Articolo 37 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 marzo 1967
Art. 37. (Rateazione dei riscatti)

E' consentito il versamento rateale delle annualita' di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non puo' avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.
In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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