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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RGN 2304 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT EN Presidente
CE RA UD
OL RO UD rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2304 /2025 , introdotta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Parte_1 C.F._1
LINA;
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CI RO;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Messina data 23.12.2005, che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da Persona_1 rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Tenuto conto che non sussiste una casa coniugale, la sig.ra continuerà a vivere Pt_1 nell'appartamento sito in Roma unitamente alla figlia maggiorenne mentre il sig. CP_1 vive in Germania;
3) I coniugi sono economicamente indipendenti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
1 4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento la somma di € 250,00 (euro CP_1 duecentocinquanta/00) direttamente alla figlia tenuto conto della maggiore età della Per_1 stessa, assegno rivalutato secondo gli indici Istat;
5) Il sig. contribuirà altresì alle spese straordinarie per la figlia (universitarie, CP_1 mediche, sportive e ludiche) nella misura del 50% che verserà alla sig.ra . Pt_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle figlie, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Messina in data Controparte_1
23.12.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Messina al n. 257,
Parte 1, Anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 13/05/2025
Il UD estensore Il Presidente
OL RO RT EN
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT EN Presidente
CE RA UD
OL RO UD rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2304 /2025 , introdotta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Parte_1 C.F._1
LINA;
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CI RO;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Messina data 23.12.2005, che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da Persona_1 rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Tenuto conto che non sussiste una casa coniugale, la sig.ra continuerà a vivere Pt_1 nell'appartamento sito in Roma unitamente alla figlia maggiorenne mentre il sig. CP_1 vive in Germania;
3) I coniugi sono economicamente indipendenti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
1 4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento la somma di € 250,00 (euro CP_1 duecentocinquanta/00) direttamente alla figlia tenuto conto della maggiore età della Per_1 stessa, assegno rivalutato secondo gli indici Istat;
5) Il sig. contribuirà altresì alle spese straordinarie per la figlia (universitarie, CP_1 mediche, sportive e ludiche) nella misura del 50% che verserà alla sig.ra . Pt_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e delle figlie, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Messina in data Controparte_1
23.12.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Messina al n. 257,
Parte 1, Anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 13/05/2025
Il UD estensore Il Presidente
OL RO RT EN
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