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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL SC Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 145/24
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata ad [...] l'[...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
RE (CT), via Catania n. 88, rappresentata da , nata a [...], Parte_2 il 14/4/1969 c.f. ), giusta procura generale ai rogiti del Notaio C.F._2 Parte_3 di Catania dell'8/4/2023 ai nn. 9028/6314, reg. a Catania il 18/4/2023 al n. 13902 (all. B),
[...] elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.72, presso lo studio dell'avv. Massimo Torrisi (c.f.
) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A. – quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, (C.F. ) per CP_2 P.IVA_2 atto a rogito Notaio , rep. n 66872, racc. n. 2519 del 16/11/2006 – in persona del Persona_1 proprio legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Altiero Spinelli, n. 30, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Lucio Ghia (C.F.
, indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
), giusta procura generale alle liti conferita in data 22.10.2007 per Email_1 atto Notaio di Roma (Rep. N. 151301) e dal l'Avv. Enrica Maria Ghia (C.F. Persona_2
indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
, giusta procura generale alle liti conferita in data 28.10.2015 per Email_2 atto del Notaio di Roma (Rep. 181577 - Racc. 42085), elettivamente domiciliata in Persona_2
Catania (CT), presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Orlando (C.F. ), sito in C.F._6
Via Monserrato n. 110
E
Notaio , nato a [...] il [...] (c.f. ), con studio Persona_3 C.F._7 in Catania, Via V.E. Orlando, 49, elettivamente domiciliato alla PEC dell'Avv. Elio Antonio
GN: (c.f. ) e nel di Email_3 C.F._8 lui studio in Catania, Via Pietro Metastasio, 33, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._9 CP_4
). C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2024, interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2902/2023, resa dal Tribunale di Catania in data 3.7.2023, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Catania, via Erasmo Marotta n. 5, identificato catastalmente al foglio 8, (ex) part. 901, sub 8. Riteneva, infatti, il Tribunale che l'attrice non avesse fornito la prova rigorosa richiesta dall'art. 2697 c.c. in ordine al possesso “animo proprio” e “uti dominus” del bene, rigettando di conseguenza la domanda e condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5
e del Notaio . Persona_3 affidava il suo appello a due motivi di censura lamentando 1) l'erronea Parte_1 valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle prove orali e della CTU, che avrebbero dimostrato i presupposti per l'usucapione; 2) l'ingiusta condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Notaio, terzo chiamato in causa da CP_5
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 14.05.2024, contestando integralmente i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
Si costituivano altresì gli altri appellati, ad eccezione dei sigg. e rimasti contumaci, CP_3 CP_4 così come in sede di prime cure.
In particolare il Notaio ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, e Persona_3 faceva rilevare di essere divenuto parte del giudizio in dipendenza della domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata, da convenuto principale, che a sua Controparte_1 volta aveva resistito alla domanda proposta dall'attrice, sig.ra . In ogni caso nel Parte_1 merito ribadiva la correttezza della decisione censurata.
All'udienza del 03.06.2024, la Corte, sentite le parti, si è riservata.
Con ordinanza del 27.06.2024, ha poi rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante, ritenendo la causa matura per la decisione e fissando per la discussione orale l'udienza del 3.11.2025, con assegnazione dei termini per il deposito di note difensive conclusionali.
Indi, all'udienza del 3.11.025 la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e non Controparte_3 CP_4 costituitisi sebbene regolarmente citati (cfr: in atti si veda atto di citazione notificato in data 1-2-
2024).
Nel merito, osserva la Corte come l'interposto gravame meriti ampio rigetto.
E, invero, giova precisare che ha dedotto di aver venduto, con atto pubblico del Controparte_6
07.02.2002, ai n. ri 22409 di Rep. e 9785 di Racc. in Notaio , ai convenuti Persona_3 [...]
e la piena proprietà dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in CP_3 CP_4
Catania Via Erasmo Marotta n. 5 in catasto al foglio 8, ex part.lla 901 sub 3, Cat. A/3, piano terra;
2) locale deposito nel medesimo stabile in catasto al foglio 8 ex part.lla 901 sub 8 cat. C/2 posto al primo piano seminterrato.
