Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del concessionario

    La Corte rileva che, sebbene le norme richiamino l'applicazione del DPR 602/73 in materia di riscossione, l'inciso 'in quanto compatibili' consente di non applicare la norma che impone la devoluzione della riscossione all'ente del territorio del contribuente. La Corte Costituzionale ha infatti affermato che gli enti locali non hanno limitazioni geografiche nell'affidare il servizio di accertamento e riscossione, purché il contribuente possa impugnare l'atto davanti al giudice competente in base alla propria sede o residenza.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione per mancanza del visto di esecutività

    La Corte ritiene che la mancata apposizione del visto sull'ingiunzione non ne comporti la nullità, poiché tale visto deve essere apposto sugli atti prodromici all'ingiunzione (ruoli trasmessi al concessionario) e non sull'ingiunzione stessa. La Cassazione ha affermato che la mancanza del visto pretorile rende l'atto inidoneo a dare inizio all'esecuzione forzata, ma non ne inficia la validità come atto amministrativo di accertamento e costituzione in mora.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'indicazione del visto di esecutività in data 5.8.2020 soddisfi il requisito normativo di motivazione, trattandosi di un richiamo ad altro incombente ben individuabile. La mancata apposizione del visto sull'ingiunzione non è richiesta da alcuna disposizione di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 122
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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