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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 413/22 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA MA Presidente
Dott. NA RI Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 413/22 G. promossa con atto di citazione notificato in data 7.4.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: in persona del legale Parte_1
Contratti bancari rappresentante pro tempore
(deposito bancario,
[...]
, Controparte_1
Parte_2
apertura di credito rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Triolo e dall'avv. Carla Sgarito bancario, anticipazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce bancaria, conto all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo corrente bancario, APPELLANTE sconto bancario) c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Botti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
e per essa la sua mandataria Controparte_3 [...]
CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davie Arnaldi
INTERVENUTA EX ART 111 CPC
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021 del
20.10.2021
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In accoglimento del presente atto di appello, ed integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021, resa nel procedimento
R.G. 5502/2019;
in via preliminare:
ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di
Bergamo n. n. 1817/2021, resa nel procedimento R.G. 5502/2019 per i motivi esposti in premessa;
nel merito:
in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione su alcune eccezioni sollevate dagli appellanti e/o in subordine ritenere e dichiarare la sentenza affetta da vizi in quanto carente di motivazione su alcune eccezioni sollevate dagli appellanti e per l'effetto che CO
Ecc.ma Corte di Appello debba pronunciarsi sulle medesime;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni appellanti opponenti per le argomentazioni di cui sopra e, per l'effetto,
annullare e/o revocare il D.I. n. 1751/2019, R.G.3173/2019;
Accertare e dichiarare, per l'apertura di credito di €.300.000,00, la sussistenza dell'usura originaria, poiché il tasso applicato è pari al 13,97%
a fronte del tasso nominale e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 II
comma c.c., epurare l'apertura di credito da tutti gli interessi,
commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
Accertare e verificare, anche per l'apertura di credito di €. 100.000,00, la sussistenza dell'usura originaria, poiché il tasso effettivo applicato è pari al 15,199 % a fronte del tasso soglia pari al 14,76% e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 II comma c.c., epurare l'apertura di credito da tutti gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
ritenere e dichiarare illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi posta in essere dalla CP_5
In subordine, per ciò che concerne la linea di credito di €. 100.000,00,
accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso per i motivi spiegati sopra e per l'effetto, previa epurazione degli addebiti illegittimi per interessi commissioni e spese, applicare il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB;
ritenere e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli agli appellanti;
accertare e verificare, a seguito dei ricalcoli per le argomentazioni sopra spiegate, se e quali somme gli appellanti devono ancora corrispondere alla banca,
In via istruttoria:
disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
a) accertare che le aperture di credito prevedono un'usura contrattuale e per l'effetto effettuare il ricalcolo ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c.;
b) accertare per le aperture di credito il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644
cp, includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
c) accertare per le aperture di credito intercorse tra le se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
d) accertare per le aperture di credito le condizioni di valuta praticate dalla sulle operazioni attive e su quelle passive;
CP_5
e) in subordine per la linea di credito di €.100.000,00 accertare e verificare l'indeterminatezza dei tassi applicati e quindi effettuare il ricalcolo ai sensi dell''art. 117 TUB;
f) sviluppare i conteggi delle somme dovute dalla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, alla stregua dei seguenti criteri:
quantificare il tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, da parte della appellata perché inserite nei contratti delle aperture di credito,
per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
accertare le commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta delle aperture di credito non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari accertare degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
g) in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente h) attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
i) all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria degli opponenti ovvero se questi ultimi risultano in realtà a credito verso la banca ed in che misura
Per CP_6
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
- rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
Preliminarmente:
- accerti e dichiari l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa –
nell'ambito di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130, concluso in data 3 giugno 2021, da Parte_3
ad il cui avviso è stato pubblicato, a sensi degli Controparte_3
artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
sulla AZ FF della Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno
2021, Parte Seconda (cfr. all. 3), con successiva modifica ed integrazione con l'avviso di rettifica pubblicato sulla AZ FF della
Repubblica Italiana n. 75 del 26.06.2021, Parte Seconda (cfr. all. 4);
Nel merito:
- in rigetto dell'appello proposto da Parte_1
sig. , sig.ra confermi Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n.
1817/2021 pubbl. il 20/10/2021.
In ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale e nel merito:
- rigetti tutte le domande degli appellanti perché prescritte ed infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermi il decreto ingiuntivo nn.
1751/2019 D.I. e 3173/2019 R.G., emesso in data 26.04.2019 dal
Tribunale di Bergamo;
in via subordinata:
- condanni in ogni caso ed i sig.ri Parte_1
e a pagare in via solidale Parte_1 Parte_2
fra loro ad accertata l'intercorsa cessione allegata Controparte_3
in atti, ovvero, in subordine, a ,, la somma di Parte_3
€.330.603,66, oltre interessi dal 27.03.2019 al saldo al minor tasso del 3%,
nonché le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in €.634,00 per anticipazioni ed €.4.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, oltre al rimborso dei costi delle copie autentiche del decreto, della sua notifica e agli esborsi per la registrazione dello stesso o,
in stretto subordine, quelle somme diverse che dovessero risultare dovute in corsa di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria:
- ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi In cui il Decidente ritenesse ammissibile la CTU, si chiede che il consulente utilizzi la formula di Banca d'Italia e le relative istruzioni pro tempore vigenti per il calcolo del TEG come da SS.UU. n. 19597 del
18.09.2020.
In ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_4
nonché e
[...] Parte_5 Parte_2
quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2019 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 26.04.2019 con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 300.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del conto corrente intrattenuto dalla società con Banco Popolare di Milano.
Gli opponenti contestavano la produzione, da parte della banca, della documentazione necessaria alla dimostrazione del credito e, per l'effetto,
chiedevano: ricondursi il saldo del conto corrente a zero, epurandolo da ogni addebito ingiustificato;
accertare per l'apertura di credito di euro
300.000,00 e di euro 100.000,00, la sussistenza di usura originaria e, per l'effetto in applicazione dell'art. 1815 cc, epurarla da tutti gli interessi,
commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo delle valute e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'indeterminatezza dei tassi con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB, la inefficacia delle variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli;
accertare e dichiarare, a seguito dei predetti ricalcoli, se e quali somme gli opponenti dovevano ancora alla banca;
revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto di tutte le domande e Parte_3
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o alla minor somma accertata in corso di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.11.2019, con comparsa in data 4.11.2020 si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del Controparte_7 [...]
in forza della procura addì 21.06.2019 a rogito del notaio dott. Pt_3
di Milano, ai nn. 15052/8049 di Rep./Racc., registrata a Persona_1
Milano in data 21.06.2019 al n. 2163 serie T, richiamando tutte le difese dell'istituto di credito opposto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale con sentenza n.
1817/21 pubblicata in data 20.10.2021 rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponevano appello la società e i Parte_1
signori e chiedendo, in via preliminare, la sospensione Pt_1 Parte_2
dell'efficacia esecutiva della sentenza, e nel merito la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello Parte_3
chiedendone il rigetto.
Interveniva, altresì, in giudizio con comparsa depositata il 08.07.2022, tramite la mandataria (già Controparte_3 Controparte_8
), quale cessionaria del credito per cui è causa in Controparte_9
forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 3.7.2021 da parte del
Parte_3
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 4 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in giudizio il ha eccepito la nullità della Parte_3
citazione in appello per omessa indicazione della data di udienza di prima comparizione.
L'eccezione va disattesa: la nullità è sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della alla udienza di prima comparizione, la quale, CP_5
peraltro, si è ampiamente difesa nel merito.