Ha altresì dedotto di avere scoperto - in occasione delle operazioni peritali effettuate dal CTU nominato nella procedura esecutiva n. 877/15 RGE pendente avanti al Tribunale di Catania su iniziativa della , quale mandataria della , in danno Controparte_1 Controparte_2 dei sig.ri e – che in realtà con il predetto atto di trasferimento era stato venduto, per CP_3 CP_4 mero errore, non l'immobile di cui al sub 7 bensì quello di cui al sub 8.
Ha inoltre precisato che l'immobile di cui al sub 8 non era mai stato nella disponibilità degli acquirenti dal momento che ella aveva esercitato il proprio diritto dominicale concedendolo in comodato d'uso fin dal 1999 alla TE . CP_7
Ebbene, la questione sopra rappresentata è stata mal posta dalla odierna parte appellante.
E, infatti, nel giudizio di usucapione il legittimato passivo è necessariamente il vero proprietario del bene, poiché ciò che l'usucapiente vuole dimostrare è la relazione di fatto con la cosa, una relazione in contrasto con lo stato di diritto per un ventennio.
Nella specie, tuttavia, la relazione di fatto (in contrasto con quella di diritto) si è verificata solo a far data dal 2002, ossia dalla data dell'atto di trasferimento ai coniugi , mentre prima di tale CP_8 momento la stessa era proprietaria (e disponeva liberamente del suo diritto sia pure, CP_6 secondo la sua prospettazione, concedendolo in comodato).
Ne deriva che per gli anni antecedenti al 2002 la parte appellante non si trovava nella condizione di avere una relazione di fatto con la cosa antitetica a una situazione di diritto, ma godeva di entrambe
(poiché le stesse coincidevano), di talchè non era certamente legittimata a far accertare una usucapione (non potendo possedere contra se).
Conseguentemente ella – al più – può far valere il suo possesso (ammesso che lo stesso possa dirsi provato) dal 2002.
Ne deriva che al momento della notifica della citazione atta a promuovere il primo giudizio (datata
19 giugno 2018) erano trascorsi solo sedici anni, e non il ventennio utile a usucapire.
In ogni caso, poi, quand'anche si voglia ritenere che l'appellante abbia inteso dare prova di una relazione con la cosa risalente al suo titolo di acquisto, ossia la successione dai genitori, le prove comunque offerte sono del tutto inidonee a provare il suo assunto.
E, infatti, la con il primo motivo di gravame ha rappresentato che il possesso dell'immobile CP_6 in capo alla TE (comodataria) si poteva comunque dedurre (in carenza del CP_7 contratto) dal certificato di residenza storico della stessa da cui si evinceva che la TE risiedeva nell'immobile dal 1999 nonché dalle ricevute di pagamento delle relative utenze e imposte.
Tuttavia, deve essere precisato che – come è noto – è principio pacifico quello secondo cui colui chi agisce in giudizio per l'accertamento dell'avvenuto acquisto di un bene immobile per usucapione, deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi non solo l'elemento oggettivo del
“corpus”, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus”.
Pertanto ai fini della prova del possesso ultraventennale ed ininterrotto, non è sufficiente l'esibizione e/o produzione in giudizio di un semplice certificato di residenza (peraltro della comodataria del bene) che al più può valere come elemento meramente presuntivo, in quanto a siffatta eventuale residenza ufficiale dichiarata alla P.A., può non corrisponde la prova del corpus e dell'animus. Parimenti dicasi con riferimento alle ricevute di pagamento delle utenze e/o imposte, dato peraltro che l'esibizione delle stesse, non comprova che l'assolvimento dei relativi costi sia stato eseguito dallo stesso soggetto che invoca l'acquisto del bene immobile a titolo originario (usucapione) oppure dalla sua comodataria.
Né si può ritenere che l'omessa ammissione delle prove orali disposta dal primo giudice abbia leso il diritto della appellante di dimostrare il proprio assunto, atteso che dette prove erano assolutamente inidonee a provare sia il corpus che l'animus della usucapiente.
