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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Este - Piazza Maggiore N. 6 35042 Este PD elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 62/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2019
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accolgimento dell'appello.
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'ingiunzione di pagamento portante la somma di € 28.374,00 in relazione a ICI per anni di imposta 2009, 2019 e 2021, oltre ad interessi e oneri della riscossione emessa dalla s.r.l. Resistente_1 per conto del Comune di Este, deducendo:
- l'incompetenza territoriale del concessionario Resistente_1 s.r.l.;
- la mancanza del visto di esecutività che rendeva nulla l'ingiunzione di pagamento;
- la nullità della stessa per difetto di motivazione.
La s.r.l. Resistente_1, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza dell'8 febbraio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Padova rigettava il ricorso osservando che il concessionario non ha limiti territoriali entro i quali svolgere la propria azione, che l'ingiunzione era correttamente motivata avendo richiamato l'accertamento prodromico nonché due successive sentenze in procedimenti ai quali la parte aveva partecipato e che l'ingiunzione fiscale ha una funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, non essendo perciò richiesto che l'ingiunzione sia preceduta dall'iscrizione a ruolo, non trattandosi di atto della riscossione.
Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente, riproponendo i motivi già proposti in primo grado ed osservando in particolare che: - premesso che l'ente che ha emesso l'atto impugnato aveva sede a Mondovì, mentre la contribuente aveva sede a Este, risultavano violati gli artt. 12, comma 1, 24, comma 1 e 46 del D.P.R. n. 602/1973 che prevedono, in particolare, che l'ufficio debba consegnare il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, derivandone in difetto l'incompetenza per territorio del soggetto emanante;
- la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancanza del visto di esecutività;
- nella motivazione dell'ingiunzione di pagamento si fa riferimento ad un atto (Visto di Esecutività del
05/08/2020 A firma del Responsabile del Servizio) mai conosciuto dalla contribuente e mai prodotto né in allegato all'intimazione stessa né nel corso del primo grado di giudizio, mentre il giudice di primo grado aveva fatto riferimento ad un accertamento prodromico e a due sentenze non citate nella motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la s.r.l. Resistente_1 contrastando gli avversi motivi con le seguenti argomentazioni:
- il riferimento agli ambiti territoriali è contenuto nell'art. 12 del DPR 602/73 relativo alla riscossione delle imposte sul reddito, mentre nel caso in esame si trattava di una ingiunzione ex RD 639/1910, la quale prescinde sia dal ruolo sia dall'affidamento della procedura ad un concessionario locale;
- il visto di esecutività non è atto prodromico all'ingiunzione, ma una semplice apposizione sulla lista di carico trasmessa al concessionario, mentre l'atto era stato motivato facendo riferimento espresso all'accertamento originario e alle due sentenze nn. 21/2018 e 1159/2019;
- nessun visto di esecutorietà doveva essere apposto sull'ingiunzione, bensì solo sui ruoli prodromici al conferimento dell'incarico di riscossione.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'accezione di incompetenza per territorio della s.r.l. Resistente_1, alla quale il Comune di Este aveva affidato l'incarico di riscuotere i tributi ad messo dovuti, è fondata sulla ritenuta estensione della disciplina dettata dal DPR
602/73 anche alla riscossione dei tributi degli enti locali, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 36 co. 3
D.L. 248/2007 che, pur prevedendo la possibilità di applicare la procedura di cui al RD 639/1920, tuttavia indica anche la necessità di seguire anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel comma 2 sexies dell'art. 4 del DL
n. 209/2002 che ugualmente prevede prevede che "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili".
Proprio l'inciso “in quanto compatibili”, però, impone di operare un raccordo tra la disciplina di cui al RD 639/1910 e quella di cui al DPR 602/1973, il cui esito non può che essere quello di ritenere non applicabile la norma che impone di demandare obbligatoriamente la riscossione all'ente che ha sede nel territorio dove
è ubicato il contribuente.
A tale conclusione deve necessariamente giungersi dopo che la Corte Costituzionale, con sentenze
158/2019 e 44/2016, peraltro citate anche dall'appellante, ha ribadito che “l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi”, prevedendo tuttavia che in tal caso il contribuente, per non vedere compresso il proprio diritto di azione, deve impugnare l'atto davanti al giudice competente in base alla propria sede o residenza”.
Ne deriva che, come espressamente sancito dal giudice della legge, ben può il Comune affidare l'incarico della riscossione ad un soggetto ubicato in altra parte del territorio nazionale, fermo restando il diritto del contribuente di impugnare l'atto in base alla propria sede o residenza.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, vertendo in ambedue i casi sul visto di esecutorietà.
Sotto il profilo della motivazione dell'atto non vi è dubbio che l'indicazione circa la apposizione del visto in data 5.8.2020 soddisfi il requisito normativo, trattandosi di un richiamo ad altro incombente ben individuabile, mentre la mancata apposizione del visto sull'ingiunzione non è richiesta da nessuna disposizione di legge, dovendo piuttosto detto visto essere apposto non sulla singola ingiunzione, bensì soltanto sugli atti prodromici a questa, ovvero il ruolo trasmesso all'ente di riscossione.
Sotto l'egida della previgente normativa, infatti, la Cassazione aveva affermato che “l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione” (Cass,.
Sez. 3, sent. 11368 del 31.7.2002; Cass. Sez. 5, sent. 19195 del 6.9.2006); pur essendo stato sottratto il potere di visto al TO (anche a seguito della soppressione di questa figura), il principio sugli effetti del visto deve però continuare a trovare applicazione.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della s.r.l. Resistente_1, liquidate in euro 200 per spese ed euro 3000 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Este - Piazza Maggiore N. 6 35042 Este PD elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 62/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2019
- INGIUNZIONE n. 13056343 I.C.I. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accolgimento dell'appello.
