Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui il fallito riscuota ratei di pensione di invalidità, la quale, in ragione della funzione che le è propria - meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno in occupazioni confacenti all'attitudine del lavoratore a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si configura, anche ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi "eo ipso" dal fallimento, ex art. 46, n. 1, L. fall. e, pertanto, estranei all'oggetto della condotta distrattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2009, n. 37432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37432 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1101
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7809/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. PANUCCIO Giuseppe e Franco Berti, il 30.1.2009, difensori di IN IA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 14 novembre 2008. Letto il ricorso la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Giuseppe Panuccio, che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UR IA era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, del reato di cui alla L. Fall., art. 216, perché, quale socio della società Italpelle s.n.c. & C., dichiarato fallito dal Tribunale di Reggio Calabria,... distraeva la somma di L. 46.809.880, prelevandola dall'Ufficio Postale di Empoli a pagamento degli arretrati della pensione di invalidità, senza averne titolo.. Con sentenza del 28 giugno 2002, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, riteneva la continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quello giudicato con sentenza della Corte d'Appello del 30.1.2006, divenuta esecutiva il 14.3.2007, rideterminando la pena in complessivi anni due e mesi sei di reclusione.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori proponevano ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza delle norme processuali, con riferimento all'art. 33 septies c.p.p. e art.552 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 552 c.p.p., comma 2.
Osserva, al riguardo, che l'imputato era stato tratto a giudizio innanzi al GUP del Tribunale di Reggio Calabria, che, con provvedimento dell'8.2.3003, aveva disposto il giudizio innanzi al Tribunale monocratico di quella stessa città. Questo giudice, ritenuta la competenza del tribunale collegiale a conoscere del reato in contestazione, aveva rimesso gli atti allo stesso tribunale, dopo aver dichiarato la contumacia del UR. Erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto legittimo l'operato del Tribunale rigettando l'eccezione di nullità del decreto di citazione anche per omessa notifica dello stesso. L'ordinanza di trasmissione degli atti equivaleva a nuova citazione in giudizio ed avrebbe dovuto essere notificato al Tamburino non comparso in udienza. La dichiarazione di contumacia, alla quale, comunque, il primo giudice non era abilitato non avrebbe potuto avere effetto sanante della nullità della citazione a giudizio innanzi a giudice privo di capacità a provvedere.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla L. Fall., art. 46 ed all'art. 545 c.p.c.. Contrariamente all'assunto dei giudici di appello, la L. Fall., art.46 era tassativo nell'escludere dall'apprensione alla massa fallimentare i beni indicati nella stessa norma. Secondo la Corte distrettuale, tale disposizione imponeva al fallito di chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a percepire in tutto od in parte la pensione, prima di procedere alla materiale ricezione: il non averlo fatto integrerebbe i presupposti della contestata ipotesi delittuosa. Il ragionamento corretto era, invece, inverso: la norma stabiliva che i beni in essa indicati non erano, automaticamente, acquisiti dalla massa fallimentare, in quanto la relativa apprensione era possibile solo nei limiti fissati dal cit. art. 46, n. 2, la cui determinazione era rimessa al prudente apprezzamento del giudice delegato, quanto meno nei limiti di impignorabilità ai sensi del richiamato art. 545 c.p.c.; in caso di mancata apposizione di limiti, la pensione non avrebbe potuto essere appresa al fallimento.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà od illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere escluso anche alla luce di una corretta lettura della missiva in atti, inoltrata dal fallito alla curatrice del fallimento.
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., n. 2 in riferimento alla L. Fall., art. 216 ed alla L. Fall., art. 44. Argomenta, al riguardo, che era stato l'ufficio postale a corrispondere le somme in questione, sicché il relativo pagamento avrebbe dovuto considerarsi inefficace, con l'ovvia conseguenza, che non sarebbe configurabile una condotta illecita finalizzata all'appropriazione od alla distrazione, proprio per la qualità del soggetto erogante e per le modalità del pagamento. L'inefficacia comportava inesistenza del pagamento ai fini della distrazione, abilitando semmai la curatela ad intraprendere azione di recupero presso il debitore che aveva malamente effettuato il pagamento, reintegrando così la massa fallimentare.
2. - La questione di rito, che sostanzia il primo motivo di ricorso, è priva di fondamento. Ed invero, parte ricorrente non ha ragione di dolersi della mancata notifica all'imputato del provvedimento con il quale il tribunale monocratico, dopo il rilievo che la cognizione del reato si apparteneva al tribunale collegiale, aveva disposto la trasmissione degli atti a questo giudice.
Nel rigettare identica eccezione processuale, la Corte di merito si è uniformata all'insegnamento di questo Giudice di legittimità, secondo cui il giudice monocratico - erroneamente investito della cognizione di un reato rientrante nella competenza dell'organo collegiale - ove non ravvisi l'esistenza di alcuna situazione che implichi la necessità della celebrazione dell'udienza preliminare, deve disporre la trasmissione degli atti per via orizzontale all'organo collegiale, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 33 septies c.p.p., comma 3 (cfr. Cass. sez. 6, 15.6.2006, n. 31758, rv. 234864;
cfr., pure, id. sez. 2, 6.10.2006, n. 34183, rv. 234973). Il provvedimento di trasmissione, con contestuale fissazione dell'udienza innanzi al giudice collegiale, non integrava, comunque, nuova citazione, di cui fosse necessaria la notifica all'imputato. D'altronde, la declinatoria del primo giudice non integrava vera e propria dichiarazione di incompetenza, posto che il riparto di cognizione tra organo monocratico e collegiale dello stesso tribunale attiene a questione non di competenza in senso stretto, ma a distribuzione interna degli affari penali in seno allo stesso ufficio giudiziario. Sicché, anche per questo, la dichiarazione di contumacia era del tutto rituale e, conseguentemente, l'imputato, a mente dell'art. 420 quater c.p.p., era regolarmente rappresentato dal suo difensore, in presenza del quale è stata disposta la trasmissione degli atti.
