericolosità della cosa in custodia e, quindi, anche della prevedibilità ed evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (cfr. Cass. civ. nr. 5808/2019; Cass. civ. nr. 15383/06; Cass. civ. nr.
20359/05; Cass. civ. nr. 2062/04; Cass. civ. nr. 4237/90);
b) la rilevanza causale della cosa in custodia ai fini della produzione del danno, dimostrando che la cosa stessa non sia, piuttosto, una mera occasione dell'evento dannoso rispetto al comportamento concretamente tenuto dal danneggiato;
in altri termini, occorre dimostrare l'effettiva dinamica dell'evento dannoso e provare l'effettivo apporto causale della cosa nella produzione del danno, poiché il danno di cui si chiede il risarcimento non è l'effetto di un dinamismo interno della cosa, di per sé statica e inerte, ma richiede che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano
(e, in particolare, la condotta del danneggiato;
cfr., tra le altre, Cass. civ. nr. 56/2016). L'attore non è, invece, tenuto a provare il dolo o la colpa del custode, ma, piuttosto, spetterà a quest'ultimo dare la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. civ. nr. 5808/2019; Cass. civ. nr.
15383/06; Cass. civ. nr. 20359/05; Cass. civ. nr. 2062/04; Cass. civ. nr. 4237/90).
Resta a carico dell'amministrazione convenuta, pertanto, l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, cioè, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (v. Cassazione n. 7805/2017).
2.2. Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, mentre l'ente convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito che potesse esonerarlo da responsabilità.
Quanto al profilo dell'an del sinistro, l'attore ha dimostrato:
1) la verificazione del sinistro, avendo il teste (della cui attendibilità non vi Testimone_1
è motivo di dubitare) dichiarato di avere assistito all'evento; nella specie, il teste ha confermato che, nella data indicata nell'atto di citazione, percorreva a bordo della propria bicicletta Parte_2
la strada provinciale che collega Feroleto a Rosarno e che a causa di una buca ubicata sul manto stradale de quo era rovinosamente caduto a terra (v. dichiarazioni del teste nel Testimone_1 verbale di udienza del 20.09.2024: “il sinistro è avvenuto nel 2017 era il 18 giugno e ci trovavamo a fare una giro in bici ed eravamo sulla strada nel tratto che da Feroleto va verso Rosarno, ricordo che è la strada Provinciale era nel pomeriggio intorno le 18.30. L'attore camminava in bici avanti a me eravamo in fila indiana a distanza di circa 5/10 metri ciascuno e ad un tratto l'attore inciampava con la ruota in una buca sulla strada a quel punto cadeva a terra e subiva una frattura in questo momento non ricordo a cosa. La buca di cui ho detto era molto profonda anche se era stretta. Non vi era alcuna segnalazione. Preciso che l'attore avendo preso la buca con la ruota anteriore a quel punto ha perso il controllo ed è caduta a terra sul lato destro”);
2) l'effettiva pericolosità della cosa in custodia, essendo stata dimostrata la presenza sulla strada provinciale di un'oggettiva insidia, ovvero di una buca profonda e non visibile (v. dichiarazioni del teste nel verbale di udienza del 20.09.2024: “la buca di cui ho detto era molto Testimone_1 profonda anche se era stretta. Non vi era alcuna segnalazione”; “la buca non era visibile, non era coperta ma si trovava a bordo della strada”);
3) la presenza di forti dolori all'anca destra lamentati dall'attore subito dopo la caduta (v. dichiarazioni rese dal teste nel verbale di udienza del 20.09.2024: “si lamentava di Testimone_1 forti dolori all'anca”; v. dichiarazioni rese da , della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_2 di dubitare, nel verbale di udienza del 20.09.2024: “ricordo che aveva la gamba rotta ed era visibile se non ricordo male. L'attore continuava a gridare, ed anche quando eravamo in macchina ha continuato a gridare anche perché vi erano delle buche ed ogni volta che si muoveva la gamba aveva forti dolori”);
4) la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate;
il CTU nominato in questo procedimento (le cui conclusioni sono condivise interamente da questo giudice, in quanto logiche, coerenti e ben argomentate, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico) ha, infatti, accertato che, a causa del sinistro in esame, ha riportato una “frattura Parte_3 pluriframmentaria, sostanzialmente composta, del 1/3 distale tibia dx” (v. certificati medici in atti, nonché la relazione del CTU).
Per le ragioni esposte, risulta, quindi, provato l'an della responsabilità della Controparte_2
.