E invero, lamenta parte appellante che il primo giudice con ordinanza del 05/06/2022 abbia rigettato le sue istanze istruttorie, ossia prova testimoniale, CTU e istanza, ex art. 210 c.p.c., per l'acquisizione di una relazione tecnica posta a base del contratto di mutuo.
Tuttavia esaminando i capitoli della prova orale richiesta, non si può che convenire con la motivazione adottata dal primo Giudice, che ha ritenuto gli articolati “generici, contradittori e contrari alle prove documentali”.
E infatti il 1° capitolo di prova, vertente sulla “disponibilità dell'immobile” da parte della Parte_1
“per averlo ricevuto in successione …”, era certamente circostanza non demandabile ai
[...] testimoni afferendo alla produzione in giudizio di un apposito “titolo”.
Il 2° capitolo di prova, concernente la circostanza del “comodato d'uso gratuito alla TE CP_7
, non poteva certamente essere demandato alla medesima potenziale
[...] CP_7 comodataria, in quanto la medesima certamente non poteva essere ritenuta un teste disinteressato.
Il 3° capitolo di prova, avente ad oggetto l'intendimento degli acquirenti, coniugi , di CP_8 voler acquistare in realtà la particella 7 e non la 8, afferiva a valutazioni e a interpretazioni della volontà, non dimostrabili con la testimonianza che ha per oggetto solo fatti.
Del pari ininfluenti tutti gli altri articolati riproposti con l'atto d'appello, in quanto non idonei a dimostrare una relazione tra cosa e possessore per un ventennio.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla non ammissione della C.T.U. richiesta, essendo una tale attività istruttoria di tutta evidenza inutile poiché tale relazione peritale avrebbe potuto , al più, riferire in ordine all'ipotetico errore, non già che il bene immobile fosse stato posseduto in corpo e in animo dalla usucapiente.
Infine, la mancata costituzione in giudizio degli acquirenti, quindi la loro contumacia, del pari lamentata dalla come circostanza non correttamente valutata dal primo decidente, CP_6 costituisce una evenienza assolutamente irrilevante o comunque neutra, per la ragione che: “colui che agisce in giudizio per l'accertamento dell'avvenuto acquisto di un bene per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi non solo l'elemento oggettivo del “corpus”, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus” e tuttavia va precisato che ai fini della prova non rileva il fatto che la parte convenuta non si sia costituita nel relativo giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta, né esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo diritto” (Tribunale sez. III Pavia, 17/04/2023 n.503).
Inoltre anche la mancata comparizione dei convenuti contumaci in ordine all'interrogatorio formale non poteva certamente essere valutata come una ammissione sui fatti di causa, poiché tale evenienza non è coincidente con una confessione, atteso che l'art 232 cpc prevede che il giudice sia tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento, operazione nella specie difficilmente attuabile, dato che non vi sono altre emergenze che possano avvalorare la tesi della
, fatta eccezione per l'errore riscontrato dal CTU in sede esecutiva, il quale però – di per sé CP_6
– nulla dimostra in ordine alla sussistenza dei requisiti atti a usucapire il bene.
Ne deriva che la domanda merita il rigetto e che tale rigetto è del tutto assorbente di ogni altra doglianza compresa quella avanzata dal convenuto Notaio in ordine alla carenza della sua legittimazione passiva.
Quanto alla condanna della appellante ex art 96 c.p.c. a parere della Corte non ne sussistono i presupposti, atteso che non emerge prova dagli atti che la stessa abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto alle spese di lite la parte appellante è tenuta a rifonderle anche al terzo chiamato atteso che
(cfr: Cass. Ordinanza del 2025 sez. seconda, n. 1958) in caso di rigetto della domanda principale le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa).