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'ingiunzione di pagamento portante la somma di € 28.374,00 in relazione a ICI per anni di imposta 2009, 2019 e 2021, oltre ad interessi e oneri della riscossione emessa dalla s.r.l. Resistente_1 per conto del Comune di Este, deducendo:
- l'incompetenza territoriale del concessionario Resistente_1 s.r.l.;
- la mancanza del visto di esecutività che rendeva nulla l'ingiunzione di pagamento;
- la nullità della stessa per difetto di motivazione.
La s.r.l. Resistente_1, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza dell'8 febbraio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Padova rigettava il ricorso osservando che il concessionario non ha limiti territoriali entro i quali svolgere la propria azione, che l'ingiunzione era correttamente motivata avendo richiamato l'accertamento prodromico nonché due successive sentenze in procedimenti ai quali la parte aveva partecipato e che l'ingiunzione fiscale ha una funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, non essendo perciò richiesto che l'ingiunzione sia preceduta dall'iscrizione a ruolo, non trattandosi di atto della riscossione.
Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente, riproponendo i motivi già proposti in primo grado ed osservando in particolare che: - premesso che l'ente che ha emesso l'atto impugnato aveva sede a Mondovì, mentre la contribuente aveva sede a Este, risultavano violati gli artt. 12, comma 1, 24, comma 1 e 46 del D.P.R. n. 602/1973 che prevedono, in particolare, che l'ufficio debba consegnare il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, derivandone in difetto l'incompetenza per territorio del soggetto emanante;
- la nullità dell'ingiunzione fiscale per mancanza del visto di esecutività;
- nella motivazione dell'ingiunzione di pagamento si fa riferimento ad un atto (Visto di Esecutività del
05/08/2020 A firma del Responsabile del Servizio) mai conosciuto dalla contribuente e mai prodotto né in allegato all'intimazione stessa né nel corso del primo grado di giudizio, mentre il giudice di primo grado aveva fatto riferimento ad un accertamento prodromico e a due sentenze non citate nella motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la s.r.l. Resistente_1 contrastando gli avversi motivi con le seguenti argomentazioni:
- il riferimento agli ambiti territoriali è contenuto nell'art. 12 del DPR 602/73 relativo alla riscossione delle imposte sul reddito, mentre nel caso in esame si trattava di una ingiunzione ex RD 639/1910, la quale prescinde sia dal ruolo sia dall'affidamento della procedura ad un concessionario locale;
- il visto di esecutività non è atto prodromico all'ingiunzione, ma una semplice apposizione sulla lista di carico trasmessa al concessionario, mentre l'atto era stato motivato facendo riferimento espresso all'accertamento originario e alle due sentenze nn. 21/2018 e 1159/2019;
- nessun visto di esecutorietà doveva essere apposto sull'ingiunzione, bensì solo sui ruoli prodromici al conferimento dell'incarico di riscossione.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'accezione di incompetenza per territorio della s.r.l. Resistente_1, alla quale il Comune di Este aveva affidato l'incarico di riscuotere i tributi ad messo dovuti, è fondata sulla ritenuta estensione della disciplina dettata dal DPR
602/73 anche alla riscossione dei tributi degli enti locali, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 36 co. 3
D.L. 248/2007 che, pur prevedendo la possibilità di applicare la procedura di cui al RD 639/1920, tuttavia indica anche la necessità di seguire anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel comma 2 sexies dell'art. 4 del DL
n. 209/2002 che ugualmente prevede prevede che "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili".
Proprio l'inciso “in quanto compatibili”, però, impone di operare un raccordo tra la disciplina di cui al RD 639/1910 e quella di cui al DPR 602/1973, il cui esito non può che essere quello di ritenere non applicabile la norma che impone di demandare obbligatoriamente la riscossione all'ente che ha sede nel territorio dove
è ubicato il contribuente.
A tale conclusione deve necessariamente giungersi dopo che la Corte Costituzionale, con sentenze
158/2019 e 44/2016, peraltro citate anche dall'appellante, ha ribadito che “l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi”, prevedendo tuttavia che in tal caso il contribuente, per non vedere compresso il proprio diritto di azione, deve impugnare l'atto davanti al giudice competente in base alla propria sede o residenza”.
Ne deriva che, come espressamente sancito dal giudice della legge, ben può il Comune affidare l'incarico della riscossione ad un soggetto ubicato in altra parte del territorio nazionale, fermo restando il diritto del contribuente di impugnare l'atto in base alla propria sede o residenza.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, vertendo in ambedue i casi sul visto di esecutorietà.
Sotto il profilo della motivazione dell'atto non vi è dubbio che l'indicazione circa la apposizione del visto in data 5.8.2020 soddisfi il requisito normativo, trattandosi di un richiamo ad altro incombente ben individuabile, mentre la mancata apposizione del visto sull'ingiunzione non è richiesta da nessuna disposizione di legge, dovendo piuttosto detto visto essere apposto non sulla singola ingiunzione, bensì soltanto sugli atti prodromici a questa, ovvero il ruolo trasmesso all'ente di riscossione.
Sotto l'egida della previgente normativa, infatti, la Cassazione aveva affermato che “l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione” (Cass,.
Sez. 3, sent. 11368 del 31.7.2002; Cass. Sez. 5, sent. 19195 del 6.9.2006); pur essendo stato sottratto il potere di visto al TO (anche a seguito della soppressione di questa figura), il principio sugli effetti del visto deve però continuare a trovare applicazione.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della s.r.l. Resistente_1, liquidate in euro 200 per spese ed euro 3000 per diritti e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, se dovuti.