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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 163 \2024 R.G. promossa da:
, c.f.: , nata a Parte_1 C.F._1
LIPARI, il 16/12/1945, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti
GUGLIOTTA ANNARITA e FRANCESCO RIZZO;
contro
, c.f.: , nato a CP_1 C.F._2
Lipari, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ORTO
GAETANO;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, Parte_1 ha esposto di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
, in data 13/09/1964, e che dal matrimonio è nata una
[...]
figlia. Ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale,
considerata l'interruzione della convivenza tra le parti da circa venti anni e non essendo più ripristinabile tra le stesse la comunione spirituale e materiale.
Si è costituita , la quale ha asserito che il CP_1
da anni non presenta capacità di discernimento;
dunque, si Pt_1
è opposta alla pronuncia di separazione.
All'udienza del 24 maggio 2025, la è comparsa CP_1
dinanzi al giudice delegato, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 5 luglio 2024, tenutasi in modalità cd. da remoto, è
stato sentito il ricorrente. Con ordinanza depositata in data 8 agosto
2024 è stata disposta consulenza medico legale sulla persona del ricorrente. Espletata la consulenza, la causa è stata rinviata all'udienza del 4 aprile 2025. A detta udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è improponibile.
Va richiamata la consulenza tecnica espletata in corso di causa,
a firma della dott.ssa da cui si evince che “IL SIG. ER
, nato a [...] il [...], risulta affetto da Parte_1
“Disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato-grave”.
Trattasi di affezione a carattere permanente e a decorso evolutivo, la
cui entità, tenuto conto della obiettività clinica, delle risultanze
2 testistiche, e della documentazione in atti, a parere della sottoscritta,
è tale da non consentirgli di gestire i propri interessi personali ed
economici con lucidità e adeguata cognizione”.
Il quadro clinico delineato dal consulente tecnico induce a ritenere che il ricorrente, sebbene non legalmente incapace, presenti una incapacità di discernimento che gli impedisce di assumere con coscienza e volontà alcuna decisione in ordine allo status nascente dal matrimonio.
In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso avrebbe dovuto farsi precedere dalla nomina di un curatore speciale del per Pt_1
la proposizione del ricorso.
La mancata proposizione del ricorso da parte di un curatore speciale rende la domanda stessa improponibile.
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività espletata e della minima complessità
delle questioni trattate. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara improponibile la domanda;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
3 delle spese di lite, che si liquida in €. CP_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico del ricorrente.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
09/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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