[...]
2.3. Quanto, poi, al quantum del danno subito, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni
(patrimoniali e non) subiti in occasione del sinistro.
2.3.1. Deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU, il quale ha accertato il seguente danno biologico:
a) nr. 27 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
b) nr. 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
c) nr. 93 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
d) l'invalidità permanente del 6%, così determinata in considerazione di: “esiti algico- disfunzionali di pregressa frattura pluriframmentaria del 1/3 distale tibia dx con sfumato accorciamento dell'arto inferiore”.
In proposito, deve ricordarsi che, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna.
Pertanto, costituisce “duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale
(l'art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III;
ordinanza nr. 9196/2018). Il suddetto accertamento, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In materia di sinistri stradali, una valida soluzione ai fini di un'equa la liquidazione del danno non patrimoniale si è ravvisata nel sistema delle tabelle;
in particolare, nel caso di lesioni micro- permanenti (invalidità fino al 9%), deve farsi riferimento alle tabelle legislative di cui all'art. 139
d.lgs. 209/2005.
Anche in caso di applicazione delle tabelle ministeriali, si deve comunque considerare, oltre al danno biologico (temporaneo e permanente), anche il danno da sofferenza interiore, tenuto conto che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (...) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno
2015, n. 11851, Rv. 635701-01), essendosi ulteriormente precisato, da parte di questa Corte
(quantunque con riferimento a lesioni che superano la soglia della micro-permanenza), che in presenza “d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore , il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” di talché, ove "sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv.648303-01). Orbene, siffatta "separata valutazione e liquidazione", nel caso del (sottosistema) delineato dall'art. 139, comma 3, cod. assicurazioni è affidato ad un aumento fino al 20% - disposto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato - di quanto liquidato a titolo di danno biologico (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 10816/2019).
In ogni caso, anche con riferimento al danno morale, è sempre il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Ed infatti, il ricorso alle presunzioni – sempre ammissibile (cfr. Cass. Civ. III^ sez. ordinanza nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”) - non, può, tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, “posto che, generalmente ad una lesione comportante un'invalidità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico” (cfr. Cass sopra citata).
Nel caso concreto, ai fini della valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'attore, si deve, quindi, prendere atto delle conclusioni del CTU e applicare, come sopra osservato, le Tabelle ministeriali (aggiornate a luglio 2025, con D.M. 18/07/2025), così giungendo alla seguente liquidazione del danno:
a) danno biologico permanente pari alla somma di € 8.057,88 (età al momento del sinistro 46 anni, percentuale di invalidità permanente 6%, punto base danno permanente € 963,40);
b) danno biologico temporaneo complessivamente pari alla somma di € 3.426,99 (di cui ITP al
75% = 27 gg., pari a € 1.137,65; ITP al 50% = 35 gg., pari a € € 983,15; ITP al 25% = 93 gg., pari a
€ 1.306,19).
Non può, invece, riconoscersi in capo all'attore il danno c.d. morale, non avendo lo stesso neppure dedotto degli elementi da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale, limitandosi genericamente a invocare il risarcimento di tutti i danni fisici subiti.
2.3.2. Inoltre, ha provato anche la sussistenza del danno patrimoniale, ovvero Parte_2 delle spese mediche sostenute (v. conclusioni CTU), pari a € 399,95.
2.3.3. Infine, sulla somma pari a € 11.884,82 complessivamente riconoscibile a
[...]
, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
I predetti importi, quindi, devono essere devalutati al giorno del sinistro (18.06.2017) ed in seguito rivalutati con applicazione di interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito, solo interessi al tasso legale.
3. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la deve Controparte_2 essere condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
11.884,82 (ovvero € 11.484,87 per il danno non patrimoniale ed € 399,95 per il danno patrimoniale patito dall'attore), oltre rivalutazione e interessi. 4. La condanna alle spese segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore dell'accolto , dell'attività effettivamente prestata nelle rispettive fasi, secondo il tenore delle difese e in ragione delle tabelle di cui al DM 147/2022 nei valori al minimo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna la al pagamento,
[...] Controparte_2 in favore di della somma di € 11.884,82, oltre rivalutazione e interessi;
Parte_2
2) condanna la alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_2
sostenute da , che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale ed Parte_2
euro 535,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e delle spese di introduzione del giudizio, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU in capo alla . Controparte_2
Così deciso in Palmi, il 5.12.25
Il Giudice dott.ssa MA SC