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 145/24 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Controparte_6 condanna al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_6 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna al rimborso, in favore di delle spese processuali del Controparte_6 Persona_3 presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. OL SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL SC Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 145/24
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata ad [...] l'[...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
RE (CT), via Catania n. 88, rappresentata da , nata a [...], Parte_2 il 14/4/1969 c.f. ), giusta procura generale ai rogiti del Notaio C.F._2 Parte_3 di Catania dell'8/4/2023 ai nn. 9028/6314, reg. a Catania il 18/4/2023 al n. 13902 (all. B),
[...] elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n.72, presso lo studio dell'avv. Massimo Torrisi (c.f.
) C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A. – quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, (C.F. ) per CP_2 P.IVA_2 atto a rogito Notaio , rep. n 66872, racc. n. 2519 del 16/11/2006 – in persona del Persona_1 proprio legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma, via Altiero Spinelli, n. 30, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Lucio Ghia (C.F.
, indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
), giusta procura generale alle liti conferita in data 22.10.2007 per Email_1 atto Notaio di Roma (Rep. N. 151301) e dal l'Avv. Enrica Maria Ghia (C.F. Persona_2
indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
, giusta procura generale alle liti conferita in data 28.10.2015 per Email_2 atto del Notaio di Roma (Rep. 181577 - Racc. 42085), elettivamente domiciliata in Persona_2
Catania (CT), presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Orlando (C.F. ), sito in C.F._6
Via Monserrato n. 110
E
Notaio , nato a [...] il [...] (c.f. ), con studio Persona_3 C.F._7 in Catania, Via V.E. Orlando, 49, elettivamente domiciliato alla PEC dell'Avv. Elio Antonio
GN: (c.f. ) e nel di Email_3 C.F._8 lui studio in Catania, Via Pietro Metastasio, 33, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._9 CP_4
). C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2024, interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2902/2023, resa dal Tribunale di Catania in data 3.7.2023, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Catania, via Erasmo Marotta n. 5, identificato catastalmente al foglio 8, (ex) part. 901, sub 8. Riteneva, infatti, il Tribunale che l'attrice non avesse fornito la prova rigorosa richiesta dall'art. 2697 c.c. in ordine al possesso “animo proprio” e “uti dominus” del bene, rigettando di conseguenza la domanda e condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5
e del Notaio . Persona_3 affidava il suo appello a due motivi di censura lamentando 1) l'erronea Parte_1 valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle prove orali e della CTU, che avrebbero dimostrato i presupposti per l'usucapione; 2) l'ingiusta condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Notaio, terzo chiamato in causa da CP_5
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 14.05.2024, contestando integralmente i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
Si costituivano altresì gli altri appellati, ad eccezione dei sigg. e rimasti contumaci, CP_3 CP_4 così come in sede di prime cure.
In particolare il Notaio ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, e Persona_3 faceva rilevare di essere divenuto parte del giudizio in dipendenza della domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata, da convenuto principale, che a sua Controparte_1 volta aveva resistito alla domanda proposta dall'attrice, sig.ra . In ogni caso nel Parte_1 merito ribadiva la correttezza della decisione censurata.
All'udienza del 03.06.2024, la Corte, sentite le parti, si è riservata.
Con ordinanza del 27.06.2024, ha poi rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante, ritenendo la causa matura per la decisione e fissando per la discussione orale l'udienza del 3.11.2025, con assegnazione dei termini per il deposito di note difensive conclusionali.
Indi, all'udienza del 3.11.025 la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e non Controparte_3 CP_4 costituitisi sebbene regolarmente citati (cfr: in atti si veda atto di citazione notificato in data 1-2-
2024).
Nel merito, osserva la Corte come l'interposto gravame meriti ampio rigetto.
E, invero, giova precisare che ha dedotto di aver venduto, con atto pubblico del Controparte_6
07.02.2002, ai n. ri 22409 di Rep. e 9785 di Racc. in Notaio , ai convenuti Persona_3 [...]
e la piena proprietà dei seguenti beni immobili: 1) appartamento sito in CP_3 CP_4
Catania Via Erasmo Marotta n. 5 in catasto al foglio 8, ex part.lla 901 sub 3, Cat. A/3, piano terra;
2) locale deposito nel medesimo stabile in catasto al foglio 8 ex part.lla 901 sub 8 cat. C/2 posto al primo piano seminterrato.