Sempre in via preliminare, gli appellanti hanno eccepito il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di per mezzo di Controparte_3
intervenuta nel presente giudizio di Controparte_8
appello ai sensi dell'art. 111 cpc a seguito di cessione in blocco di crediti,
per mancata prova dell'esistenza del contratto di cessione, non essendo sufficiente il semplice avviso dell'avvenuta cessione pubblicato in G.U.
L'eccezione è infondata.
L'intervento di è avvenuto ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
cod.proc.civ., secondo cui < diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
La cessionaria ha documentato con il proprio intervento nel presente grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
AZ FF che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n.
4277/2023).
è intervenuta nel presente grado, già instaurato dalla Controparte_3
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della AZ FF in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4 e
7.1 L. n. 130/1999, e in cui si legge che “La società . Controparte_10
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un Parte_3
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da
[...]
taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_11
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di , derivanti Parte_3
da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008… e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991…”. Nella AZ FF viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio con Persona_2
atto di deposito del 7 giugno 2021 (repertorio 7641, raccolta 4403 e (y)
pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/fino alla loro estinzione”.
In effetti, nella lista richiamata in AZ FF a pag. 69 è riportato il numero “NDG” 11252175 indicato dalla cedente nella dichiarazione di avvenuta cessione del credito de quo (all. 5) e riferito alla pratica 95380
tra e Banco BPM s.r.l., di cui e sono garanti. Parte_1 Pt_1 Parte_2
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella AZ
FF identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ
FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ
FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati,
oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia>>.
Dall'avviso in AZ FF si evince che oggetto della cessione conclusa in data 3 giugno 2021 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito,
scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in
AZ FF e, in ogni caso, è pacifico che il rapporto contrattuale,
assistito dalla garanzia fideiussoria prestata da era Parte_6
nella titolarità di che il rapporto è sussumibile nella Parte_3
categoria “finanziamenti chirografari” e si inscrive nel periodo tra il 1960
e il 2021, in quanto il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società nel 2008.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro della avvenuta cessione e dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità dell'intervento di Controparte_3 In ogni caso, assorbente di ogni questione è che lo stesso , Parte_3
originario titolare del credito per cui è causa, costituendosi nel presente grado ha confermato di avere ceduto pro soluto il credito de quo alla società con contratto di cessione in blocco ai sensi degli Controparte_3
artt. 4 e 7.1 della legge 130/99, concluso in data 3 giugno 2021, e che l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla GU n. 75 del 26.06.2021, e ha chiesto di essere estromesso dal giudizio. Inoltre è stata prodotta in atti la dichiarazione dello stesso attestante la predetta cessione con Parte_3
la specifica indicazione del nome della parte debitrice e del numero di pratica e di NDG corrispondente a quello indicato nel link riportato nella
GU.
L'eccezione va, quindi disattesa.
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutte le eccezioni da loro sollevate in primo grado.
Chiedono che, in ogni caso, la Corte si pronunci sulle questioni non attenzionate dal Tribunale che ripropongono nei successivi motivi.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di quale mandataria del , ad agire in giudizio Controparte_7 CP_12
per il recupero e la gestione del credito oggetto di causa, o comunque che il Tribunale, decidendo nel merito, avrebbe implicitamente ritenuto la sua legittimazione quale mandataria.
Sostengono che a nulla rileva che sia stata allegata la procura notarile a mente della quale era stato conferito il mandato ad agire nei confronti degli appellanti in quanto oggetto di contestazione è la mancata prova che detta procura fosse stata rilasciata per gli specifici crediti vantati dalla banca nei confronti degli appellanti. La procura de qua conferisce, infatti, la generalità dei poteri di rappresentanza sostanziale e di amministrazione,
gestione e incasso dei crediti senza però fare specifico riferimento ai crediti in relazione ai quali tali poteri sono stati conferiti, ed è pertanto nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
Richiamano, in favore di tale conclusione, altra sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 4.2.2022, che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quale mandataria del Controparte_13
in forza di una procura analoga a quella oggetto del Parte_3
presente giudizio, dichiarata nulla per indeterminatezza in quanto non poteva da essa evincersi quali fossero esattamente i crediti affidati alla gestione della mandataria e quindi in relazione a quali crediti il rappresentante potesse esercitare i propri poteri.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano il mancato svolgimento di attività istruttoria, in particolare il mancato espletamento di una ctu contabile al fine di rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti,
partendo da un saldo zero, non avendo la banca giustificato il primo saldo,
essendosi limitata ad allegare al fascicolo monitorio la certificazione ex art 50 TUB e l'estratto del conto corrente a decorrere dal primo trimestre
2019, e cioè alla data del riconoscimento di debito, riportante un saldo negativo di euro 308.095,76 e un successivo addebito per interessi e competenze, non giustificato da scalare e dettagli trimestrali, di euro 20.265,12, sottraendosi all'onere di provare il credito con la produzione degli estratti conto a decorrere dalla origine del rapporto fino alla sua estinzione. Il giudice di prime cure avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che la avesse dimostrato il proprio credito con l'accordo di CP_5
rinegoziazione del debito sottoscritto il 19.10.2015, con il quale la debitrice principale ed i garanti avevano espressamente riconosciuto il credito, e con gli estratti di conto corrente prodotti solo dalla data dell'atto di riconoscimento fino al passaggio a sofferenza. Il giudice avrebbe altresì
errato nel ritenere che con la sottoscrizione di tale scrittura fosse intervenuta tra le parti una transazione, trattandosi invece di una mera ricognizione di debito ex art 1988 cc la cui unica funzione è quella di invertire l'onere della prova e che non impedisce la successiva contestazione della nullità delle singole clausole contrattuali, con conseguente onere per l'istituto di credito di provare il credito sin dall'origine.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle prove testimoniali tempestivamente richieste e reiterate all'udienza ex art 184 c.p.c. e per il mancato espletamento di una ctu contabile.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come terzo) gli appellanti ripropongono tutte le eccezioni sollevate in primo grado con riferimento alla sussistenza dell'usura genetica, alla nullità della cms per indeterminatezza non essendo stata specificata la base imponibile né il modus operandi, e per mancanza di una funzione giustificativa, alla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi,
di valute fittizie e di prezzi ed altre condizioni economiche non determinate e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate, nonché la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.
Con il sesto ed ultimo motivo (erroneamente indicato come quarto) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto legittime le fideiussioni prestate dai signori e nonostante esse Pt_1 Parte_2
fossero nulle in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, il cui valore probatorio
è ormai sancito dalla SC, posto che gli artt. 2, 6, e 9 del contratto di fideiussione omnibus 000049678 sottoscritto dalle parti ricalcava i contenuti compresi nello schema elaborato dall'ABI dichiarato in contrasto con la disciplina della concorrenza.
*****
Per ragioni di ordine logico giuridico va esaminato in via preliminare il secondo motivo di appello relativo al mancato esame da parte del
Tribunale dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_7
per mancato conferimento di procura per il recupero e la
[...]
gestione dei crediti oggetto di causa.
Rileva il Collegio che nel primo grado del giudizio gli odierni appellanti mai hanno lamentato tale difetto di procura, avendo solo eccepito (cfr. note a verbale del 21.5.2021) il difetto di legittimazione della predetta società
sotto il diverso profilo che la cessione di crediti in blocco sarebbe stata nulla e priva di effetti giuridici, nonostante alcuna cessione dei crediti in
Parte blocco fosse allora intervenuta tra e . Controparte_13
Non è, dunque, ravvisabile alcuna omessa pronuncia in ordine ad una eccezione solo in questo grado per la prima volta sollevata. Le
argomentazioni della sentenza riportate e censurate a pag 8 della comparsa conclusionale si riferiscono, infatti, all'evidenza ad altro e diverso giudizio, nulla avendo argomentato sul punto la sentenza qui impugnata.
