Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto e' previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto e' previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.