Ha altresì dedotto di avere scoperto - in occasione delle operazioni peritali effettuate dal CTU nominato nella procedura esecutiva n. 877/15 RGE pendente avanti al Tribunale di Catania su iniziativa della , quale mandataria della , in danno Controparte_1 Controparte_2 dei sig.ri e – che in realtà con il predetto atto di trasferimento era stato venduto, per CP_3 CP_4 mero errore, non l'immobile di cui al sub 7 bensì quello di cui al sub 8.
Ha inoltre precisato che l'immobile di cui al sub 8 non era mai stato nella disponibilità degli acquirenti dal momento che ella aveva esercitato il proprio diritto dominicale concedendolo in comodato d'uso fin dal 1999 alla TE . CP_7
Ebbene, la questione sopra rappresentata è stata mal posta dalla odierna parte appellante.
E, infatti, nel giudizio di usucapione il legittimato passivo è necessariamente il vero proprietario del bene, poiché ciò che l'usucapiente vuole dimostrare è la relazione di fatto con la cosa, una relazione in contrasto con lo stato di diritto per un ventennio.
Nella specie, tuttavia, la relazione di fatto (in contrasto con quella di diritto) si è verificata solo a far data dal 2002, ossia dalla data dell'atto di trasferimento ai coniugi , mentre prima di tale CP_8 momento la stessa era proprietaria (e disponeva liberamente del suo diritto sia pure, CP_6 secondo la sua prospettazione, concedendolo in comodato).
Ne deriva che per gli anni antecedenti al 2002 la parte appellante non si trovava nella condizione di avere una relazione di fatto con la cosa antitetica a una situazione di diritto, ma godeva di entrambe
(poiché le stesse coincidevano), di talchè non era certamente legittimata a far accertare una usucapione (non potendo possedere contra se).
Conseguentemente ella – al più – può far valere il suo possesso (ammesso che lo stesso possa dirsi provato) dal 2002.
Ne deriva che al momento della notifica della citazione atta a promuovere il primo giudizio (datata
19 giugno 2018) erano trascorsi solo sedici anni, e non il ventennio utile a usucapire.
In ogni caso, poi, quand'anche si voglia ritenere che l'appellante abbia inteso dare prova di una relazione con la cosa risalente al suo titolo di acquisto, ossia la successione dai genitori, le prove comunque offerte sono del tutto inidonee a provare il suo assunto.
E, infatti, la con il primo motivo di gravame ha rappresentato che il possesso dell'immobile CP_6 in capo alla TE (comodataria) si poteva comunque dedurre (in carenza del CP_7 contratto) dal certificato di residenza storico della stessa da cui si evinceva che la TE risiedeva nell'immobile dal 1999 nonché dalle ricevute di pagamento delle relative utenze e imposte.
Tuttavia, deve essere precisato che – come è noto – è principio pacifico quello secondo cui colui chi agisce in giudizio per l'accertamento dell'avvenuto acquisto di un bene immobile per usucapione, deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi non solo l'elemento oggettivo del
“corpus”, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus”.
Pertanto ai fini della prova del possesso ultraventennale ed ininterrotto, non è sufficiente l'esibizione e/o produzione in giudizio di un semplice certificato di residenza (peraltro della comodataria del bene) che al più può valere come elemento meramente presuntivo, in quanto a siffatta eventuale residenza ufficiale dichiarata alla P.A., può non corrisponde la prova del corpus e dell'animus. Parimenti dicasi con riferimento alle ricevute di pagamento delle utenze e/o imposte, dato peraltro che l'esibizione delle stesse, non comprova che l'assolvimento dei relativi costi sia stato eseguito dallo stesso soggetto che invoca l'acquisto del bene immobile a titolo originario (usucapione) oppure dalla sua comodataria.
Né si può ritenere che l'omessa ammissione delle prove orali disposta dal primo giudice abbia leso il diritto della appellante di dimostrare il proprio assunto, atteso che dette prove erano assolutamente inidonee a provare sia il corpus che l'animus della usucapiente.