Ciò premesso, ritiene la Corte, con riguardo al dedotto difetto di procura,
di dare continuità all'orientamento già espresso sul tema da questa Corte
con la sentenza emessa il 10.09.2025 nel procedimento n. 668/2022.
La procura del 21.06.2019, rep. n 15052 e racc. 8049 in esame è una
“procura speciale” e non generale, come si evince dall'intestazione del documento contrattuale prodotto, e prevede che “ … Parte_3
nomina e costituisce quale procuratrice la società Controparte_13
(di seguito anche la “Mandataria”)… affinché la medesima, a
[...]
mezzo dei propri legali rappresentanti pro tempore, dei suoi
amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente
autorizzati, ponga in essere in nome e per conto della TE, in qualità
di Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della
gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla
Mandataria. All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla
Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di
rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed
eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che sono in via
esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati…. B) compiere
tutte le attività dirette a tutelare il credito, per il suo recupero tempestivo
nonché per la migliore protezione degli interessi della mandante,
promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le
opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche
dinanzi alle Corti Superiori , nonché resistere, costituendosi nei relativi
giudizi, alle azioni giudiziali promosse nei confronti della TE ,
nonché rinunciare agli atti (anche esecutivi) e all'azione. …. Alla
Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza
sostanziale e processuale della TE con il correlativo potere di stare
in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile. ”.
Anche nel caso di specie, non è oggetto di contestazione il conferimento del mandato ad agire in giudizio, bensì se l'oggetto del mandato sia determinato o determinabile.
Ebbene, la procura risulta conforme al dettato dell'art. 1346 c.c., ed è
quindi legittima, in quanto il suo oggetto risulta determinabile.
La procura prevede, infatti, il mandato ad litem e ha quale oggetto “i crediti affidati in gestione alla mandataria”; vi è relativamente a tali crediti il riferimento ad un contratto di servicing, che non è un contratto avente forma solenne.
Ritiene il Collegio che vi sia prova che l'incarico abbia riguardato anche la gestione dei crediti oggetto di causa in quanto si Controparte_7
è costituita nel corso del giudizio di primo grado quale Mandataria del che in origine aveva introdotto il giudizio senza alcuna Parte_3
opposizione da parte di quest'ultimo.
In ogni caso, costituendosi in proprio nel presente grado, Parte_3
ha confermato la qualità di mandataria di e, quindi, Controparte_7
la legittimazione ad agire in primo grado giudizialmente in suo nome e conto a tutela del credito de quo. Tale contegno costituirebbe, in ogni caso,
inequivocabile ratifica ex art 1399 cc con effetto ex tunc della condotta difensiva e dell'operato della mandataria.
Pertanto, su questo punto l'appello è infondato e va respinto.
Il primo, terzo, quarto e quinto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati nei limiti che di seguito si espongono.
Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale si è pronunciato sulle domande ed eccezioni sollevate dagli appellanti in primo grado, ritenendo che a seguito della produzione in giudizio da parte della del CP_5
contratto di conto corrente n. 2180, dei contratti di apertura di credito e dell'accordo di rinegoziazione del debito sottoscritto il 19.10.2015 e degli estratti conto da tale data al passaggio a sofferenza, risultasse provata sia la pattuizione per iscritto del tasso di interesse creditore e debitore, della cms, delle valute di accredito e addebito e di ogni altro onere bancario, che l'importo del credito ingiunto;
ha altresì ritenuto che la commissione di massimo scoperto fosse anche lecita <
insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione dalla stessa offerta, consistente nella messa a disposizione di fondi in favore del cliente>>, come riconosciuto anche dalla legge 28
gennaio 2009 n. 2; ha respinto l'eccezione di illegittimità degli addebiti a titolo di cms, valute, interessi anatocistici, interessi usurai ritenendo difettasse l'allegazione delle somme pagate a tale titolo nel corso del rapporto e che a ciò non potesse supplire né la produzione documentale né
la ctu richiesta;
ha quindi respinto la domanda di ripetizione di indebito.
Non può dunque ravvisarsi la eccepita nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Ciò posto, va, in via preliminare, precisato che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti, odierni appellanti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non hanno proposto domanda di ripetizione di indebito, essendosi limitatati a contestare l'importo ingiunto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento di quanto ancora dovuto alla banca a seguito del ricalcolo del saldo epurato dagli addebiti ritenuti illegittimi.
Ciò chiarito, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda di nullità
per difetto di forma scritta del tasso di interesse creditore e debitore, delle valute di credito e di ogni altro onere bancario in quanto espressamente pattuiti per iscritto nel contratto di conto corrente n. 2180 del 7.1.2008, nei contratti di apertura di credito e nell'accordo di rinegoziazione del
19.10.2015. Al riguardo gli appellanti si sono limitati a ribadire, peraltro in modo estremamente confuso alle pagine 18, 19 e 20 dell'atto di appello
(contenenti, peraltro, numerosi refusi e riferimenti a ctu mai eseguita nel corso del giudizio di primo grado e a un conto tecnico mai citato in primo grado), ripetendolo anche nella comparsa conclusionale, che i suddetti documenti non sarebbero stati prodotti, nonostante essi fossero, invece,
stati tempestivamente prodotti sub doc.ti 4 e 6 dalla in allegato alla CP_5
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, senza con altra argomentazione censurare la statuizione del Tribunale, che è dunque passata in giudicato.
Parimenti gli appellanti non hanno censurato la statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità della cms per difetto di funzione giustificativa che
è anch'essa ormai coperta da giudicato interno.
Quanto all' “accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura i
credito in conto corrente chirografaria a BT” sottoscritto dalla società
appellante e dai garanti in data 19.10.2015, va, innanzitutto, premesso che la sentenza qui impugnata, contrariamente a quanto sostiene la difesa degli appellanti, non ha qualificato tale atto come contratto di transazione –
correttamente, del resto, non essendo ravvisabili le reciproche concessioni
- bensì come atto di riconoscimento del debito maturato a quella data,
qualificazione propugnata dagli stessi appellanti e non censurata con appello incidentale dalla (che si limita a richiamare la qualifica CP_5
come transazione da parte del Tribunale di Bergamo di un accordo analogo in altro giudizio, senza tuttavia chiedere la riforma della sentenza qui impugnata sul punto) e, pertanto, ormai coperta da giudicato interno.
Con tale atto la società ed i suoi garanti, e Parte_1 Pt_1 Parte_2
si sono espressamente ed inequivocamente riconosciuti debitori nei confronti di alla data della sottoscrizione Controparte_14 (19.10.2015) della somma di euro 262.246,29 per capitale scaduto e non rimborsato, liquido ed esigibile, oltre interessi corrispettivi maturati e non pagati per euro 4.062,14 con conseguente inversione dell'onere della prova, spettando pertanto al correntista e non già alla banca dimostrare,
con la produzione della serie completa di estratti conto precedenti la data della ricognizione, che il saldo del conto corrente 2180 non era pari alla somma riconosciuta.
Ciò tuttavia non preclude la possibilità per il correntista di contestare la nullità ab origine delle singole clausole per difetto di forma, e ciò vale anche per la usurarietà dei tassi convenuti.
