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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1837/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1837/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
LI (C.F. e dall'Avv. Ginevra Ricciotti (C.F. ) CodiceFiscale_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
LI (C.F. e dall'Avv. Ginevra Ricciotti (C.F. ) CodiceFiscale_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La PE (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 28/12/2008). I coniugi sono in Per_1 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I Coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla separazione personale, per la qualcosa vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno con obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione nei dieci giorni precedenti la stessa;
3. La Sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare sita in La PE, Viale Giuseppe Pt_1
Garibaldi n. 75 – interno 1;
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi e ripartiti;
5. La figlia, Sig.ra sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, e collocata presso la madre, assegnataria della casa familiare;
Per_
6. Quanto al regime di frequentazione, essendo prossima alla maggiore età, i coniugi concordano di rimettere alla stessa le decisioni in merito;
7. In assenza di diverse decisioni della figlia, le parti concordano che la stessa trascorra con il padre almeno un giorno alla settimana e che i week end di frequentazione saranno alternati;
8. Quanto alle festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, Compleanno le stesse seguiranno il regime della alternanza;
9. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive;
pag. 2 di 5 10. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 di cui CP_1 Pt_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, tale somma verrà corrisposta il giorno 1 di ogni mese;
11. Nella stessa data il Sig. trasferirà quanto percepito a titolo di assegno familiare alla CP_1
Per_ Sig.ra , in quanto prevalente collocataria della minore;
Pt_1
12. Le spese straordinarie relative alla figlia rimarranno suddivise al 50% tra le parti, previo accordo sulle stesse;
13. Le parti concordano che il conto corrente n. 000046978201 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. avendo la Sig.ra già restituito il bancomat ad esso legato;
CP_1 Pt_1
14. Le parti concordano di continuare a sostenere, ciascuno per la metà, la rata del mutuo mensile dovuta per l'acquisto dell'abitazione familiare, la Sig.ra trasferirà la quota di sua Pt_1 spettanza al Sig. il 1 di ogni mese;
CP_1
15. Per quanto concerne il finanziamento per la ristrutturazione della casa familiare, che grava sul conto rimasto nella disponibilità esclusiva del Sig. , le parti concordano di continuare a CP_1 sostenerlo ciascuno per la metà. La quota di spettanza della Sig.ra sarà corrisposta al Sig. Pt_1
il giorno 1 di ogni mese”. CP_1
All'udienza del 26/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia. pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in La PE (SP) in data 28/06/2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La PE (SP) dell'anno 2011, al n. 60, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I Coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla separazione personale, per la qualcosa vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno con obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione nei dieci giorni precedenti la stessa;
3. La Sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare sita in La PE, Viale Giuseppe Pt_1
Garibaldi n. 75 – interno 1;
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi e ripartiti;
5. La figlia, Sig.ra sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, e collocata presso la madre, assegnataria della casa familiare;
Per_
6. Quanto al regime di frequentazione, essendo prossima alla maggiore età, i coniugi concordano di rimettere alla stessa le decisioni in merito;
7. In assenza di diverse decisioni della figlia, le parti concordano che la stessa trascorra con il padre almeno un giorno alla settimana e che i week end di frequentazione saranno alternati;
8. Quanto alle festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, Compleanno le stesse seguiranno il regime della alternanza;
9. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive;
pag. 4 di 5 10. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 di cui CP_1 Pt_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, tale somma verrà corrisposta il giorno 1 di ogni mese;
11. Nella stessa data il Sig. trasferirà quanto percepito a titolo di assegno familiare alla CP_1
Per_ Sig.ra , in quanto prevalente collocataria della minore;
Pt_1
12. Le spese straordinarie relative alla figlia rimarranno suddivise al 50% tra le parti, previo accordo sulle stesse;
13. Le parti concordano che il conto corrente n. 000046978201 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. avendo la Sig.ra già restituito il bancomat ad esso legato;
CP_1 Pt_1
14. Le parti concordano di continuare a sostenere, ciascuno per la metà, la rata del mutuo mensile dovuta per l'acquisto dell'abitazione familiare, la Sig.ra trasferirà la quota di sua Pt_1 spettanza al Sig. il 1 di ogni mese;
CP_1
15. Per quanto concerne il finanziamento per la ristrutturazione della casa familiare, che grava sul conto rimasto nella disponibilità esclusiva del Sig. , le parti concordano di continuare a CP_1 sostenerlo ciascuno per la metà. La quota di spettanza della Sig.ra sarà corrisposta al Sig. Pt_1
il giorno 1 di ogni mese”. CP_1