3. - È, invece, fondata la censura relativa alla pretesa insussistenza della componente oggettiva del reato in questione. Come emerge dalla narrativa, la fattispecie in esame consiste nella riscossione, da parte del UR, di ratei di pensione di invalidità, dopo la dichiarazione di fallimento. In tale condotta i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi della bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla previsione di cui alla L. Fall., art. 46, n. 2, secondo cui non sono compresi nel fallimento: gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, in combinato disposto con l'u.c. del cit. art. secondo cui i limiti anzidetti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato.
Ad avviso di questa Corte, nell'ottica della configurabilità della condotta distrattiva deve ritenersi esclusa dal novero dei beni in questione la pensione d'invalidità, in ragione della precipua funzione della stessa che, a differenza del trattamento previdenziale relativo alla pensione di anzianità (avente notoriamente carattere redistributivo, al fine di ristorare il lavoratore per le energie lavorative profuse durante l'attività lavorativa, e sempre in chiave di sostentamento) ha funzione meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alla sua attitudine a causa di infermità o di difetto fisico o mentale. La ratio del riconoscimento pensionistico, anche a livello costituzionale, a mente dell'art. 38 Cost., comma 2, sembra collocare lo stesso in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi eo ipso dal fallimento, ai sensi del cit. art. 46, n. 1).
Sennonché, anche a voler seguire altra linea interpretativa, in sintonia con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 1, 7.2.2008 n. 2929, rv. 601789), l'esito del presente giudizio, in chiave di insussistenza della condotta incriminatrice, non sarebbe diverso. Appare, infatti, pienamente condivisibile l'interpretazione della L. Fall., art. 46, n. 2 proposta dal ricorrente. Il tenore letterale della stessa, peraltro eloquentemente anticipato dalla rubrica (nonostante il limitato rilievo esegetico della stessa), è univocamente nel senso di escludere determinati beni dall'ambito di quelli automaticamente appresi al fallimento per effetto della dichiarazione di fallimento, a mente della L. Fall., art. 42. La disposizione in esame introduce, nondimeno, una limitazione, disponendo che l'esclusione dal fallimento, per i beni in essa indicati, sia operante solo entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo (ndr. del fallito) e della sua famiglia. Norma - questa - che va, ovviamente, coordinata con quella di cui all'ultimo comma, secondo cui i limiti anzidetti sono fissati con decreto del giudice delegato. È pacifico che la relativa determinazione - alla quale sono estranei i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., commi 3 e 4, (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 7.2.2007, n. 2719, rv. 599852) - deve svolgersi secondo parametri di mera discrezionalità, avuto riguardo a quanto si reputi necessario per il sostentamento del fallito e della sua famiglia. Tale valutazione non va, tuttavia, parametrata ad esigenze prettamente alimentari - alle quali si riferisce, autonomamente, un'espressa previsione, quella di cui al successivo art. 47 - ai fini della concessione di eventuale sussidio a titolo di alimenti, ma alle condizioni di vita del destinatario. Il coefficiente di discrezionalità di tale disposizione è enfatizzata nel modificato testo dell'art. 46, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal 16 luglio di quello stesso anno, con l'aggiunta testuale che il giudice delegato deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia, ad ulteriore conferma del fatto che la valutazione deve essere rapportata, in prospettiva di relatività, non solo a parametri strettamente alimentari, ma alle condizioni esistenziali del fallito e del suo nucleo familiare. Ed allora, soltanto il surplus di quanto sia stato determinato dal giudice delegato - in funzione della limitazione anzidetta - può essere ricompreso nel fallimento. La particolare dinamica del meccanismo legale: esclusione di determinati beni nei limiti di quanto, con valutazione ex post, dovrà essere discrezionalmente stabilito dal giudice delegato, induce ad escludere qualsivoglia automatismo di acquisizione all'attivo fallimentare dei beni di cui al n. 2 del menzionato art. 46, occorrendo la previa determinazione giudiziale di quanto necessario, nel caso di specie, per il sostentamento del fallito e della sua famiglia. Dal che discende che il reato di bancarotta fraudolenta si concreta nella distrazione delle somme pervenute al fallito, a titolo di pensione d'invalidità (compresi i ratei arretrati: cfr. Cass. Civ., sez. 1, 1.4.1998, n. 3373, rv 514120), nella misura eccedente ai limiti di quanto occorra per il mantenimento suo e della sua famiglia. Ai fini dell'integrazione del reato non è, dunque, sufficiente che il fallito abbia riscosso i ratei pensionistici, senza aver chiesto od ottenuto un preventivo provvedimento del giudice delegato, circa le somme che aveva diritto a provvedere, posto che la materialità del fatto di bancarotta richiede la concreta sottrazione di somme superanti il limite massimo previsto dalla disciplina sul fallimento (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 13.12.1978, n. 1432, rv 141067). 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009