Come, infatti, ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 21.5.2025 n. 13666, che ha inteso dare continuità al proprio precedente orientamento, <<…in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19792 del
19/09/2014)>>. La SC ha, pertanto, cassato la sentenza che <
con tale principio>> aveva <
dell'originario contratto di conto corrente ad una scrittura contenente una mera ricognizione di debito accompagnata da un piano di rientro,
omettendo in tal modo di considerare che proprio il carattere meramente ricognitivo della scrittura rendeva quest'ultima del tutto inidonea a sostituire le originarie pattuizioni del contratto di conto corrente e,
conseguentemente, a precludere per il correntista la possibilità di contestare successivamente la nullità delle clausole del contratto medesimo, per difetto di forma scritta>>.
La SC, in altra sentenza, ha inoltre precisato che <
dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali:
si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre
2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n.
2690). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3)>> (cfr. Cass.
31.01.2022 n. 2855).
Nella specie, si è detto che la affermata validità, per avvenuta pattuizione per iscritto, delle clausole relative agli interessi, attivi e passivi, valute, spese ed altri oneri, non è stata censurata con l'odierna impugnazione ed
è, pertanto, ormai intangibile in quanto coperta da giudicato.
Residua, invece, in quanto fatta oggetto di specifica censura, la dedotta nullità per difetto di forma della clausola relativa alla cms, ritenuta dal
Tribunale determinata per essere stata indicata nella misura del 1,0500%,
affermazione censurata dagli appellanti non risultando indicate, a loro dire, la base imponibile e le modalità di calcolo.
Ritiene, peraltro, il Collegio che il principio sopra riportato valga, a maggior ragione, anche con riferimento alla dedotta pattuizione nel contratto di tassi usurai, nulla per illiceità della causa, non potendo un atto con funzione meramente ricognitiva sostituire ab origine alla pattuizione di un tasso superiore al tasso soglia un tasso non usurario (cfr. nello stesso senso Cass. 16.09.2013 n. 21098).
Il Tribunale ha affermato il difetto di allegazione da parte degli appellanti in ordine agli interessi usurari;
tale affermazione è stata censurata dagli appellanti che hanno lamentato che il Tribunale non ha valutato quanto eccepito in primo grado in ordine alla usurarietà genetica dei tassi debitori pattuiti nei contratti di apertura di credito regolati sul c/c n. 2180 per l'importo finanziato di euro 300.000,00 e di euro 100.000,00, alle altre voci che in tesi dovrebbero rientrare nel calcolo del TEG e al tasso soglia applicabile alle operazioni di finanziamento in questione che sarebbe stato superato.
Va, dunque, accertata la fondatezza della dedotta nullità della cms e della usurarietà dei tassi applicati nei predetti contratti di finanziamento che, ove accertata, farebbe perdere efficacia all'atto di ricognizione di debito con riferimento alle voci invalide, non potendo il predetto riconoscimento fare sorgere una obbligazione inesistente o invalida, con conseguente onere per la Banca di dimostrare il proprio credito con riferimento alle voci invalide.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo per procedere all'istruttoria non espletata in primo grado al fine di accertare le dedotte nullità e rideterminare il saldo del conto corrente n. 2180 a mezzo di ctu contabile.
Vanno, invece, rigettate la censure (che la difesa degli appellanti ha continuato a ribadire financo negli atti conclusivi) relative alla mancata ammissione da parte del Tribunale della prova testimoniale, mai richiesta in primo grado, e al mancato rinnovo o richiamo di un ctu mai nominato.
Solo in comparsa conclusionale, infine, la difesa degli appellanti ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito per mancanza di sottoscrizione da parte della banca proponente: al riguardo appare sufficiente richiamare il noto pronunciamento delle sezioni unite
(sentenza n. 898/2018. Cfr anche Cass. 14646/2018) in materia di contratto monofirma che ritiene sufficiente la sottoscrizione – qui presente
– del solo correntista, potendosi il consenso della banca desumere da comportamenti concludenti, come la predisposizione, nella specie, del contratto su modulo intestato alla banca e formulato come proposta proveniente dalla stessa nonché sottoscritto per autentica della firma del cliente da parte del suo funzionario.
Procedendo all'esame dell'ultima doglianza, va, innanzitutto, precisato che gli appellanti non hanno sottoposto a censura la statuizione del
Tribunale secondo cui “la clausola contenuta alla lettera fideiussoria agli atti configuri un'ipotesi di clausola del “solve et repete”, la quale impedisce che il fideiussore possa opporre eccezioni fino a che non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca” e secondo cui
“assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, sia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sia del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non ritualmente versati in giudizio” nonché la statuizione secondo cui “in ogni caso, anche volendo diversamente opinare, deve osservarsi che la nullità delle clausole della fideiussione omnibus per cui
è causa, da un lato, non determina la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I c. c.c. (non essendo stato dedotto né comprovato che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione senza le clausole colpite dalla nullità) e, dall'altro lato, è irrilevante del presente giudizio (posto che le clausole la cui nullità è stata eccepita dagli opponenti non hanno trovato concreta applicazione nella fattispecie in esame)”; dette statuizioni non possono pertanto essere più poste in discussione in quanto ormai coperte da giudicato.
E ciò già basterebbe per il rigetto del motivo de quo.
In ogni caso, rileva il Collegio che la questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia
ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate tre anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Nel caso di specie, va dato atto che gli odierni appellati non hanno prodotto in giudizio né il provvedimento di Banca d'Italia né il modello ABI.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca successiva
(29.01.2008) a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa (2002-2005).
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano
(2008).
Di recente, proprio in merito al provvedimento della Banca d'Italia, la
Suprema Corte (Cass. 1851/2025) ha affermato <che in quanto atto
amministrativo andava prodotto alla Corte per cui in relazione alla
contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione
omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo
officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha
tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il
modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità
a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione
ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass.
24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
In ogni caso, rileva il Collegio che il mero richiamo al provvedimento di
Banca d'Italia nonché la presenza di tali clausole non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione come richiesto dagli appellanti: <I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò
non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata mai posta dagli appellanti questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione. Giova, peraltro,
sottolineare che la banca non sarebbe comunque incorsa in alcuna decadenza, essendo receduta dal rapporto di conto corrente e di apertura di credito con la società con lettera raccomandata in data 1 Parte_1
febbraio 2009, inviata anche ai fideiussori, ed entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. ha agito giudizialmente, chiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1751/19 del 29.04.2019, qui opposto,
nei confronti della società e dei garanti e . Pt_1 Parte_2
Né, infine, è emerso che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
Ciò rende superfluo attendere la decisione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, alle quali a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale
di Siracusa è stata assegnata dal Presidente della SC con provvedimento dell'11.11.2025, la questione della nullità della fideiussione omnibus che contenga le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cc anche ove rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002
ed il 2005.
Anche il sesto motivo va, pertanto, respinto.
In conclusione, il secondo ed il sesto motivo vanno respinti, mentre il giudizio va rimesso sul ruolo per la sua prosecuzione, necessitando di istruttoria, con riferimento agli altri motivi di gravame.
Spese con la sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
- rigetta il secondo e sesto motivo di appello proposto da
[...]
e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021 del
20.10.2021;
dispone rimettersi sul ruolo il presente giudizio per la prosecuzione dell'istruttoria con riferimento ai residui primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello, disponendosi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA RI SA MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. SA MA Presidente
Dott. NA RI Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 413/22 G. promossa con atto di citazione notificato in data 7.4.2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
d a
OGGETTO: in persona del legale Parte_1
Contratti bancari rappresentante pro tempore
(deposito bancario,
[...]