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della PE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1837/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
LI (C.F. e dall'Avv. Ginevra Ricciotti (C.F. ) CodiceFiscale_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
LI (C.F. e dall'Avv. Ginevra Ricciotti (C.F. ) CodiceFiscale_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La PE (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 28/12/2008). I coniugi sono in Per_1 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I Coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla separazione personale, per la qualcosa vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno con obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione nei dieci giorni precedenti la stessa;
3. La Sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare sita in La PE, Viale Giuseppe Pt_1
Garibaldi n. 75 – interno 1;
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi e ripartiti;
5. La figlia, Sig.ra sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, e collocata presso la madre, assegnataria della casa familiare;
Per_
6. Quanto al regime di frequentazione, essendo prossima alla maggiore età, i coniugi concordano di rimettere alla stessa le decisioni in merito;
7. In assenza di diverse decisioni della figlia, le parti concordano che la stessa trascorra con il padre almeno un giorno alla settimana e che i week end di frequentazione saranno alternati;
8. Quanto alle festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, Compleanno le stesse seguiranno il regime della alternanza;
9. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive;
pag. 2 di 5 10. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 di cui CP_1 Pt_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, tale somma verrà corrisposta il giorno 1 di ogni mese;
11. Nella stessa data il Sig. trasferirà quanto percepito a titolo di assegno familiare alla CP_1
Per_ Sig.ra , in quanto prevalente collocataria della minore;
Pt_1
12. Le spese straordinarie relative alla figlia rimarranno suddivise al 50% tra le parti, previo accordo sulle stesse;
13. Le parti concordano che il conto corrente n. 000046978201 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. avendo la Sig.ra già restituito il bancomat ad esso legato;
CP_1 Pt_1
14. Le parti concordano di continuare a sostenere, ciascuno per la metà, la rata del mutuo mensile dovuta per l'acquisto dell'abitazione familiare, la Sig.ra trasferirà la quota di sua Pt_1 spettanza al Sig. il 1 di ogni mese;
CP_1
15. Per quanto concerne il finanziamento per la ristrutturazione della casa familiare, che grava sul conto rimasto nella disponibilità esclusiva del Sig. , le parti concordano di continuare a CP_1 sostenerlo ciascuno per la metà. La quota di spettanza della Sig.ra sarà corrisposta al Sig. Pt_1
il giorno 1 di ogni mese”. CP_1
All'udienza del 26/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia. pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della PE, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in La PE (SP) in data 28/06/2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La PE (SP) dell'anno 2011, al n. 60, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I Coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla separazione personale, per la qualcosa vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ove meglio riterranno con obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione nei dieci giorni precedenti la stessa;
3. La Sig.ra continuerà a vivere nella casa familiare sita in La PE, Viale Giuseppe Pt_1
Garibaldi n. 75 – interno 1;
4. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati concordemente divisi e ripartiti;
5. La figlia, Sig.ra sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, e collocata presso la madre, assegnataria della casa familiare;
Per_
6. Quanto al regime di frequentazione, essendo prossima alla maggiore età, i coniugi concordano di rimettere alla stessa le decisioni in merito;
7. In assenza di diverse decisioni della figlia, le parti concordano che la stessa trascorra con il padre almeno un giorno alla settimana e che i week end di frequentazione saranno alternati;
8. Quanto alle festività quali Natale, Capodanno, Pasqua, Compleanno le stesse seguiranno il regime della alternanza;
9. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive;
pag. 4 di 5 10. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile di euro 600,00 di cui CP_1 Pt_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia, tale somma verrà corrisposta il giorno 1 di ogni mese;
11. Nella stessa data il Sig. trasferirà quanto percepito a titolo di assegno familiare alla CP_1
Per_ Sig.ra , in quanto prevalente collocataria della minore;
Pt_1
12. Le spese straordinarie relative alla figlia rimarranno suddivise al 50% tra le parti, previo accordo sulle stesse;
13. Le parti concordano che il conto corrente n. 000046978201 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Sig. avendo la Sig.ra già restituito il bancomat ad esso legato;
CP_1 Pt_1
14. Le parti concordano di continuare a sostenere, ciascuno per la metà, la rata del mutuo mensile dovuta per l'acquisto dell'abitazione familiare, la Sig.ra trasferirà la quota di sua Pt_1 spettanza al Sig. il 1 di ogni mese;
CP_1
15. Per quanto concerne il finanziamento per la ristrutturazione della casa familiare, che grava sul conto rimasto nella disponibilità esclusiva del Sig. , le parti concordano di continuare a CP_1 sostenerlo ciascuno per la metà. La quota di spettanza della Sig.ra sarà corrisposta al Sig. Pt_1
il giorno 1 di ogni mese”. CP_1
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La PE, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5