E invero, lamenta parte appellante che il primo giudice con ordinanza del 05/06/2022 abbia rigettato le sue istanze istruttorie, ossia prova testimoniale, CTU e istanza, ex art. 210 c.p.c., per l'acquisizione di una relazione tecnica posta a base del contratto di mutuo.
Tuttavia esaminando i capitoli della prova orale richiesta, non si può che convenire con la motivazione adottata dal primo Giudice, che ha ritenuto gli articolati “generici, contradittori e contrari alle prove documentali”.
E infatti il 1° capitolo di prova, vertente sulla “disponibilità dell'immobile” da parte della Parte_1
“per averlo ricevuto in successione …”, era certamente circostanza non demandabile ai
[...] testimoni afferendo alla produzione in giudizio di un apposito “titolo”.
Il 2° capitolo di prova, concernente la circostanza del “comodato d'uso gratuito alla TE CP_7
, non poteva certamente essere demandato alla medesima potenziale
[...] CP_7 comodataria, in quanto la medesima certamente non poteva essere ritenuta un teste disinteressato.
Il 3° capitolo di prova, avente ad oggetto l'intendimento degli acquirenti, coniugi , di CP_8 voler acquistare in realtà la particella 7 e non la 8, afferiva a valutazioni e a interpretazioni della volontà, non dimostrabili con la testimonianza che ha per oggetto solo fatti.
Del pari ininfluenti tutti gli altri articolati riproposti con l'atto d'appello, in quanto non idonei a dimostrare una relazione tra cosa e possessore per un ventennio.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla non ammissione della C.T.U. richiesta, essendo una tale attività istruttoria di tutta evidenza inutile poiché tale relazione peritale avrebbe potuto , al più, riferire in ordine all'ipotetico errore, non già che il bene immobile fosse stato posseduto in corpo e in animo dalla usucapiente.
Infine, la mancata costituzione in giudizio degli acquirenti, quindi la loro contumacia, del pari lamentata dalla come circostanza non correttamente valutata dal primo decidente, CP_6 costituisce una evenienza assolutamente irrilevante o comunque neutra, per la ragione che: “colui che agisce in giudizio per l'accertamento dell'avvenuto acquisto di un bene per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quindi non solo l'elemento oggettivo del “corpus”, ma anche il requisito soggettivo dell'“animus” e tuttavia va precisato che ai fini della prova non rileva il fatto che la parte convenuta non si sia costituita nel relativo giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta, né esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo diritto” (Tribunale sez. III Pavia, 17/04/2023 n.503).
Inoltre anche la mancata comparizione dei convenuti contumaci in ordine all'interrogatorio formale non poteva certamente essere valutata come una ammissione sui fatti di causa, poiché tale evenienza non è coincidente con una confessione, atteso che l'art 232 cpc prevede che il giudice sia tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento, operazione nella specie difficilmente attuabile, dato che non vi sono altre emergenze che possano avvalorare la tesi della
, fatta eccezione per l'errore riscontrato dal CTU in sede esecutiva, il quale però – di per sé CP_6
– nulla dimostra in ordine alla sussistenza dei requisiti atti a usucapire il bene.
Ne deriva che la domanda merita il rigetto e che tale rigetto è del tutto assorbente di ogni altra doglianza compresa quella avanzata dal convenuto Notaio in ordine alla carenza della sua legittimazione passiva.
Quanto alla condanna della appellante ex art 96 c.p.c. a parere della Corte non ne sussistono i presupposti, atteso che non emerge prova dagli atti che la stessa abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto alle spese di lite la parte appellante è tenuta a rifonderle anche al terzo chiamato atteso che
(cfr: Cass. Ordinanza del 2025 sez. seconda, n. 1958) in caso di rigetto della domanda principale le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa).
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 145/24 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Controparte_6 condanna al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_6 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna al rimborso, in favore di delle spese processuali del Controparte_6 Persona_3 presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. OL SC