, Controparte_1
Parte_2
apertura di credito rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Triolo e dall'avv. Carla Sgarito bancario, anticipazione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce bancaria, conto all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo corrente bancario, APPELLANTE sconto bancario) c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Botti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
e per essa la sua mandataria Controparte_3 [...]
CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davie Arnaldi
INTERVENUTA EX ART 111 CPC
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021 del
20.10.2021
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In accoglimento del presente atto di appello, ed integrale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021, resa nel procedimento
R.G. 5502/2019;
in via preliminare:
ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di
Bergamo n. n. 1817/2021, resa nel procedimento R.G. 5502/2019 per i motivi esposti in premessa;
nel merito:
in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e dichiarare la nullità della sentenza per omessa motivazione su alcune eccezioni sollevate dagli appellanti e/o in subordine ritenere e dichiarare la sentenza affetta da vizi in quanto carente di motivazione su alcune eccezioni sollevate dagli appellanti e per l'effetto che CO
Ecc.ma Corte di Appello debba pronunciarsi sulle medesime;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni appellanti opponenti per le argomentazioni di cui sopra e, per l'effetto,
annullare e/o revocare il D.I. n. 1751/2019, R.G.3173/2019;
Accertare e dichiarare, per l'apertura di credito di €.300.000,00, la sussistenza dell'usura originaria, poiché il tasso applicato è pari al 13,97%
a fronte del tasso nominale e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 II
comma c.c., epurare l'apertura di credito da tutti gli interessi,
commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
Accertare e verificare, anche per l'apertura di credito di €. 100.000,00, la sussistenza dell'usura originaria, poiché il tasso effettivo applicato è pari al 15,199 % a fronte del tasso soglia pari al 14,76% e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 II comma c.c., epurare l'apertura di credito da tutti gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
ritenere e dichiarare illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi posta in essere dalla CP_5
In subordine, per ciò che concerne la linea di credito di €. 100.000,00,
accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso per i motivi spiegati sopra e per l'effetto, previa epurazione degli addebiti illegittimi per interessi commissioni e spese, applicare il tasso sostitutivo ex art. 117
TUB;
ritenere e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli agli appellanti;
accertare e verificare, a seguito dei ricalcoli per le argomentazioni sopra spiegate, se e quali somme gli appellanti devono ancora corrispondere alla banca,
In via istruttoria:
disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
a) accertare che le aperture di credito prevedono un'usura contrattuale e per l'effetto effettuare il ricalcolo ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c.;
b) accertare per le aperture di credito il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644
cp, includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
c) accertare per le aperture di credito intercorse tra le se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
d) accertare per le aperture di credito le condizioni di valuta praticate dalla sulle operazioni attive e su quelle passive;
CP_5
e) in subordine per la linea di credito di €.100.000,00 accertare e verificare l'indeterminatezza dei tassi applicati e quindi effettuare il ricalcolo ai sensi dell''art. 117 TUB;
f) sviluppare i conteggi delle somme dovute dalla banca, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, alla stregua dei seguenti criteri:
quantificare il tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, da parte della appellata perché inserite nei contratti delle aperture di credito,
per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
accertare le commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta delle aperture di credito non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli eventuali interessi usurari accertare degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
g) in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente h) attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
i) all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria degli opponenti ovvero se questi ultimi risultano in realtà a credito verso la banca ed in che misura
Per CP_6
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
- rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
Preliminarmente:
- accerti e dichiari l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa –
nell'ambito di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1
della Legge 130, concluso in data 3 giugno 2021, da Parte_3
ad il cui avviso è stato pubblicato, a sensi degli Controparte_3
artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
sulla AZ FF della Repubblica Italiana n. 68 del 10 giugno
2021, Parte Seconda (cfr. all. 3), con successiva modifica ed integrazione con l'avviso di rettifica pubblicato sulla AZ FF della
Repubblica Italiana n. 75 del 26.06.2021, Parte Seconda (cfr. all. 4);
Nel merito:
- in rigetto dell'appello proposto da Parte_1
sig. , sig.ra confermi Parte_1 Parte_2
integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n.
1817/2021 pubbl. il 20/10/2021.
In ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale e nel merito:
- rigetti tutte le domande degli appellanti perché prescritte ed infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermi il decreto ingiuntivo nn.
1751/2019 D.I. e 3173/2019 R.G., emesso in data 26.04.2019 dal
Tribunale di Bergamo;
in via subordinata:
- condanni in ogni caso ed i sig.ri Parte_1
e a pagare in via solidale Parte_1 Parte_2
fra loro ad accertata l'intercorsa cessione allegata Controparte_3
in atti, ovvero, in subordine, a ,, la somma di Parte_3
€.330.603,66, oltre interessi dal 27.03.2019 al saldo al minor tasso del 3%,
nonché le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in €.634,00 per anticipazioni ed €.4.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, oltre al rimborso dei costi delle copie autentiche del decreto, della sua notifica e agli esborsi per la registrazione dello stesso o,
in stretto subordine, quelle somme diverse che dovessero risultare dovute in corsa di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria:
- ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi In cui il Decidente ritenesse ammissibile la CTU, si chiede che il consulente utilizzi la formula di Banca d'Italia e le relative istruzioni pro tempore vigenti per il calcolo del TEG come da SS.UU. n. 19597 del
18.09.2020.
In ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_4
nonché e
[...] Parte_5 Parte_2
quali fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2019 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 26.04.2019 con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 300.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del conto corrente intrattenuto dalla società con Banco Popolare di Milano.
Gli opponenti contestavano la produzione, da parte della banca, della documentazione necessaria alla dimostrazione del credito e, per l'effetto,
chiedevano: ricondursi il saldo del conto corrente a zero, epurandolo da ogni addebito ingiustificato;
accertare per l'apertura di credito di euro
300.000,00 e di euro 100.000,00, la sussistenza di usura originaria e, per l'effetto in applicazione dell'art. 1815 cc, epurarla da tutti gli interessi,
commissioni, remunerazioni e spese illegittimamente applicate;
dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo delle valute e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'indeterminatezza dei tassi con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB, la inefficacia delle variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli;
accertare e dichiarare, a seguito dei predetti ricalcoli, se e quali somme gli opponenti dovevano ancora alla banca;
revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto di tutte le domande e Parte_3
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o alla minor somma accertata in corso di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 14.11.2019, con comparsa in data 4.11.2020 si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice del Controparte_7 [...]
in forza della procura addì 21.06.2019 a rogito del notaio dott. Pt_3
di Milano, ai nn. 15052/8049 di Rep./Racc., registrata a Persona_1
Milano in data 21.06.2019 al n. 2163 serie T, richiamando tutte le difese dell'istituto di credito opposto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale con sentenza n.
1817/21 pubblicata in data 20.10.2021 rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponevano appello la società e i Parte_1
signori e chiedendo, in via preliminare, la sospensione Pt_1 Parte_2
dell'efficacia esecutiva della sentenza, e nel merito la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello Parte_3
chiedendone il rigetto.
Interveniva, altresì, in giudizio con comparsa depositata il 08.07.2022, tramite la mandataria (già Controparte_3 Controparte_8
), quale cessionaria del credito per cui è causa in Controparte_9
forza di contratto di cessione di crediti in blocco del 3.7.2021 da parte del
Parte_3
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 4 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in giudizio il ha eccepito la nullità della Parte_3
citazione in appello per omessa indicazione della data di udienza di prima comparizione.
L'eccezione va disattesa: la nullità è sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della alla udienza di prima comparizione, la quale, CP_5
peraltro, si è ampiamente difesa nel merito.
Sempre in via preliminare, gli appellanti hanno eccepito il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di per mezzo di Controparte_3
intervenuta nel presente giudizio di Controparte_8
appello ai sensi dell'art. 111 cpc a seguito di cessione in blocco di crediti,
per mancata prova dell'esistenza del contratto di cessione, non essendo sufficiente il semplice avviso dell'avvenuta cessione pubblicato in G.U.
L'eccezione è infondata.
L'intervento di è avvenuto ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
cod.proc.civ., secondo cui < diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
La cessionaria ha documentato con il proprio intervento nel presente grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
AZ FF che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n.
4277/2023).
è intervenuta nel presente grado, già instaurato dalla Controparte_3
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della AZ FF in cui viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4 e
7.1 L. n. 130/1999, e in cui si legge che “La società . Controparte_10
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un Parte_3
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 3 giugno 2021 ha acquistato pro-soluto da
[...]
taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_11
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di , derivanti Parte_3
da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008… e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991…”. Nella AZ FF viene dato atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati “come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio con Persona_2
atto di deposito del 7 giugno 2021 (repertorio 7641, raccolta 4403 e (y)
pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/fino alla loro estinzione”.
In effetti, nella lista richiamata in AZ FF a pag. 69 è riportato il numero “NDG” 11252175 indicato dalla cedente nella dichiarazione di avvenuta cessione del credito de quo (all. 5) e riferito alla pratica 95380
tra e Banco BPM s.r.l., di cui e sono garanti. Parte_1 Pt_1 Parte_2
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella AZ
FF identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ
FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ
FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati,
oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia>>.
Dall'avviso in AZ FF si evince che oggetto della cessione conclusa in data 3 giugno 2021 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito,
scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente, e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in
AZ FF e, in ogni caso, è pacifico che il rapporto contrattuale,
assistito dalla garanzia fideiussoria prestata da era Parte_6
nella titolarità di che il rapporto è sussumibile nella Parte_3
categoria “finanziamenti chirografari” e si inscrive nel periodo tra il 1960
e il 2021, in quanto il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società nel 2008.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro della avvenuta cessione e dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità dell'intervento di Controparte_3 In ogni caso, assorbente di ogni questione è che lo stesso , Parte_3
originario titolare del credito per cui è causa, costituendosi nel presente grado ha confermato di avere ceduto pro soluto il credito de quo alla società con contratto di cessione in blocco ai sensi degli Controparte_3
artt. 4 e 7.1 della legge 130/99, concluso in data 3 giugno 2021, e che l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla GU n. 75 del 26.06.2021, e ha chiesto di essere estromesso dal giudizio. Inoltre è stata prodotta in atti la dichiarazione dello stesso attestante la predetta cessione con Parte_3
la specifica indicazione del nome della parte debitrice e del numero di pratica e di NDG corrispondente a quello indicato nel link riportato nella
GU.
L'eccezione va, quindi disattesa.
Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutte le eccezioni da loro sollevate in primo grado.
Chiedono che, in ogni caso, la Corte si pronunci sulle questioni non attenzionate dal Tribunale che ripropongono nei successivi motivi.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di quale mandataria del , ad agire in giudizio Controparte_7 CP_12
per il recupero e la gestione del credito oggetto di causa, o comunque che il Tribunale, decidendo nel merito, avrebbe implicitamente ritenuto la sua legittimazione quale mandataria.
Sostengono che a nulla rileva che sia stata allegata la procura notarile a mente della quale era stato conferito il mandato ad agire nei confronti degli appellanti in quanto oggetto di contestazione è la mancata prova che detta procura fosse stata rilasciata per gli specifici crediti vantati dalla banca nei confronti degli appellanti. La procura de qua conferisce, infatti, la generalità dei poteri di rappresentanza sostanziale e di amministrazione,
gestione e incasso dei crediti senza però fare specifico riferimento ai crediti in relazione ai quali tali poteri sono stati conferiti, ed è pertanto nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
Richiamano, in favore di tale conclusione, altra sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 274/2022 pubblicata il 4.2.2022, che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di quale mandataria del Controparte_13
in forza di una procura analoga a quella oggetto del Parte_3
presente giudizio, dichiarata nulla per indeterminatezza in quanto non poteva da essa evincersi quali fossero esattamente i crediti affidati alla gestione della mandataria e quindi in relazione a quali crediti il rappresentante potesse esercitare i propri poteri.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano il mancato svolgimento di attività istruttoria, in particolare il mancato espletamento di una ctu contabile al fine di rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti,
partendo da un saldo zero, non avendo la banca giustificato il primo saldo,
essendosi limitata ad allegare al fascicolo monitorio la certificazione ex art 50 TUB e l'estratto del conto corrente a decorrere dal primo trimestre
2019, e cioè alla data del riconoscimento di debito, riportante un saldo negativo di euro 308.095,76 e un successivo addebito per interessi e competenze, non giustificato da scalare e dettagli trimestrali, di euro 20.265,12, sottraendosi all'onere di provare il credito con la produzione degli estratti conto a decorrere dalla origine del rapporto fino alla sua estinzione. Il giudice di prime cure avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che la avesse dimostrato il proprio credito con l'accordo di CP_5
rinegoziazione del debito sottoscritto il 19.10.2015, con il quale la debitrice principale ed i garanti avevano espressamente riconosciuto il credito, e con gli estratti di conto corrente prodotti solo dalla data dell'atto di riconoscimento fino al passaggio a sofferenza. Il giudice avrebbe altresì
errato nel ritenere che con la sottoscrizione di tale scrittura fosse intervenuta tra le parti una transazione, trattandosi invece di una mera ricognizione di debito ex art 1988 cc la cui unica funzione è quella di invertire l'onere della prova e che non impedisce la successiva contestazione della nullità delle singole clausole contrattuali, con conseguente onere per l'istituto di credito di provare il credito sin dall'origine.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle prove testimoniali tempestivamente richieste e reiterate all'udienza ex art 184 c.p.c. e per il mancato espletamento di una ctu contabile.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come terzo) gli appellanti ripropongono tutte le eccezioni sollevate in primo grado con riferimento alla sussistenza dell'usura genetica, alla nullità della cms per indeterminatezza non essendo stata specificata la base imponibile né il modus operandi, e per mancanza di una funzione giustificativa, alla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi,
di valute fittizie e di prezzi ed altre condizioni economiche non determinate e più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate, nonché la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.
Con il sesto ed ultimo motivo (erroneamente indicato come quarto) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto legittime le fideiussioni prestate dai signori e nonostante esse Pt_1 Parte_2
fossero nulle in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata con provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, il cui valore probatorio
è ormai sancito dalla SC, posto che gli artt. 2, 6, e 9 del contratto di fideiussione omnibus 000049678 sottoscritto dalle parti ricalcava i contenuti compresi nello schema elaborato dall'ABI dichiarato in contrasto con la disciplina della concorrenza.
*****
Per ragioni di ordine logico giuridico va esaminato in via preliminare il secondo motivo di appello relativo al mancato esame da parte del
Tribunale dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_7
per mancato conferimento di procura per il recupero e la
[...]
gestione dei crediti oggetto di causa.
Rileva il Collegio che nel primo grado del giudizio gli odierni appellanti mai hanno lamentato tale difetto di procura, avendo solo eccepito (cfr. note a verbale del 21.5.2021) il difetto di legittimazione della predetta società
sotto il diverso profilo che la cessione di crediti in blocco sarebbe stata nulla e priva di effetti giuridici, nonostante alcuna cessione dei crediti in
Parte blocco fosse allora intervenuta tra e . Controparte_13
Non è, dunque, ravvisabile alcuna omessa pronuncia in ordine ad una eccezione solo in questo grado per la prima volta sollevata. Le
argomentazioni della sentenza riportate e censurate a pag 8 della comparsa conclusionale si riferiscono, infatti, all'evidenza ad altro e diverso giudizio, nulla avendo argomentato sul punto la sentenza qui impugnata.
Ciò premesso, ritiene la Corte, con riguardo al dedotto difetto di procura,
di dare continuità all'orientamento già espresso sul tema da questa Corte
con la sentenza emessa il 10.09.2025 nel procedimento n. 668/2022.
La procura del 21.06.2019, rep. n 15052 e racc. 8049 in esame è una
“procura speciale” e non generale, come si evince dall'intestazione del documento contrattuale prodotto, e prevede che “ … Parte_3
nomina e costituisce quale procuratrice la società Controparte_13
(di seguito anche la “Mandataria”)… affinché la medesima, a
[...]
mezzo dei propri legali rappresentanti pro tempore, dei suoi
amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente
autorizzati, ponga in essere in nome e per conto della TE, in qualità
di Mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della
gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla
Mandataria. All'uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla
Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di
rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed
eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che sono in via
esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati…. B) compiere
tutte le attività dirette a tutelare il credito, per il suo recupero tempestivo
nonché per la migliore protezione degli interessi della mandante,
promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le
opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche
dinanzi alle Corti Superiori , nonché resistere, costituendosi nei relativi
giudizi, alle azioni giudiziali promosse nei confronti della TE ,
nonché rinunciare agli atti (anche esecutivi) e all'azione. …. Alla
Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza
sostanziale e processuale della TE con il correlativo potere di stare
in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile. ”.
Anche nel caso di specie, non è oggetto di contestazione il conferimento del mandato ad agire in giudizio, bensì se l'oggetto del mandato sia determinato o determinabile.
Ebbene, la procura risulta conforme al dettato dell'art. 1346 c.c., ed è
quindi legittima, in quanto il suo oggetto risulta determinabile.
La procura prevede, infatti, il mandato ad litem e ha quale oggetto “i crediti affidati in gestione alla mandataria”; vi è relativamente a tali crediti il riferimento ad un contratto di servicing, che non è un contratto avente forma solenne.
Ritiene il Collegio che vi sia prova che l'incarico abbia riguardato anche la gestione dei crediti oggetto di causa in quanto si Controparte_7
è costituita nel corso del giudizio di primo grado quale Mandataria del che in origine aveva introdotto il giudizio senza alcuna Parte_3
opposizione da parte di quest'ultimo.
In ogni caso, costituendosi in proprio nel presente grado, Parte_3
ha confermato la qualità di mandataria di e, quindi, Controparte_7
la legittimazione ad agire in primo grado giudizialmente in suo nome e conto a tutela del credito de quo. Tale contegno costituirebbe, in ogni caso,
inequivocabile ratifica ex art 1399 cc con effetto ex tunc della condotta difensiva e dell'operato della mandataria.
Pertanto, su questo punto l'appello è infondato e va respinto.
Il primo, terzo, quarto e quinto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati nei limiti che di seguito si espongono.
Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale si è pronunciato sulle domande ed eccezioni sollevate dagli appellanti in primo grado, ritenendo che a seguito della produzione in giudizio da parte della del CP_5
contratto di conto corrente n. 2180, dei contratti di apertura di credito e dell'accordo di rinegoziazione del debito sottoscritto il 19.10.2015 e degli estratti conto da tale data al passaggio a sofferenza, risultasse provata sia la pattuizione per iscritto del tasso di interesse creditore e debitore, della cms, delle valute di accredito e addebito e di ogni altro onere bancario, che l'importo del credito ingiunto;
ha altresì ritenuto che la commissione di massimo scoperto fosse anche lecita <
insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione dalla stessa offerta, consistente nella messa a disposizione di fondi in favore del cliente>>, come riconosciuto anche dalla legge 28
gennaio 2009 n. 2; ha respinto l'eccezione di illegittimità degli addebiti a titolo di cms, valute, interessi anatocistici, interessi usurai ritenendo difettasse l'allegazione delle somme pagate a tale titolo nel corso del rapporto e che a ciò non potesse supplire né la produzione documentale né
la ctu richiesta;
ha quindi respinto la domanda di ripetizione di indebito.
Non può dunque ravvisarsi la eccepita nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Ciò posto, va, in via preliminare, precisato che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti, odierni appellanti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non hanno proposto domanda di ripetizione di indebito, essendosi limitatati a contestare l'importo ingiunto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento di quanto ancora dovuto alla banca a seguito del ricalcolo del saldo epurato dagli addebiti ritenuti illegittimi.
Ciò chiarito, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda di nullità
per difetto di forma scritta del tasso di interesse creditore e debitore, delle valute di credito e di ogni altro onere bancario in quanto espressamente pattuiti per iscritto nel contratto di conto corrente n. 2180 del 7.1.2008, nei contratti di apertura di credito e nell'accordo di rinegoziazione del
19.10.2015. Al riguardo gli appellanti si sono limitati a ribadire, peraltro in modo estremamente confuso alle pagine 18, 19 e 20 dell'atto di appello
(contenenti, peraltro, numerosi refusi e riferimenti a ctu mai eseguita nel corso del giudizio di primo grado e a un conto tecnico mai citato in primo grado), ripetendolo anche nella comparsa conclusionale, che i suddetti documenti non sarebbero stati prodotti, nonostante essi fossero, invece,
stati tempestivamente prodotti sub doc.ti 4 e 6 dalla in allegato alla CP_5
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, senza con altra argomentazione censurare la statuizione del Tribunale, che è dunque passata in giudicato.
Parimenti gli appellanti non hanno censurato la statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità della cms per difetto di funzione giustificativa che
è anch'essa ormai coperta da giudicato interno.
Quanto all' “accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura i
credito in conto corrente chirografaria a BT” sottoscritto dalla società
appellante e dai garanti in data 19.10.2015, va, innanzitutto, premesso che la sentenza qui impugnata, contrariamente a quanto sostiene la difesa degli appellanti, non ha qualificato tale atto come contratto di transazione –
correttamente, del resto, non essendo ravvisabili le reciproche concessioni
- bensì come atto di riconoscimento del debito maturato a quella data,
qualificazione propugnata dagli stessi appellanti e non censurata con appello incidentale dalla (che si limita a richiamare la qualifica CP_5
come transazione da parte del Tribunale di Bergamo di un accordo analogo in altro giudizio, senza tuttavia chiedere la riforma della sentenza qui impugnata sul punto) e, pertanto, ormai coperta da giudicato interno.
Con tale atto la società ed i suoi garanti, e Parte_1 Pt_1 Parte_2
si sono espressamente ed inequivocamente riconosciuti debitori nei confronti di alla data della sottoscrizione Controparte_14 (19.10.2015) della somma di euro 262.246,29 per capitale scaduto e non rimborsato, liquido ed esigibile, oltre interessi corrispettivi maturati e non pagati per euro 4.062,14 con conseguente inversione dell'onere della prova, spettando pertanto al correntista e non già alla banca dimostrare,
con la produzione della serie completa di estratti conto precedenti la data della ricognizione, che il saldo del conto corrente 2180 non era pari alla somma riconosciuta.
Ciò tuttavia non preclude la possibilità per il correntista di contestare la nullità ab origine delle singole clausole per difetto di forma, e ciò vale anche per la usurarietà dei tassi convenuti.
Come, infatti, ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 21.5.2025 n. 13666, che ha inteso dare continuità al proprio precedente orientamento, <<…in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19792 del
19/09/2014)>>. La SC ha, pertanto, cassato la sentenza che <
con tale principio>> aveva <
dell'originario contratto di conto corrente ad una scrittura contenente una mera ricognizione di debito accompagnata da un piano di rientro,
omettendo in tal modo di considerare che proprio il carattere meramente ricognitivo della scrittura rendeva quest'ultima del tutto inidonea a sostituire le originarie pattuizioni del contratto di conto corrente e,
conseguentemente, a precludere per il correntista la possibilità di contestare successivamente la nullità delle clausole del contratto medesimo, per difetto di forma scritta>>.
La SC, in altra sentenza, ha inoltre precisato che <
dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali:
si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre
2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n.
2690). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3)>> (cfr. Cass.
31.01.2022 n. 2855).
Nella specie, si è detto che la affermata validità, per avvenuta pattuizione per iscritto, delle clausole relative agli interessi, attivi e passivi, valute, spese ed altri oneri, non è stata censurata con l'odierna impugnazione ed
è, pertanto, ormai intangibile in quanto coperta da giudicato.
Residua, invece, in quanto fatta oggetto di specifica censura, la dedotta nullità per difetto di forma della clausola relativa alla cms, ritenuta dal
Tribunale determinata per essere stata indicata nella misura del 1,0500%,
affermazione censurata dagli appellanti non risultando indicate, a loro dire, la base imponibile e le modalità di calcolo.
Ritiene, peraltro, il Collegio che il principio sopra riportato valga, a maggior ragione, anche con riferimento alla dedotta pattuizione nel contratto di tassi usurai, nulla per illiceità della causa, non potendo un atto con funzione meramente ricognitiva sostituire ab origine alla pattuizione di un tasso superiore al tasso soglia un tasso non usurario (cfr. nello stesso senso Cass. 16.09.2013 n. 21098).
Il Tribunale ha affermato il difetto di allegazione da parte degli appellanti in ordine agli interessi usurari;
tale affermazione è stata censurata dagli appellanti che hanno lamentato che il Tribunale non ha valutato quanto eccepito in primo grado in ordine alla usurarietà genetica dei tassi debitori pattuiti nei contratti di apertura di credito regolati sul c/c n. 2180 per l'importo finanziato di euro 300.000,00 e di euro 100.000,00, alle altre voci che in tesi dovrebbero rientrare nel calcolo del TEG e al tasso soglia applicabile alle operazioni di finanziamento in questione che sarebbe stato superato.
Va, dunque, accertata la fondatezza della dedotta nullità della cms e della usurarietà dei tassi applicati nei predetti contratti di finanziamento che, ove accertata, farebbe perdere efficacia all'atto di ricognizione di debito con riferimento alle voci invalide, non potendo il predetto riconoscimento fare sorgere una obbligazione inesistente o invalida, con conseguente onere per la Banca di dimostrare il proprio credito con riferimento alle voci invalide.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo per procedere all'istruttoria non espletata in primo grado al fine di accertare le dedotte nullità e rideterminare il saldo del conto corrente n. 2180 a mezzo di ctu contabile.
Vanno, invece, rigettate la censure (che la difesa degli appellanti ha continuato a ribadire financo negli atti conclusivi) relative alla mancata ammissione da parte del Tribunale della prova testimoniale, mai richiesta in primo grado, e al mancato rinnovo o richiamo di un ctu mai nominato.
Solo in comparsa conclusionale, infine, la difesa degli appellanti ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito per mancanza di sottoscrizione da parte della banca proponente: al riguardo appare sufficiente richiamare il noto pronunciamento delle sezioni unite
(sentenza n. 898/2018. Cfr anche Cass. 14646/2018) in materia di contratto monofirma che ritiene sufficiente la sottoscrizione – qui presente
– del solo correntista, potendosi il consenso della banca desumere da comportamenti concludenti, come la predisposizione, nella specie, del contratto su modulo intestato alla banca e formulato come proposta proveniente dalla stessa nonché sottoscritto per autentica della firma del cliente da parte del suo funzionario.
Procedendo all'esame dell'ultima doglianza, va, innanzitutto, precisato che gli appellanti non hanno sottoposto a censura la statuizione del
Tribunale secondo cui “la clausola contenuta alla lettera fideiussoria agli atti configuri un'ipotesi di clausola del “solve et repete”, la quale impedisce che il fideiussore possa opporre eccezioni fino a che non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca” e secondo cui
“assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, sia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sia del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non ritualmente versati in giudizio” nonché la statuizione secondo cui “in ogni caso, anche volendo diversamente opinare, deve osservarsi che la nullità delle clausole della fideiussione omnibus per cui
è causa, da un lato, non determina la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, I c. c.c. (non essendo stato dedotto né comprovato che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione senza le clausole colpite dalla nullità) e, dall'altro lato, è irrilevante del presente giudizio (posto che le clausole la cui nullità è stata eccepita dagli opponenti non hanno trovato concreta applicazione nella fattispecie in esame)”; dette statuizioni non possono pertanto essere più poste in discussione in quanto ormai coperte da giudicato.
E ciò già basterebbe per il rigetto del motivo de quo.
In ogni caso, rileva il Collegio che la questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia
ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza” presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate tre anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
Nel caso di specie, va dato atto che gli odierni appellati non hanno prodotto in giudizio né il provvedimento di Banca d'Italia né il modello ABI.
Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14
della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno
“spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
La fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca successiva
(29.01.2008) a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa (2002-2005).
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005,
ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano
(2008).
Di recente, proprio in merito al provvedimento della Banca d'Italia, la
Suprema Corte (Cass. 1851/2025) ha affermato <che in quanto atto
amministrativo andava prodotto alla Corte per cui in relazione alla
contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione
omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo
officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha
tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il
modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità
a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione
ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass.
24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
In ogni caso, rileva il Collegio che il mero richiamo al provvedimento di
Banca d'Italia nonché la presenza di tali clausole non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Infine, va rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021,
hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione come richiesto dagli appellanti: <I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò
non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata mai posta dagli appellanti questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione. Giova, peraltro,
sottolineare che la banca non sarebbe comunque incorsa in alcuna decadenza, essendo receduta dal rapporto di conto corrente e di apertura di credito con la società con lettera raccomandata in data 1 Parte_1
febbraio 2009, inviata anche ai fideiussori, ed entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. ha agito giudizialmente, chiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1751/19 del 29.04.2019, qui opposto,
nei confronti della società e dei garanti e . Pt_1 Parte_2
Né, infine, è emerso che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
Ciò rende superfluo attendere la decisione delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, alle quali a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale
di Siracusa è stata assegnata dal Presidente della SC con provvedimento dell'11.11.2025, la questione della nullità della fideiussione omnibus che contenga le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cc anche ove rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002
ed il 2005.
Anche il sesto motivo va, pertanto, respinto.
In conclusione, il secondo ed il sesto motivo vanno respinti, mentre il giudizio va rimesso sul ruolo per la sua prosecuzione, necessitando di istruttoria, con riferimento agli altri motivi di gravame.
Spese con la sentenza definitiva.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile:
- rigetta il secondo e sesto motivo di appello proposto da
[...]
e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1817/2021 del
20.10.2021;
dispone rimettersi sul ruolo il presente giudizio per la prosecuzione dell'istruttoria con riferimento ai residui primo, terzo, quarto e quinto motivo di appello, disponendosi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA RI SA MA